CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. peri. a lui ascritti, per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, disponendo le sue ricerche da parte della polizia giudiziaria e, in caso di rintraccio, la notifica della sentenza e la comunicazione degli avvisi di legge, in particolare in merito alla eventuale riapertura del processo, con fissazione dell'udienza a data fissa, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia e all'imputato e la erronea dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, pur in presenza di corretta elezione di domicilio. È stato allegato al ricorso il verbale di identificazione redatto in data 5 maggio 2019, in relazione al presente procedimento (giusta l'indicazione dei titoli di reato, della data di commissione e dell'autorità giudiziaria procedente). Con tale atto, l'allora indagato aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e aveva eletto domicilio presso il suo studio in Roma. A quest'ultimo indirizzo, era stata peraltro notificata la convalida del sequestro. Il difensore, inoltre, aveva depositato presso l'[OSCURATO:PERSONA] istanza di ammissione al gratuito patrocinio, accolta il 7 gennaio 2020. La qualità di difensore di fiducia, peraltro, risultava anche dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il decreto di citazione diretta a giudizio è stato, nondimeno, notificato al difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mentre le nuove ricerche disposte per rintracciare l'imputato - ignorando la suaccennata elezione di domicilio - hanno dato, in prima battuta, esito negativo. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse. 1. Il meccanismo procedimentale disegnato dalla Novella prevede in primo luogo, con l'art. 420-quater cod. proc. pen., una pronuncia sui generis, in quanto sentenza (inappellabile) in rito, che prescinde anche dalla verifica dei presupposti per la declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Questa decisione ha una sua peculiarissima forma di stabilità, assimilabile per alcuni versi a quella di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen., ancorata all'esito delle successive ricerche disposte ai sensi dell'art. 420-quater, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. In caso di rintraccio, infatti, la sentenza è revocata in toto e si apre un ulteriore momento processuale, attivando in concreto l'udienza già fissata, sotto la condizione sospensiva dell'esito positivo delle ricerche, ai sensi degli artt. 420- sexies, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e 132-ter disp. att. cod. proc. pen. 2. Ciò premesso, difetta in capo al ricorrente un interesse ad impugnare che si connoti come pratico, concreto e attuale.A prescindere da eventuali violazioni della legge penale o processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., è infatti condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione l'allegazione - e la sussistenza - dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Per proporre ricorso, pertanto, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002, Celini, Rv. 221991). Nel caso di specie, si osserva come nessun nocumento, in primo luogo, sia evidentemente conseguito dalla sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. A fronte delle doglianze del ricorrente in ordine alla declaratoria di assenza in mancanza dei presupposti di legge e alla citazione di un difensore di ufficio pur in presenza agli atti di una nomina fiduciaria, il sistema prevede poi un luogo processuale istituzionalmente preordinato alla verifica della regolare costituzione delle parti, anche verificandone la rituale vocatio in ius; in quella sede, senza indebite regressioni del procedimento (tali da incidere anche sulla sua ragionevole durata), possono essere ritualmente adottati tutti i rimedi, se del caso anche restitutori, offerti dall'ordinamento processuale. Il difensore ha sottolineato, durante la discussione, anche i possibili riflessi negativi derivanti dalla sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3 -bis, cod. proc. pen., ma il rilievo, allo stato, si palesa come del tutto astratto, in previsione di un evento futuro e incerto, quale l'ipotizzata impossibilità di dichiarare l'estinzione del reato, nell'ambito del prossimo giudizio di merito, a causa del mancato decorso del termine prescrizionale dalla emissione della sentenza di non luogo a procedere qui impugnata sino al momento del rintraccio dell'imputato. Dalle dedotte violazioni delle norme processuali non è, in conclusione, derivata alcuna concreta lesione dei diritti che presidiano la consapevole partecipazione dell'imputato al processo e l'assistenza del difensore (in termini, Sez. 2, n. 48765 del 12/10/2023, Latif, non massimata). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci