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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 27772/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Data pubblicazione 28/10/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 PU* * Relatore* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 27874/2022 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * e dall avvocato * * * per procura speciale allegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di TORINO n996/2022 depositata il 20/09/2022* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024udita la relazione della causa svolta all udienza pubblica del 27Data pubblicazione 28/10/2024settembre 2024 dal Consigliere * *udita la Procura Generale in persona dell * Generale ** che ha concluso per il rigetto del ricorsoudito l * * * per il ricorrente che haconcluso per l accoglimento del ricorso1 Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da * *cittadino albanese avverso il provvedimento della * di Astidi diniego del permesso di soggiorno ex art 3 comma 2 lett ad lgs n 30/2007 richiesto dal cittadino straniero in quantofamiliare a carico di cittadino italiano2 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 996/2022pubblicata il 20 9 2022 ha respinto l appello proposto dall odiernoricorrente ritenendo non dimostrati né il requisito dellaconvivenza né quello della “vivenza a carico” sulla scorta delladurata ed entità delle rimesse di denaro documentate inoltrerigettava sia le istanze istruttorie dell appellante sia la richiesta dirimessione della causa alla Corte di * ex art 267 TFUE3 Avverso questa sentenza * * ha presentato ricorso percassazione affidato a quattro motivi L amministrazione intimata siè costituita tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazioneall udienza di discussione4 Con ordinanza interlocutoria n 28874/2023 pubblicata il 18 102023 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienzain considerazione della particolare complessità ed importanza dellequestioni poste con i motivi di ricorso da valutarsi alla luce anchedel diritto unionale La Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo rigettarsi il ricorso Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativaAlla pubblica udienza del 27 9 2024 la Procura Generale haconcluso chiedendo rigettarsi il ricorso previa rettifica della2 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024motivazione della sentenza impugnata e affermazione del principioData pubblicazione 28/10/2024di diritto esposto nella requisitoria L * * *per il ricorrente ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione di cuiall art 360 comma 1 n 4 c p c in relazione all art 112 c p cper aver la Corte d appello pronunciato oltre i limiti della domandanello specifico argomentando sull inesistenza del requisito dellavivenza a carico mentre detta circostanza era stata ritenutadimostrata dalla * di Asti con il provvedimento di diniegodel rilascio del permesso di soggiorno ii con il secondo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 3 c p c in relazioneall art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 e/o all art 3 comma2 lett a * 2004/38/CE e/o all art 10 comma 3 d lgs n30/2007 e/o all art 10 § 2 * 2004/38/CE e/o al * 14* 2004/38 /CE per avere la Corte d appello ritenuto necessarioper la tipologia di carta di soggiorno richiesta il requisito dellaconvivenza tra il cittadino straniero ed il familiare comunitariorimarcando che la convivenza – la quale peraltro a norma di leggedovrebbe sussistere quale criterio alternativo nel paese di origineo provenienza nel caso l Albania – non rileva ove si verta comenella specie in ipotesi di vivenza a carico iii con il terzo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 5 c p c in relazione agliartt 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o inrelazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato nel respingere l ammissione di una prova decisiva per lacontroversia iv con il quarto motivo la violazione di cui all art360 comma 1 n 3 c p c in relazione all art 24 e/o 111 Cost e/oall art 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o in3 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024relazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729Data pubblicazione 28/10/2024comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato in relazione alla mancata ammissione di una prova decisivaper la controversia il ricorrente precisa che il quarto motivo èproposto in alternativa al terzo e inoltre ripropone l istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di * ex art 267 TFUE sulla seguentequestione “Premesso che l art 23 D Lgs nr 30/2007 estendel applicazione della normativa di derivazione comunitaria anche aifamiliari dei cittadini italiani dica la Corte di * dell *Europea se ai fini del rilascio della carta di soggiorno qualefamiliare a carico di cittadino dell * ex art 3 comma 2 lett aD Lgs n 30/2007 ed art 3 §2 lett a * 2004/38/CE avutoriguardo ai requisiti specificamente richiesti dall art 10 D Lgs nr30/2007 letto in uno con l art 10 della * 2004/38/CEavuto riguardo sia allo spirito della * siccome interpretatodalla * dell * * * Sezione05/09/2012 C 83/11 sia ai “considerando 5 6 14 19” della stessa* sia infine alla necessità di un interpretazione estensivadella normativa inerente il diritto al soggiorno dei familiari deicittadini dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/12 ** * vs * § 23 * sentenza 09/01/2007C 1/05 * §36 * sentenza 18/06/1987 C 316/85 * §23 * sentenza 03/06/1986 C 139/85 * * pagg1741 e 1746 con obbligo di “concessione di vantaggi a loro favore” per * * Sezione 05/09/2012 C 83/11 * of* for the * * Vs * * *soggettivi per l accertamento dello status di “familiare a carico diun cittadino dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/124 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/202409/01/2007 * C 1/05 * pag I 1 §§ 35 e 41 *Data pubblicazione 28/10/2024* * §53 possa essere interpretata nel senso diimporre il requisito della coabitazione tra il cittadino dell * nella specie italiano ed il familiare a carico extracomunitariocome requisito per il rilascio della carta di soggiorno” deduce larilevanza della questione nel caso concreto in considerazione dellaportata restrittiva ed incompatibile con lo spirito della *dell interpretazione fornita dalla Corte di merito richiama anche* 07/09/2016 C 228/15 * *2 I motivi primo e secondo da esaminarsi congiuntamente per laloro stretta connessione sono infondati2 1 L art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 così stabilisce «1Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadinodell * che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso daquello di cui ha la cittadinanza nonché ai suoi familiari ai sensidell articolo 2 comma 1 lettera b che accompagnino oraggiungano il cittadino medesimo 2 * pregiudizio del dirittopersonale di libera circolazione e di soggiorno dell interessato loStato membro ospitante conformemente alla sua legislazionenazionale agevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti personea ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza nondefinito all articolo 2 comma 1 lettera b se è a carico o convivenel * di provenienza con il cittadino dell * titolare deldiritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di saluteimpongono che il cittadino dell * lo assista personalmente bil partner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale 3 [OSCURATO:PERSONA] ospitante effettua un esame approfondito della situazionepersonale e giustifica l eventuale rifiuto del loro ingresso osoggiorno» * Corte ha precisato Cass 22864/2020 nonmassimata che « la norma come peraltro fa palese il* 6 della direttiva 2004/38/CE di cui come detto è5 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024famiglia in senso più ampio senza discriminazione in bDatsa epu bbalicllaazio ne 28/10/2024nazionalità per cui la situazione delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante dovrebbe essereesaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della proprialegislazione nazionale al fine di decidere se l ingresso e il soggiornopossano essere concessi a tali persone tenendo conto della lororelazione con il cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanzaquali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell ** * della Commissione al * Europeo eal Consiglio concernente gli orientamenti per un migliorerecepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli *membri * rilevante ai fini del * si afferma che Perstabilire se un familiare è a carico occorre valutare nella singolafattispecie se l interessato alla luce delle sue condizioni finanziariee sociali necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoibisogni essenziali nello Stato d origine o nello Stato di provenienzaal momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna ilcittadino UE Un tale orientamento con il richiamo espresso dellacitata * è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n 21108 del 16 settembre 2013 percui la vivenza a carico o la convivenza ai fini del ricongiungimentoai sensi dell art 3 comma 2 lett b del d lgs n 30/2007 è davalutarsi in riferimento al paese di provenienza del cittadinoextracomunitario » Con la citata pronuncia n 22864/2020 è statoaltresì chiarito nella parte in cui è svolta la disamina del casoconcreto che i requisiti della vivenza a carico e della convivenza6 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024non sono da considerarsi cumulativi ma alternativi come inveroData pubblicazione 28/10/2024nella specie affermato anche dalla Corte di merito contrariamentea quanto si sostiene in ricorsoL alternatività dei requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza anche quest ultima da riferirsi al paese di provenienzaper quanto di seguito meglio si spiegherà si desume univocamentedal tenore letterale dell art 3 comma 2 lett a d lgs 30/2007 e inparticolare dall utilizzo da parte del legislatore nazionale dellacongiunzione disgiuntiva “o” nella locuzione esplicativa degli aventidiritto …se è a carico o convive nel paese di provenienza … Lanorma come si è detto costituisce attuazione della direttiva2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell * e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli* membri sicché l interpretazione deve orientarsi in sensocoerente e conforme alla ratio ispiratrice della direttiva comedelineata nella ricostruzione della giurisprudenza di matriceeuropeistica La direttiva prevede peculiari guarentigie per ifamiliari dei cittadini dell * che nel loro * siano a caricodel cittadino dell * stesso con lo scopo di preservare l unitàdella famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base allanazionalità cfr * 6 In quest ottica è stata operataun ulteriore estensione in favore delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della direttiva citata e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante Per dette persone èprevista infatti come si è visto la possibilità di un esame fondatosulla legislazione nazionale “tenendo conto della loro relazione conil cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanza quali ladipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *2 2 * posto il ricorrente sostiene con il primo motivo che ilrequisito della “vivenza a carico” fosse già stato accertato dalla* dato che il permesso di soggiorno era stato negato solo7 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024per l insussistenza del requisito della convivenza che laNumero di raccolta generale 27772/2024motivazione del provvedimento della * fosse vincoDlaatna tpeub bpliceazrio ne 28/10/2024delimitare l oggetto della cognizione in sede giudiziale e che laCorte di merito nello svolgere l indagine fattuale anche sullasussistenza del requisito della “vivenza a carico” avesse esorbitatodal thema decidendum Di conseguenza il ricorrente afferma con ilsecondo motivo che stante l alternatività dei requisiti “una voltaaccertata la sussistenza del requisito della vivenza a carico comeha di fatto operato la * – non sussiste va più la necessitàdi accertare una convivenza la quale – peraltro – era richiesta nelpaese di origine o provenienza e non certo in Italia ” così pag 14ricorso2 3 Le censure non colgono nel segno* un primo profilo si osserva che come rimarcato anche dallaProcura Generale il giudizio di cui trattasi non ha caratterestrettamente impugnatorio in quanto è finalizzato ad accertarel esistenza del diritto del richiedente in base alla norma dallo stessoinvocata La Corte di merito a fronte della contestazione delMinistero circa la ricorrenza in concreto del requisito della “vivenzaa carico” non ha esorbitato dai propri poteri decisionali ma hascrutinato la sussistenza in concreto di ciascuno dei requisitiindicati dall art 3 comma 2 lett a del d lgs n 30 del 2007 dopoaver stabilito correttamente che il thema decidendum era perl appunto l accertamento dei requisiti di applicabilità del citato art3 ritenendo all esito della valutazione del compendio istruttorioche nessuno dei due requisiti alternativi fosse statosufficientemente dimostrato* ulteriore e complementare profilo deve escludersi nellaspecie la valenza nel senso invocato in ricorso dell accertamentodella “vivenza a carico” desumibile dalla motivazione delprovvedimento di diniego del Questore E ben vero che secondo iprincipi affermati da questa Corte Cass 10925/2019 e8 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Cass 5378/2020 e condivisi dal Collegio la motivazione delData pubblicazione 28/10/2024provvedimento amministrativo delimita ex art 112 c p c il themadecidendum ma “unitamente ai motivi di impugnazione” comepure chiaramente è stato esplicitato nelle citate pronunce* fattispecie come risulta dall esame degli atti del fascicoloconsentito a questa Corte data la natura processuale del viziodenunciato primo motivo con l atto di appello l odierno ricorrentenon si era doluto specificamente ex art 342 c p c dellacumulatività dei requisiti affermata dal Tribunale Infatti il Giudicedi primo grado pur dando per accertata la “vivenza a carico” inbase alla motivazione del provvedimento questorile e purrichiamando il disposto dell art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 aveva nondimeno ritenuto necessariol accertamento anche dell altro requisito convivenza e dopo avereescluso in base alle risultanze di causa che quest ultimo fossestato dimostrato ha rigettato la domanda* l appello proposto dall odierno ricorrente era fondato su duemotivi e in nessuno di essi si rinviene la doglianza relativaall erroneità della statuizione del Tribunale sulla cumulatività deirequisiti previsti dal citato art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 il primo motivo era rubricato “violazione di leggein relazione all art 10 d lgs n 30/2007 e 10 dir 2004/38/CE conriferimento all assunta necessità di una convivenza con il familiarecittadino italiano” e l illustrazione era mirata a sostenere che “nénella normativa interna né in quella comunitaria di riferimento si famenzione dell obbligo di coabitazione né del richiamo all art 28 o29 T U I dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato nelritenere applicabile un requisito espressamente escluso dallanormativa interna e da quella eurocomunitaria” pag 5 appello ilsecondo motivo era rubricato “Erronea e/o omessa valutazione deifatti e delle prove con riferimento al requisito della convivenzadell appellante con il familiare italiano” e l illustrazione era diretta9 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la provaData pubblicazione 28/10/2024testimoniale volta a dimostrare la convivenza in Italia in subordinel appellante formulava richiesta di rinvio pregiudiziale negli stessitermini in cui è riproposta in sede di legittimità errata imposizionedel requisito della coabitazione* suesposte considerazioni discende che stante l assenza diimpugnazione da parte dell odierno ricorrente della sentenza delTribunale sullo specifico profilo della cumulatività dei requisitiprevisti dal citato art 3 e stante quindi l intervenuto giudicatointerno sul punto nel giudizio d appello il thema decidendum èstato correttamente individuato dalla Corte di merito comecomprendente l accertamento di tutti i requisiti di applicabilità delsuddetto art 32 4 Si è già detto che la Corte territoriale ha ritenuto conmotivazione idonea non sufficientemente dimostrata la vivenza acarico all esito della disamina dei riscontri probatori acquisiti cosìesprimendo una valutazione meritale non sindacabile in questasedeLa Corte d appello ha altresì ritenuto non sufficientementedimostrata la convivenza dell odierno ricorrente con la zia né nelpaese di provenienza ed invero nel ricorso neppure si deduce chenei giudizi di merito era stata allegata la convivenza in Albania néin ItaliaA tale ultimo riguardo ossia circa la necessità del requisito dellaconvivenza effettiva in Italia va corretta ex art 384 ultimocomma c p c la motivazione della sentenza impugnata poichécome adduce il ricorrente e rimarca anche la Procura Generale ilrequisito alternativo della convivenza previsto dall art 3 comma 2lett a deve valutarsi solo in riferimento al paese di provenienzadel richiedente e non in riferimento allo Stato membro ospitante incui soggiorna il cittadino UE secondo quanto già precisato seppure10 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024in obiter da questa Corte Cass 22864/2020 citata eData pubblicazione 28/10/2024indirettamente dalle Sezioni Unite sent 21108/2013Si è visto che l art 3 comma 2 d lgs n 30/2007 prevede tra isoggetti aventi diritto alla lett a “ogni altro familiare qualunquesia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 comma 1 letterab se è a carico o convive nel paese di provenienza con ilcittadino dell * titolare del diritto di soggiorno a titoloprincipale”* in coerenza con quanto si è detto sull alternatività dei requisiti cfr §2 1 l interpretazione della norma anche in punto diindividuazione delle precise connotazioni della convivenza deveessere aderente al suo contenuto letterale …convive nel paese diprovenienza … sulla premessa altrettanto esplicita nella parteiniziale del comma 2 che lo Stato membro ospitante agevolal “ingresso” e di seguito il soggiorno degli aventi diritto* poi l interpretazione deve porsi in linea con lanormativa di favore introdotta dalla * 2004/38/CE dellaquale l art 3 citato è disposizione di recepimento come più volterimarcato La Corte di * ha chiarito che l articolo 3paragrafo 2 della direttiva “impone agli * membri un obbligo diconcedere un determinato vantaggio rispetto alle domande diingresso e di soggiorno di altri cittadini di * terzi alle domandeinoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenzaparticolare nei confronti di un cittadino dell * * 5 92012 C 83/11 * 16 1 2014 C 423/12 Inoltre “Al fine diottemperare a tale obbligo gli * membri conformementeall articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 2004/38devono prevedere la possibilità per le persone indicate alparagrafo 2 primo comma del medesimo articolo di ottenere unadecisione sulla loro domanda che sia fondata su un esameapprofondito della loro situazione personale e che sia motivata incaso di rifiuto * ambito di tale esame della situazione personale11 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024del richiedente come emerge dal considerando 6 della direttivaData pubblicazione 28/10/20242004/38 l autorità competente deve tenere conto dei vari fattoriche possono risultare pertinenti a seconda dei casi quali il grado didipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiaree il cittadino dell * che egli desidera accompagnare oraggiungere … In ogni caso lo Stato membro ospitante deveassicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che sianoconformi al significato comune del termine «agevola» nonché deitermini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto art 3paragrafo 2 e che non privino tale disposizione del suo effettoutile” * 5 9 2012 C 83/11 citata* secondo la ricostruzione della Corte di * ladirettiva riconosce ad ogni Stato membro un ampio poterediscrezionale degli elementi da prendere in considerazione purchévenga rispettata la finalità “agevolativa” che la ispira e inquest ottica non può ritenersi corretta un interpretazione cheintroduca un requisito non espressamente previsto dal legislatorenazionale e che non si ponga in linea coerente con la ratioispiratrice della direttiva di cui si è appena detto3 Le considerazioni che precedono determinano l assorbimento deimotivi terzo e quarto con cui il ricorrente si duole della mancataammissione di prove che assume essere decisive in quantoafferenti al luogo di sua convivenza con la zia in Italia ossiaafferenti ad un requisito di nessun rilievo per quanto si è detto4 Per le stesse ragioni va disattesa l istanza di rinvio pregiudizialeex art 267 TFUE prospettata in ricorso a confutazionedell argomentazione della sentenza impugnata che è stata correttaex art 384 ultimo comma c p c nel senso precisato ribadito checome prospettato anche dal ricorrente il requisito alternativo dellaconvivenza previsto dalla norma da interpretare in base al suotenore letterale e in senso conforme alla citata direttiva devevalutarsi in riferimento allo Stato di origine o provenienza12 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/20245 La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di dirittoData pubblicazione 28/10/2024ex art 384 cod proc civ«In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di “ognialtro familiare qualunque sia la sua cittadinanza ” del cittadinodell * europea disciplinato dall art 3 comma 2 lett a del dlgs n 30/2007 i requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza sono alternativi e non cumulativi e anche laconvivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienzadell avente diritto poiché la norma che rientra tra le disposizioni direcepimento della direttiva 2004/38/CE deve interpretarsi in baseal suo contenuto testuale e in senso coerente e conforme alla“ratio” ispiratrice della suddetta direttiva ossia alla finalità“agevolativa” che la caratterizza secondo la ricostruzione dellagiurisprudenza euro unitaria»6 In conclusione il ricorso va rigettato senza condanna alle spesein difetto di rituale costituzione dell Amministrazione tardivamenteeffettuata con un atto denominato «atto di costituzione» nonqualificabile come controricorso in difetto di esposizione dei motividi diritto su cui si fonda che ne costituiscono requisito essenziale cfr tra le tante Cass nn 17030/2021 10813/2019Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso dal comma 1 bis dello stesso art 13 se dovutoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Data pubblicazione 28/10/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 PU* * Relatore* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 27874/2022 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * e dall avvocato * * * per procura speciale allegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di TORINO n996/2022 depositata il 20/09/2022* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024udita la relazione della causa svolta all udienza pubblica del 27Data pubblicazione 28/10/2024settembre 2024 dal Consigliere * *udita la Procura Generale in persona dell * Generale ** che ha concluso per il rigetto del ricorsoudito l * * * per il ricorrente che haconcluso per l accoglimento del ricorso1 Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da * *cittadino albanese avverso il provvedimento della * di Astidi diniego del permesso di soggiorno ex art 3 comma 2 lett ad lgs n 30/2007 richiesto dal cittadino straniero in quantofamiliare a carico di cittadino italiano2 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 996/2022pubblicata il 20 9 2022 ha respinto l appello proposto dall odiernoricorrente ritenendo non dimostrati né il requisito dellaconvivenza né quello della “vivenza a carico” sulla scorta delladurata ed entità delle rimesse di denaro documentate inoltrerigettava sia le istanze istruttorie dell appellante sia la richiesta dirimessione della causa alla Corte di * ex art 267 TFUE3 Avverso questa sentenza * * ha presentato ricorso percassazione affidato a quattro motivi L amministrazione intimata siè costituita tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazioneall udienza di discussione4 Con ordinanza interlocutoria n 28874/2023 pubblicata il 18 102023 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienzain considerazione della particolare complessità ed importanza dellequestioni poste con i motivi di ricorso da valutarsi alla luce anchedel diritto unionale La Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo rigettarsi il ricorso Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativaAlla pubblica udienza del 27 9 2024 la Procura Generale haconcluso chiedendo rigettarsi il ricorso previa rettifica della2 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024motivazione della sentenza impugnata e affermazione del principioData pubblicazione 28/10/2024di diritto esposto nella requisitoria L * * *per il ricorrente ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione di cuiall art 360 comma 1 n 4 c p c in relazione all art 112 c p cper aver la Corte d appello pronunciato oltre i limiti della domandanello specifico argomentando sull inesistenza del requisito dellavivenza a carico mentre detta circostanza era stata ritenutadimostrata dalla * di Asti con il provvedimento di diniegodel rilascio del permesso di soggiorno ii con il secondo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 3 c p c in relazioneall art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 e/o all art 3 comma2 lett a * 2004/38/CE e/o all art 10 comma 3 d lgs n30/2007 e/o all art 10 § 2 * 2004/38/CE e/o al * 14* 2004/38 /CE per avere la Corte d appello ritenuto necessarioper la tipologia di carta di soggiorno richiesta il requisito dellaconvivenza tra il cittadino straniero ed il familiare comunitariorimarcando che la convivenza – la quale peraltro a norma di leggedovrebbe sussistere quale criterio alternativo nel paese di origineo provenienza nel caso l Albania – non rileva ove si verta comenella specie in ipotesi di vivenza a carico iii con il terzo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 5 c p c in relazione agliartt 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o inrelazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato nel respingere l ammissione di una prova decisiva per lacontroversia iv con il quarto motivo la violazione di cui all art360 comma 1 n 3 c p c in relazione all art 24 e/o 111 Cost e/oall art 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o in3 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024relazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729Data pubblicazione 28/10/2024comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato in relazione alla mancata ammissione di una prova decisivaper la controversia il ricorrente precisa che il quarto motivo èproposto in alternativa al terzo e inoltre ripropone l istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di * ex art 267 TFUE sulla seguentequestione “Premesso che l art 23 D Lgs nr 30/2007 estendel applicazione della normativa di derivazione comunitaria anche aifamiliari dei cittadini italiani dica la Corte di * dell *Europea se ai fini del rilascio della carta di soggiorno qualefamiliare a carico di cittadino dell * ex art 3 comma 2 lett aD Lgs n 30/2007 ed art 3 §2 lett a * 2004/38/CE avutoriguardo ai requisiti specificamente richiesti dall art 10 D Lgs nr30/2007 letto in uno con l art 10 della * 2004/38/CEavuto riguardo sia allo spirito della * siccome interpretatodalla * dell * * * Sezione05/09/2012 C 83/11 sia ai “considerando 5 6 14 19” della stessa* sia infine alla necessità di un interpretazione estensivadella normativa inerente il diritto al soggiorno dei familiari deicittadini dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/12 ** * vs * § 23 * sentenza 09/01/2007C 1/05 * §36 * sentenza 18/06/1987 C 316/85 * §23 * sentenza 03/06/1986 C 139/85 * * pagg1741 e 1746 con obbligo di “concessione di vantaggi a loro favore” per * * Sezione 05/09/2012 C 83/11 * of* for the * * Vs * * *soggettivi per l accertamento dello status di “familiare a carico diun cittadino dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/124 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/202409/01/2007 * C 1/05 * pag I 1 §§ 35 e 41 *Data pubblicazione 28/10/2024* * §53 possa essere interpretata nel senso diimporre il requisito della coabitazione tra il cittadino dell * nella specie italiano ed il familiare a carico extracomunitariocome requisito per il rilascio della carta di soggiorno” deduce larilevanza della questione nel caso concreto in considerazione dellaportata restrittiva ed incompatibile con lo spirito della *dell interpretazione fornita dalla Corte di merito richiama anche* 07/09/2016 C 228/15 * *2 I motivi primo e secondo da esaminarsi congiuntamente per laloro stretta connessione sono infondati2 1 L art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 così stabilisce «1Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadinodell * che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso daquello di cui ha la cittadinanza nonché ai suoi familiari ai sensidell articolo 2 comma 1 lettera b che accompagnino oraggiungano il cittadino medesimo 2 * pregiudizio del dirittopersonale di libera circolazione e di soggiorno dell interessato loStato membro ospitante conformemente alla sua legislazionenazionale agevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti personea ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza nondefinito all articolo 2 comma 1 lettera b se è a carico o convivenel * di provenienza con il cittadino dell * titolare deldiritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di saluteimpongono che il cittadino dell * lo assista personalmente bil partner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale 3 [OSCURATO:PERSONA] ospitante effettua un esame approfondito della situazionepersonale e giustifica l eventuale rifiuto del loro ingresso osoggiorno» * Corte ha precisato Cass 22864/2020 nonmassimata che « la norma come peraltro fa palese il* 6 della direttiva 2004/38/CE di cui come detto è5 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024famiglia in senso più ampio senza discriminazione in bDatsa epu bbalicllaazio ne 28/10/2024nazionalità per cui la situazione delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante dovrebbe essereesaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della proprialegislazione nazionale al fine di decidere se l ingresso e il soggiornopossano essere concessi a tali persone tenendo conto della lororelazione con il cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanzaquali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell ** * della Commissione al * Europeo eal Consiglio concernente gli orientamenti per un migliorerecepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli *membri * rilevante ai fini del * si afferma che Perstabilire se un familiare è a carico occorre valutare nella singolafattispecie se l interessato alla luce delle sue condizioni finanziariee sociali necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoibisogni essenziali nello Stato d origine o nello Stato di provenienzaal momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna ilcittadino UE Un tale orientamento con il richiamo espresso dellacitata * è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n 21108 del 16 settembre 2013 percui la vivenza a carico o la convivenza ai fini del ricongiungimentoai sensi dell art 3 comma 2 lett b del d lgs n 30/2007 è davalutarsi in riferimento al paese di provenienza del cittadinoextracomunitario » Con la citata pronuncia n 22864/2020 è statoaltresì chiarito nella parte in cui è svolta la disamina del casoconcreto che i requisiti della vivenza a carico e della convivenza6 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024non sono da considerarsi cumulativi ma alternativi come inveroData pubblicazione 28/10/2024nella specie affermato anche dalla Corte di merito contrariamentea quanto si sostiene in ricorsoL alternatività dei requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza anche quest ultima da riferirsi al paese di provenienzaper quanto di seguito meglio si spiegherà si desume univocamentedal tenore letterale dell art 3 comma 2 lett a d lgs 30/2007 e inparticolare dall utilizzo da parte del legislatore nazionale dellacongiunzione disgiuntiva “o” nella locuzione esplicativa degli aventidiritto …se è a carico o convive nel paese di provenienza … Lanorma come si è detto costituisce attuazione della direttiva2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell * e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli* membri sicché l interpretazione deve orientarsi in sensocoerente e conforme alla ratio ispiratrice della direttiva comedelineata nella ricostruzione della giurisprudenza di matriceeuropeistica La direttiva prevede peculiari guarentigie per ifamiliari dei cittadini dell * che nel loro * siano a caricodel cittadino dell * stesso con lo scopo di preservare l unitàdella famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base allanazionalità cfr * 6 In quest ottica è stata operataun ulteriore estensione in favore delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della direttiva citata e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante Per dette persone èprevista infatti come si è visto la possibilità di un esame fondatosulla legislazione nazionale “tenendo conto della loro relazione conil cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanza quali ladipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *2 2 * posto il ricorrente sostiene con il primo motivo che ilrequisito della “vivenza a carico” fosse già stato accertato dalla* dato che il permesso di soggiorno era stato negato solo7 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024per l insussistenza del requisito della convivenza che laNumero di raccolta generale 27772/2024motivazione del provvedimento della * fosse vincoDlaatna tpeub bpliceazrio ne 28/10/2024delimitare l oggetto della cognizione in sede giudiziale e che laCorte di merito nello svolgere l indagine fattuale anche sullasussistenza del requisito della “vivenza a carico” avesse esorbitatodal thema decidendum Di conseguenza il ricorrente afferma con ilsecondo motivo che stante l alternatività dei requisiti “una voltaaccertata la sussistenza del requisito della vivenza a carico comeha di fatto operato la * – non sussiste va più la necessitàdi accertare una convivenza la quale – peraltro – era richiesta nelpaese di origine o provenienza e non certo in Italia ” così pag 14ricorso2 3 Le censure non colgono nel segno* un primo profilo si osserva che come rimarcato anche dallaProcura Generale il giudizio di cui trattasi non ha caratterestrettamente impugnatorio in quanto è finalizzato ad accertarel esistenza del diritto del richiedente in base alla norma dallo stessoinvocata La Corte di merito a fronte della contestazione delMinistero circa la ricorrenza in concreto del requisito della “vivenzaa carico” non ha esorbitato dai propri poteri decisionali ma hascrutinato la sussistenza in concreto di ciascuno dei requisitiindicati dall art 3 comma 2 lett a del d lgs n 30 del 2007 dopoaver stabilito correttamente che il thema decidendum era perl appunto l accertamento dei requisiti di applicabilità del citato art3 ritenendo all esito della valutazione del compendio istruttorioche nessuno dei due requisiti alternativi fosse statosufficientemente dimostrato* ulteriore e complementare profilo deve escludersi nellaspecie la valenza nel senso invocato in ricorso dell accertamentodella “vivenza a carico” desumibile dalla motivazione delprovvedimento di diniego del Questore E ben vero che secondo iprincipi affermati da questa Corte Cass 10925/2019 e8 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Cass 5378/2020 e condivisi dal Collegio la motivazione delData pubblicazione 28/10/2024provvedimento amministrativo delimita ex art 112 c p c il themadecidendum ma “unitamente ai motivi di impugnazione” comepure chiaramente è stato esplicitato nelle citate pronunce* fattispecie come risulta dall esame degli atti del fascicoloconsentito a questa Corte data la natura processuale del viziodenunciato primo motivo con l atto di appello l odierno ricorrentenon si era doluto specificamente ex art 342 c p c dellacumulatività dei requisiti affermata dal Tribunale Infatti il Giudicedi primo grado pur dando per accertata la “vivenza a carico” inbase alla motivazione del provvedimento questorile e purrichiamando il disposto dell art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 aveva nondimeno ritenuto necessariol accertamento anche dell altro requisito convivenza e dopo avereescluso in base alle risultanze di causa che quest ultimo fossestato dimostrato ha rigettato la domanda* l appello proposto dall odierno ricorrente era fondato su duemotivi e in nessuno di essi si rinviene la doglianza relativaall erroneità della statuizione del Tribunale sulla cumulatività deirequisiti previsti dal citato art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 il primo motivo era rubricato “violazione di leggein relazione all art 10 d lgs n 30/2007 e 10 dir 2004/38/CE conriferimento all assunta necessità di una convivenza con il familiarecittadino italiano” e l illustrazione era mirata a sostenere che “nénella normativa interna né in quella comunitaria di riferimento si famenzione dell obbligo di coabitazione né del richiamo all art 28 o29 T U I dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato nelritenere applicabile un requisito espressamente escluso dallanormativa interna e da quella eurocomunitaria” pag 5 appello ilsecondo motivo era rubricato “Erronea e/o omessa valutazione deifatti e delle prove con riferimento al requisito della convivenzadell appellante con il familiare italiano” e l illustrazione era diretta9 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la provaData pubblicazione 28/10/2024testimoniale volta a dimostrare la convivenza in Italia in subordinel appellante formulava richiesta di rinvio pregiudiziale negli stessitermini in cui è riproposta in sede di legittimità errata imposizionedel requisito della coabitazione* suesposte considerazioni discende che stante l assenza diimpugnazione da parte dell odierno ricorrente della sentenza delTribunale sullo specifico profilo della cumulatività dei requisitiprevisti dal citato art 3 e stante quindi l intervenuto giudicatointerno sul punto nel giudizio d appello il thema decidendum èstato correttamente individuato dalla Corte di merito comecomprendente l accertamento di tutti i requisiti di applicabilità delsuddetto art 32 4 Si è già detto che la Corte territoriale ha ritenuto conmotivazione idonea non sufficientemente dimostrata la vivenza acarico all esito della disamina dei riscontri probatori acquisiti cosìesprimendo una valutazione meritale non sindacabile in questasedeLa Corte d appello ha altresì ritenuto non sufficientementedimostrata la convivenza dell odierno ricorrente con la zia né nelpaese di provenienza ed invero nel ricorso neppure si deduce chenei giudizi di merito era stata allegata la convivenza in Albania néin ItaliaA tale ultimo riguardo ossia circa la necessità del requisito dellaconvivenza effettiva in Italia va corretta ex art 384 ultimocomma c p c la motivazione della sentenza impugnata poichécome adduce il ricorrente e rimarca anche la Procura Generale ilrequisito alternativo della convivenza previsto dall art 3 comma 2lett a deve valutarsi solo in riferimento al paese di provenienzadel richiedente e non in riferimento allo Stato membro ospitante incui soggiorna il cittadino UE secondo quanto già precisato seppure10 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024in obiter da questa Corte Cass 22864/2020 citata eData pubblicazione 28/10/2024indirettamente dalle Sezioni Unite sent 21108/2013Si è visto che l art 3 comma 2 d lgs n 30/2007 prevede tra isoggetti aventi diritto alla lett a “ogni altro familiare qualunquesia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 comma 1 letterab se è a carico o convive nel paese di provenienza con ilcittadino dell * titolare del diritto di soggiorno a titoloprincipale”* in coerenza con quanto si è detto sull alternatività dei requisiti cfr §2 1 l interpretazione della norma anche in punto diindividuazione delle precise connotazioni della convivenza deveessere aderente al suo contenuto letterale …convive nel paese diprovenienza … sulla premessa altrettanto esplicita nella parteiniziale del comma 2 che lo Stato membro ospitante agevolal “ingresso” e di seguito il soggiorno degli aventi diritto* poi l interpretazione deve porsi in linea con lanormativa di favore introdotta dalla * 2004/38/CE dellaquale l art 3 citato è disposizione di recepimento come più volterimarcato La Corte di * ha chiarito che l articolo 3paragrafo 2 della direttiva “impone agli * membri un obbligo diconcedere un determinato vantaggio rispetto alle domande diingresso e di soggiorno di altri cittadini di * terzi alle domandeinoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenzaparticolare nei confronti di un cittadino dell * * 5 92012 C 83/11 * 16 1 2014 C 423/12 Inoltre “Al fine diottemperare a tale obbligo gli * membri conformementeall articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 2004/38devono prevedere la possibilità per le persone indicate alparagrafo 2 primo comma del medesimo articolo di ottenere unadecisione sulla loro domanda che sia fondata su un esameapprofondito della loro situazione personale e che sia motivata incaso di rifiuto * ambito di tale esame della situazione personale11 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024del richiedente come emerge dal considerando 6 della direttivaData pubblicazione 28/10/20242004/38 l autorità competente deve tenere conto dei vari fattoriche possono risultare pertinenti a seconda dei casi quali il grado didipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiaree il cittadino dell * che egli desidera accompagnare oraggiungere … In ogni caso lo Stato membro ospitante deveassicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che sianoconformi al significato comune del termine «agevola» nonché deitermini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto art 3paragrafo 2 e che non privino tale disposizione del suo effettoutile” * 5 9 2012 C 83/11 citata* secondo la ricostruzione della Corte di * ladirettiva riconosce ad ogni Stato membro un ampio poterediscrezionale degli elementi da prendere in considerazione purchévenga rispettata la finalità “agevolativa” che la ispira e inquest ottica non può ritenersi corretta un interpretazione cheintroduca un requisito non espressamente previsto dal legislatorenazionale e che non si ponga in linea coerente con la ratioispiratrice della direttiva di cui si è appena detto3 Le considerazioni che precedono determinano l assorbimento deimotivi terzo e quarto con cui il ricorrente si duole della mancataammissione di prove che assume essere decisive in quantoafferenti al luogo di sua convivenza con la zia in Italia ossiaafferenti ad un requisito di nessun rilievo per quanto si è detto4 Per le stesse ragioni va disattesa l istanza di rinvio pregiudizialeex art 267 TFUE prospettata in ricorso a confutazionedell argomentazione della sentenza impugnata che è stata correttaex art 384 ultimo comma c p c nel senso precisato ribadito checome prospettato anche dal ricorrente il requisito alternativo dellaconvivenza previsto dalla norma da interpretare in base al suotenore letterale e in senso conforme alla citata direttiva devevalutarsi in riferimento allo Stato di origine o provenienza12 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/20245 La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di dirittoData pubblicazione 28/10/2024ex art 384 cod proc civ«In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di “ognialtro familiare qualunque sia la sua cittadinanza ” del cittadinodell * europea disciplinato dall art 3 comma 2 lett a del dlgs n 30/2007 i requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza sono alternativi e non cumulativi e anche laconvivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienzadell avente diritto poiché la norma che rientra tra le disposizioni direcepimento della direttiva 2004/38/CE deve interpretarsi in baseal suo contenuto testuale e in senso coerente e conforme alla“ratio” ispiratrice della suddetta direttiva ossia alla finalità“agevolativa” che la caratterizza secondo la ricostruzione dellagiurisprudenza euro unitaria»6 In conclusione il ricorso va rigettato senza condanna alle spesein difetto di rituale costituzione dell Amministrazione tardivamenteeffettuata con un atto denominato «atto di costituzione» nonqualificabile come controricorso in difetto di esposizione dei motividi diritto su cui si fonda che ne costituiscono requisito essenziale cfr tra le tante Cass nn 17030/2021 10813/2019Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso dal comma 1 bis dello stesso art 13 se dovuto P Q MLa Corte rigetta il ricorsoAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a13 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dalData pubblicazione 28/10/2024comma 1 bis dello stesso art 13 se dovutoDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 27 settembre 2024Il Consigliere * La Presidente* * * *14 di 14P Q MLa Corte rigetta il ricorsoAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a13 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dalData pubblicazione 28/10/2024comma 1 bis dello stesso art 13 se dovutoDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 27 settembre 2024Il Consigliere * La Presidente* * * *14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Data pubblicazione 28/10/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 PU* * Relatore* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 27874/2022 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * e dall avvocato * * * per procura speciale allegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di TORINO n996/2022 depositata il 20/09/2022* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024udita la relazione della causa svolta all udienza pubblica del 27Data pubblicazione 28/10/2024settembre 2024 dal Consigliere * *udita la Procura Generale in persona dell * Generale ** che ha concluso per il rigetto del ricorsoudito l * * * per il ricorrente che haconcluso per l accoglimento del ricorso1 Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da * *cittadino albanese avverso il provvedimento della * di Astidi diniego del permesso di soggiorno ex art 3 comma 2 lett ad lgs n 30/2007 richiesto dal cittadino straniero in quantofamiliare a carico di cittadino italiano2 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 996/2022pubblicata il 20 9 2022 ha respinto l appello proposto dall odiernoricorrente ritenendo non dimostrati né il requisito dellaconvivenza né quello della “vivenza a carico” sulla scorta delladurata ed entità delle rimesse di denaro documentate inoltrerigettava sia le istanze istruttorie dell appellante sia la richiesta dirimessione della causa alla Corte di * ex art 267 TFUE3 Avverso questa sentenza * * ha presentato ricorso percassazione affidato a quattro motivi L amministrazione intimata siè costituita tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazioneall udienza di discussione4 Con ordinanza interlocutoria n 28874/2023 pubblicata il 18 102023 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienzain considerazione della particolare complessità ed importanza dellequestioni poste con i motivi di ricorso da valutarsi alla luce anchedel diritto unionale La Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo rigettarsi il ricorso Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativaAlla pubblica udienza del 27 9 2024 la Procura Generale haconcluso chiedendo rigettarsi il ricorso previa rettifica della2 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024motivazione della sentenza impugnata e affermazione del principioData pubblicazione 28/10/2024di diritto esposto nella requisitoria L * * *per il ricorrente ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione di cuiall art 360 comma 1 n 4 c p c in relazione all art 112 c p cper aver la Corte d appello pronunciato oltre i limiti della domandanello specifico argomentando sull inesistenza del requisito dellavivenza a carico mentre detta circostanza era stata ritenutadimostrata dalla * di Asti con il provvedimento di diniegodel rilascio del permesso di soggiorno ii con il secondo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 3 c p c in relazioneall art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 e/o all art 3 comma2 lett a * 2004/38/CE e/o all art 10 comma 3 d lgs n30/2007 e/o all art 10 § 2 * 2004/38/CE e/o al * 14* 2004/38 /CE per avere la Corte d appello ritenuto necessarioper la tipologia di carta di soggiorno richiesta il requisito dellaconvivenza tra il cittadino straniero ed il familiare comunitariorimarcando che la convivenza – la quale peraltro a norma di leggedovrebbe sussistere quale criterio alternativo nel paese di origineo provenienza nel caso l Albania – non rileva ove si verta comenella specie in ipotesi di vivenza a carico iii con il terzo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 5 c p c in relazione agliartt 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o inrelazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato nel respingere l ammissione di una prova decisiva per lacontroversia iv con il quarto motivo la violazione di cui all art360 comma 1 n 3 c p c in relazione all art 24 e/o 111 Cost e/oall art 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o in3 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024relazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729Data pubblicazione 28/10/2024comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato in relazione alla mancata ammissione di una prova decisivaper la controversia il ricorrente precisa che il quarto motivo èproposto in alternativa al terzo e inoltre ripropone l istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di * ex art 267 TFUE sulla seguentequestione “Premesso che l art 23 D Lgs nr 30/2007 estendel applicazione della normativa di derivazione comunitaria anche aifamiliari dei cittadini italiani dica la Corte di * dell *Europea se ai fini del rilascio della carta di soggiorno qualefamiliare a carico di cittadino dell * ex art 3 comma 2 lett aD Lgs n 30/2007 ed art 3 §2 lett a * 2004/38/CE avutoriguardo ai requisiti specificamente richiesti dall art 10 D Lgs nr30/2007 letto in uno con l art 10 della * 2004/38/CEavuto riguardo sia allo spirito della * siccome interpretatodalla * dell * * * Sezione05/09/2012 C 83/11 sia ai “considerando 5 6 14 19” della stessa* sia infine alla necessità di un interpretazione estensivadella normativa inerente il diritto al soggiorno dei familiari deicittadini dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/12 ** * vs * § 23 * sentenza 09/01/2007C 1/05 * §36 * sentenza 18/06/1987 C 316/85 * §23 * sentenza 03/06/1986 C 139/85 * * pagg1741 e 1746 con obbligo di “concessione di vantaggi a loro favore” per * * Sezione 05/09/2012 C 83/11 * of* for the * * Vs * * *soggettivi per l accertamento dello status di “familiare a carico diun cittadino dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/124 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/202409/01/2007 * C 1/05 * pag I 1 §§ 35 e 41 *Data pubblicazione 28/10/2024* * §53 possa essere interpretata nel senso diimporre il requisito della coabitazione tra il cittadino dell * nella specie italiano ed il familiare a carico extracomunitariocome requisito per il rilascio della carta di soggiorno” deduce larilevanza della questione nel caso concreto in considerazione dellaportata restrittiva ed incompatibile con lo spirito della *dell interpretazione fornita dalla Corte di merito richiama anche* 07/09/2016 C 228/15 * *2 I motivi primo e secondo da esaminarsi congiuntamente per laloro stretta connessione sono infondati2 1 L art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 così stabilisce «1Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadinodell * che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso daquello di cui ha la cittadinanza nonché ai suoi familiari ai sensidell articolo 2 comma 1 lettera b che accompagnino oraggiungano il cittadino medesimo 2 * pregiudizio del dirittopersonale di libera circolazione e di soggiorno dell interessato loStato membro ospitante conformemente alla sua legislazionenazionale agevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti personea ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza nondefinito all articolo 2 comma 1 lettera b se è a carico o convivenel * di provenienza con il cittadino dell * titolare deldiritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di saluteimpongono che il cittadino dell * lo assista personalmente bil partner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale 3 [OSCURATO:PERSONA] ospitante effettua un esame approfondito della situazionepersonale e giustifica l eventuale rifiuto del loro ingresso osoggiorno» * Corte ha precisato Cass 22864/2020 nonmassimata che « la norma come peraltro fa palese il* 6 della direttiva 2004/38/CE di cui come detto è5 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024famiglia in senso più ampio senza discriminazione in bDatsa epu bbalicllaazio ne 28/10/2024nazionalità per cui la situazione delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante dovrebbe essereesaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della proprialegislazione nazionale al fine di decidere se l ingresso e il soggiornopossano essere concessi a tali persone tenendo conto della lororelazione con il cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanzaquali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell ** * della Commissione al * Europeo eal Consiglio concernente gli orientamenti per un migliorerecepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli *membri * rilevante ai fini del * si afferma che Perstabilire se un familiare è a carico occorre valutare nella singolafattispecie se l interessato alla luce delle sue condizioni finanziariee sociali necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoibisogni essenziali nello Stato d origine o nello Stato di provenienzaal momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna ilcittadino UE Un tale orientamento con il richiamo espresso dellacitata * è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n 21108 del 16 settembre 2013 percui la vivenza a carico o la convivenza ai fini del ricongiungimentoai sensi dell art 3 comma 2 lett b del d lgs n 30/2007 è davalutarsi in riferimento al paese di provenienza del cittadinoextracomunitario » Con la citata pronuncia n 22864/2020 è statoaltresì chiarito nella parte in cui è svolta la disamina del casoconcreto che i requisiti della vivenza a carico e della convivenza6 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024non sono da considerarsi cumulativi ma alternativi come inveroData pubblicazione 28/10/2024nella specie affermato anche dalla Corte di merito contrariamentea quanto si sostiene in ricorsoL alternatività dei requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza anche quest ultima da riferirsi al paese di provenienzaper quanto di seguito meglio si spiegherà si desume univocamentedal tenore letterale dell art 3 comma 2 lett a d lgs 30/2007 e inparticolare dall utilizzo da parte del legislatore nazionale dellacongiunzione disgiuntiva “o” nella locuzione esplicativa degli aventidiritto …se è a carico o convive nel paese di provenienza … Lanorma come si è detto costituisce attuazione della direttiva2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell * e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli* membri sicché l interpretazione deve orientarsi in sensocoerente e conforme alla ratio ispiratrice della direttiva comedelineata nella ricostruzione della giurisprudenza di matriceeuropeistica La direttiva prevede peculiari guarentigie per ifamiliari dei cittadini dell * che nel loro * siano a caricodel cittadino dell * stesso con lo scopo di preservare l unitàdella famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base allanazionalità cfr * 6 In quest ottica è stata operataun ulteriore estensione in favore delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della direttiva citata e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante Per dette persone èprevista infatti come si è visto la possibilità di un esame fondatosulla legislazione nazionale “tenendo conto della loro relazione conil cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanza quali ladipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *2 2 * posto il ricorrente sostiene con il primo motivo che ilrequisito della “vivenza a carico” fosse già stato accertato dalla* dato che il permesso di soggiorno era stato negato solo7 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024per l insussistenza del requisito della convivenza che laNumero di raccolta generale 27772/2024motivazione del provvedimento della * fosse vincoDlaatna tpeub bpliceazrio ne 28/10/2024delimitare l oggetto della cognizione in sede giudiziale e che laCorte di merito nello svolgere l indagine fattuale anche sullasussistenza del requisito della “vivenza a carico” avesse esorbitatodal thema decidendum Di conseguenza il ricorrente afferma con ilsecondo motivo che stante l alternatività dei requisiti “una voltaaccertata la sussistenza del requisito della vivenza a carico comeha di fatto operato la * – non sussiste va più la necessitàdi accertare una convivenza la quale – peraltro – era richiesta nelpaese di origine o provenienza e non certo in Italia ” così pag 14ricorso2 3 Le censure non colgono nel segno* un primo profilo si osserva che come rimarcato anche dallaProcura Generale il giudizio di cui trattasi non ha caratterestrettamente impugnatorio in quanto è finalizzato ad accertarel esistenza del diritto del richiedente in base alla norma dallo stessoinvocata La Corte di merito a fronte della contestazione delMinistero circa la ricorrenza in concreto del requisito della “vivenzaa carico” non ha esorbitato dai propri poteri decisionali ma hascrutinato la sussistenza in concreto di ciascuno dei requisitiindicati dall art 3 comma 2 lett a del d lgs n 30 del 2007 dopoaver stabilito correttamente che il thema decidendum era perl appunto l accertamento dei requisiti di applicabilità del citato art3 ritenendo all esito della valutazione del compendio istruttorioche nessuno dei due requisiti alternativi fosse statosufficientemente dimostrato* ulteriore e complementare profilo deve escludersi nellaspecie la valenza nel senso invocato in ricorso dell accertamentodella “vivenza a carico” desumibile dalla motivazione delprovvedimento di diniego del Questore E ben vero che secondo iprincipi affermati da questa Corte Cass 10925/2019 e8 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Cass 5378/2020 e condivisi dal Collegio la motivazione delData pubblicazione 28/10/2024provvedimento amministrativo delimita ex art 112 c p c il themadecidendum ma “unitamente ai motivi di impugnazione” comepure chiaramente è stato esplicitato nelle citate pronunce* fattispecie come risulta dall esame degli atti del fascicoloconsentito a questa Corte data la natura processuale del viziodenunciato primo motivo con l atto di appello l odierno ricorrentenon si era doluto specificamente ex art 342 c p c dellacumulatività dei requisiti affermata dal Tribunale Infatti il Giudicedi primo grado pur dando per accertata la “vivenza a carico” inbase alla motivazione del provvedimento questorile e purrichiamando il disposto dell art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 aveva nondimeno ritenuto necessariol accertamento anche dell altro requisito convivenza e dopo avereescluso in base alle risultanze di causa che quest ultimo fossestato dimostrato ha rigettato la domanda* l appello proposto dall odierno ricorrente era fondato su duemotivi e in nessuno di essi si rinviene la doglianza relativaall erroneità della statuizione del Tribunale sulla cumulatività deirequisiti previsti dal citato art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 il primo motivo era rubricato “violazione di leggein relazione all art 10 d lgs n 30/2007 e 10 dir 2004/38/CE conriferimento all assunta necessità di una convivenza con il familiarecittadino italiano” e l illustrazione era mirata a sostenere che “nénella normativa interna né in quella comunitaria di riferimento si famenzione dell obbligo di coabitazione né del richiamo all art 28 o29 T U I dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato nelritenere applicabile un requisito espressamente escluso dallanormativa interna e da quella eurocomunitaria” pag 5 appello ilsecondo motivo era rubricato “Erronea e/o omessa valutazione deifatti e delle prove con riferimento al requisito della convivenzadell appellante con il familiare italiano” e l illustrazione era diretta9 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la provaData pubblicazione 28/10/2024testimoniale volta a dimostrare la convivenza in Italia in subordinel appellante formulava richiesta di rinvio pregiudiziale negli stessitermini in cui è riproposta in sede di legittimità errata imposizionedel requisito della coabitazione* suesposte considerazioni discende che stante l assenza diimpugnazione da parte dell odierno ricorrente della sentenza delTribunale sullo specifico profilo della cumulatività dei requisitiprevisti dal citato art 3 e stante quindi l intervenuto giudicatointerno sul punto nel giudizio d appello il thema decidendum èstato correttamente individuato dalla Corte di merito comecomprendente l accertamento di tutti i requisiti di applicabilità delsuddetto art 32 4 Si è già detto che la Corte territoriale ha ritenuto conmotivazione idonea non sufficientemente dimostrata la vivenza acarico all esito della disamina dei riscontri probatori acquisiti cosìesprimendo una valutazione meritale non sindacabile in questasedeLa Corte d appello ha altresì ritenuto non sufficientementedimostrata la convivenza dell odierno ricorrente con la zia né nelpaese di provenienza ed invero nel ricorso neppure si deduce chenei giudizi di merito era stata allegata la convivenza in Albania néin ItaliaA tale ultimo riguardo ossia circa la necessità del requisito dellaconvivenza effettiva in Italia va corretta ex art 384 ultimocomma c p c la motivazione della sentenza impugnata poichécome adduce il ricorrente e rimarca anche la Procura Generale ilrequisito alternativo della convivenza previsto dall art 3 comma 2lett a deve valutarsi solo in riferimento al paese di provenienzadel richiedente e non in riferimento allo Stato membro ospitante incui soggiorna il cittadino UE secondo quanto già precisato seppure10 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024in obiter da questa Corte Cass 22864/2020 citata eData pubblicazione 28/10/2024indirettamente dalle Sezioni Unite sent 21108/2013Si è visto che l art 3 comma 2 d lgs n 30/2007 prevede tra isoggetti aventi diritto alla lett a “ogni altro familiare qualunquesia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 comma 1 letterab se è a carico o convive nel paese di provenienza con ilcittadino dell * titolare del diritto di soggiorno a titoloprincipale”* in coerenza con quanto si è detto sull alternatività dei requisiti cfr §2 1 l interpretazione della norma anche in punto diindividuazione delle precise connotazioni della convivenza deveessere aderente al suo contenuto letterale …convive nel paese diprovenienza … sulla premessa altrettanto esplicita nella parteiniziale del comma 2 che lo Stato membro ospitante agevolal “ingresso” e di seguito il soggiorno degli aventi diritto* poi l interpretazione deve porsi in linea con lanormativa di favore introdotta dalla * 2004/38/CE dellaquale l art 3 citato è disposizione di recepimento come più volterimarcato La Corte di * ha chiarito che l articolo 3paragrafo 2 della direttiva “impone agli * membri un obbligo diconcedere un determinato vantaggio rispetto alle domande diingresso e di soggiorno di altri cittadini di * terzi alle domandeinoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenzaparticolare nei confronti di un cittadino dell * * 5 92012 C 83/11 * 16 1 2014 C 423/12 Inoltre “Al fine diottemperare a tale obbligo gli * membri conformementeall articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 2004/38devono prevedere la possibilità per le persone indicate alparagrafo 2 primo comma del medesimo articolo di ottenere unadecisione sulla loro domanda che sia fondata su un esameapprofondito della loro situazione personale e che sia motivata incaso di rifiuto * ambito di tale esame della situazione personale11 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024del richiedente come emerge dal considerando 6 della direttivaData pubblicazione 28/10/20242004/38 l autorità competente deve tenere conto dei vari fattoriche possono risultare pertinenti a seconda dei casi quali il grado didipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiaree il cittadino dell * che egli desidera accompagnare oraggiungere … In ogni caso lo Stato membro ospitante deveassicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che sianoconformi al significato comune del termine «agevola» nonché deitermini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto art 3paragrafo 2 e che non privino tale disposizione del suo effettoutile” * 5 9 2012 C 83/11 citata* secondo la ricostruzione della Corte di * ladirettiva riconosce ad ogni Stato membro un ampio poterediscrezionale degli elementi da prendere in considerazione purchévenga rispettata la finalità “agevolativa” che la ispira e inquest ottica non può ritenersi corretta un interpretazione cheintroduca un requisito non espressamente previsto dal legislatorenazionale e che non si ponga in linea coerente con la ratioispiratrice della direttiva di cui si è appena detto3 Le considerazioni che precedono determinano l assorbimento deimotivi terzo e quarto con cui il ricorrente si duole della mancataammissione di prove che assume essere decisive in quantoafferenti al luogo di sua convivenza con la zia in Italia ossiaafferenti ad un requisito di nessun rilievo per quanto si è detto4 Per le stesse ragioni va disattesa l istanza di rinvio pregiudizialeex art 267 TFUE prospettata in ricorso a confutazionedell argomentazione della sentenza impugnata che è stata correttaex art 384 ultimo comma c p c nel senso precisato ribadito checome prospettato anche dal ricorrente il requisito alternativo dellaconvivenza previsto dalla norma da interpretare in base al suotenore letterale e in senso conforme alla citata direttiva devevalutarsi in riferimento allo Stato di origine o provenienza12 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/20245 La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di dirittoData pubblicazione 28/10/2024ex art 384 cod proc civ«In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di “ognialtro familiare qualunque sia la sua cittadinanza ” del cittadinodell * europea disciplinato dall art 3 comma 2 lett a del dlgs n 30/2007 i requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza sono alternativi e non cumulativi e anche laconvivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienzadell avente diritto poiché la norma che rientra tra le disposizioni direcepimento della direttiva 2004/38/CE deve interpretarsi in baseal suo contenuto testuale e in senso coerente e conforme alla“ratio” ispiratrice della suddetta direttiva ossia alla finalità“agevolativa” che la caratterizza secondo la ricostruzione dellagiurisprudenza euro unitaria»6 In conclusione il ricorso va rigettato senza condanna alle spesein difetto di rituale costituzione dell Amministrazione tardivamenteeffettuata con un atto denominato «atto di costituzione» nonqualificabile come controricorso in difetto di esposizione dei motividi diritto su cui si fonda che ne costituiscono requisito essenziale cfr tra le tante Cass nn 17030/2021 10813/2019Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso dal comma 1 bis dello stesso art 13 se dovutoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Data pubblicazione 28/10/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 PU* * Relatore* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 27874/2022 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * e dall avvocato * * * per procura speciale allegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di TORINO n996/2022 depositata il 20/09/2022* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024udita la relazione della causa svolta all udienza pubblica del 27Data pubblicazione 28/10/2024settembre 2024 dal Consigliere * *udita la Procura Generale in persona dell * Generale ** che ha concluso per il rigetto del ricorsoudito l * * * per il ricorrente che haconcluso per l accoglimento del ricorso1 Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da * *cittadino albanese avverso il provvedimento della * di Astidi diniego del permesso di soggiorno ex art 3 comma 2 lett ad lgs n 30/2007 richiesto dal cittadino straniero in quantofamiliare a carico di cittadino italiano2 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 996/2022pubblicata il 20 9 2022 ha respinto l appello proposto dall odiernoricorrente ritenendo non dimostrati né il requisito dellaconvivenza né quello della “vivenza a carico” sulla scorta delladurata ed entità delle rimesse di denaro documentate inoltrerigettava sia le istanze istruttorie dell appellante sia la richiesta dirimessione della causa alla Corte di * ex art 267 TFUE3 Avverso questa sentenza * * ha presentato ricorso percassazione affidato a quattro motivi L amministrazione intimata siè costituita tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazioneall udienza di discussione4 Con ordinanza interlocutoria n 28874/2023 pubblicata il 18 102023 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienzain considerazione della particolare complessità ed importanza dellequestioni poste con i motivi di ricorso da valutarsi alla luce anchedel diritto unionale La Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo rigettarsi il ricorso Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativaAlla pubblica udienza del 27 9 2024 la Procura Generale haconcluso chiedendo rigettarsi il ricorso previa rettifica della2 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024motivazione della sentenza impugnata e affermazione del principioData pubblicazione 28/10/2024di diritto esposto nella requisitoria L * * *per il ricorrente ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione di cuiall art 360 comma 1 n 4 c p c in relazione all art 112 c p cper aver la Corte d appello pronunciato oltre i limiti della domandanello specifico argomentando sull inesistenza del requisito dellavivenza a carico mentre detta circostanza era stata ritenutadimostrata dalla * di Asti con il provvedimento di diniegodel rilascio del permesso di soggiorno ii con il secondo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 3 c p c in relazioneall art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 e/o all art 3 comma2 lett a * 2004/38/CE e/o all art 10 comma 3 d lgs n30/2007 e/o all art 10 § 2 * 2004/38/CE e/o al * 14* 2004/38 /CE per avere la Corte d appello ritenuto necessarioper la tipologia di carta di soggiorno richiesta il requisito dellaconvivenza tra il cittadino straniero ed il familiare comunitariorimarcando che la convivenza – la quale peraltro a norma di leggedovrebbe sussistere quale criterio alternativo nel paese di origineo provenienza nel caso l Albania – non rileva ove si verta comenella specie in ipotesi di vivenza a carico iii con il terzo motivo laviolazione di cui all art 360 comma 1 n 5 c p c in relazione agliartt 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o inrelazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato nel respingere l ammissione di una prova decisiva per lacontroversia iv con il quarto motivo la violazione di cui all art360 comma 1 n 3 c p c in relazione all art 24 e/o 111 Cost e/oall art 115 comma 1 116 132 comma 1 n 4 359 c p c e/o in3 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024relazione all art 702 quater c p c e/o all art 2727 e/o 2729Data pubblicazione 28/10/2024comma 1 c c e/o all art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007e/o all art 3 comma 2 lett a * 2004/38/CE e/o al* 14 * 2004/38/CE per avere la Corte d appelloerrato in relazione alla mancata ammissione di una prova decisivaper la controversia il ricorrente precisa che il quarto motivo èproposto in alternativa al terzo e inoltre ripropone l istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di * ex art 267 TFUE sulla seguentequestione “Premesso che l art 23 D Lgs nr 30/2007 estendel applicazione della normativa di derivazione comunitaria anche aifamiliari dei cittadini italiani dica la Corte di * dell *Europea se ai fini del rilascio della carta di soggiorno qualefamiliare a carico di cittadino dell * ex art 3 comma 2 lett aD Lgs n 30/2007 ed art 3 §2 lett a * 2004/38/CE avutoriguardo ai requisiti specificamente richiesti dall art 10 D Lgs nr30/2007 letto in uno con l art 10 della * 2004/38/CEavuto riguardo sia allo spirito della * siccome interpretatodalla * dell * * * Sezione05/09/2012 C 83/11 sia ai “considerando 5 6 14 19” della stessa* sia infine alla necessità di un interpretazione estensivadella normativa inerente il diritto al soggiorno dei familiari deicittadini dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/12 ** * vs * § 23 * sentenza 09/01/2007C 1/05 * §36 * sentenza 18/06/1987 C 316/85 * §23 * sentenza 03/06/1986 C 139/85 * * pagg1741 e 1746 con obbligo di “concessione di vantaggi a loro favore” per * * Sezione 05/09/2012 C 83/11 * of* for the * * Vs * * *soggettivi per l accertamento dello status di “familiare a carico diun cittadino dell * * Sez IV 16/01/2014 C 423/124 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/202409/01/2007 * C 1/05 * pag I 1 §§ 35 e 41 *Data pubblicazione 28/10/2024* * §53 possa essere interpretata nel senso diimporre il requisito della coabitazione tra il cittadino dell * nella specie italiano ed il familiare a carico extracomunitariocome requisito per il rilascio della carta di soggiorno” deduce larilevanza della questione nel caso concreto in considerazione dellaportata restrittiva ed incompatibile con lo spirito della *dell interpretazione fornita dalla Corte di merito richiama anche* 07/09/2016 C 228/15 * *2 I motivi primo e secondo da esaminarsi congiuntamente per laloro stretta connessione sono infondati2 1 L art 3 comma 2 lett a d lgs n 30/2007 così stabilisce «1Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadinodell * che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso daquello di cui ha la cittadinanza nonché ai suoi familiari ai sensidell articolo 2 comma 1 lettera b che accompagnino oraggiungano il cittadino medesimo 2 * pregiudizio del dirittopersonale di libera circolazione e di soggiorno dell interessato loStato membro ospitante conformemente alla sua legislazionenazionale agevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti personea ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza nondefinito all articolo 2 comma 1 lettera b se è a carico o convivenel * di provenienza con il cittadino dell * titolare deldiritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di saluteimpongono che il cittadino dell * lo assista personalmente bil partner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale 3 [OSCURATO:PERSONA] ospitante effettua un esame approfondito della situazionepersonale e giustifica l eventuale rifiuto del loro ingresso osoggiorno» * Corte ha precisato Cass 22864/2020 nonmassimata che « la norma come peraltro fa palese il* 6 della direttiva 2004/38/CE di cui come detto è5 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024famiglia in senso più ampio senza discriminazione in bDatsa epu bbalicllaazio ne 28/10/2024nazionalità per cui la situazione delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante dovrebbe essereesaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della proprialegislazione nazionale al fine di decidere se l ingresso e il soggiornopossano essere concessi a tali persone tenendo conto della lororelazione con il cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanzaquali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell ** * della Commissione al * Europeo eal Consiglio concernente gli orientamenti per un migliorerecepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli *membri * rilevante ai fini del * si afferma che Perstabilire se un familiare è a carico occorre valutare nella singolafattispecie se l interessato alla luce delle sue condizioni finanziariee sociali necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoibisogni essenziali nello Stato d origine o nello Stato di provenienzaal momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna ilcittadino UE Un tale orientamento con il richiamo espresso dellacitata * è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n 21108 del 16 settembre 2013 percui la vivenza a carico o la convivenza ai fini del ricongiungimentoai sensi dell art 3 comma 2 lett b del d lgs n 30/2007 è davalutarsi in riferimento al paese di provenienza del cittadinoextracomunitario » Con la citata pronuncia n 22864/2020 è statoaltresì chiarito nella parte in cui è svolta la disamina del casoconcreto che i requisiti della vivenza a carico e della convivenza6 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024non sono da considerarsi cumulativi ma alternativi come inveroData pubblicazione 28/10/2024nella specie affermato anche dalla Corte di merito contrariamentea quanto si sostiene in ricorsoL alternatività dei requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza anche quest ultima da riferirsi al paese di provenienzaper quanto di seguito meglio si spiegherà si desume univocamentedal tenore letterale dell art 3 comma 2 lett a d lgs 30/2007 e inparticolare dall utilizzo da parte del legislatore nazionale dellacongiunzione disgiuntiva “o” nella locuzione esplicativa degli aventidiritto …se è a carico o convive nel paese di provenienza … Lanorma come si è detto costituisce attuazione della direttiva2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell * e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli* membri sicché l interpretazione deve orientarsi in sensocoerente e conforme alla ratio ispiratrice della direttiva comedelineata nella ricostruzione della giurisprudenza di matriceeuropeistica La direttiva prevede peculiari guarentigie per ifamiliari dei cittadini dell * che nel loro * siano a caricodel cittadino dell * stesso con lo scopo di preservare l unitàdella famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base allanazionalità cfr * 6 In quest ottica è stata operataun ulteriore estensione in favore delle persone che non rientranonella definizione di familiari ai sensi della direttiva citata e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante Per dette persone èprevista infatti come si è visto la possibilità di un esame fondatosulla legislazione nazionale “tenendo conto della loro relazione conil cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanza quali ladipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *2 2 * posto il ricorrente sostiene con il primo motivo che ilrequisito della “vivenza a carico” fosse già stato accertato dalla* dato che il permesso di soggiorno era stato negato solo7 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024per l insussistenza del requisito della convivenza che laNumero di raccolta generale 27772/2024motivazione del provvedimento della * fosse vincoDlaatna tpeub bpliceazrio ne 28/10/2024delimitare l oggetto della cognizione in sede giudiziale e che laCorte di merito nello svolgere l indagine fattuale anche sullasussistenza del requisito della “vivenza a carico” avesse esorbitatodal thema decidendum Di conseguenza il ricorrente afferma con ilsecondo motivo che stante l alternatività dei requisiti “una voltaaccertata la sussistenza del requisito della vivenza a carico comeha di fatto operato la * – non sussiste va più la necessitàdi accertare una convivenza la quale – peraltro – era richiesta nelpaese di origine o provenienza e non certo in Italia ” così pag 14ricorso2 3 Le censure non colgono nel segno* un primo profilo si osserva che come rimarcato anche dallaProcura Generale il giudizio di cui trattasi non ha caratterestrettamente impugnatorio in quanto è finalizzato ad accertarel esistenza del diritto del richiedente in base alla norma dallo stessoinvocata La Corte di merito a fronte della contestazione delMinistero circa la ricorrenza in concreto del requisito della “vivenzaa carico” non ha esorbitato dai propri poteri decisionali ma hascrutinato la sussistenza in concreto di ciascuno dei requisitiindicati dall art 3 comma 2 lett a del d lgs n 30 del 2007 dopoaver stabilito correttamente che il thema decidendum era perl appunto l accertamento dei requisiti di applicabilità del citato art3 ritenendo all esito della valutazione del compendio istruttorioche nessuno dei due requisiti alternativi fosse statosufficientemente dimostrato* ulteriore e complementare profilo deve escludersi nellaspecie la valenza nel senso invocato in ricorso dell accertamentodella “vivenza a carico” desumibile dalla motivazione delprovvedimento di diniego del Questore E ben vero che secondo iprincipi affermati da questa Corte Cass 10925/2019 e8 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024Cass 5378/2020 e condivisi dal Collegio la motivazione delData pubblicazione 28/10/2024provvedimento amministrativo delimita ex art 112 c p c il themadecidendum ma “unitamente ai motivi di impugnazione” comepure chiaramente è stato esplicitato nelle citate pronunce* fattispecie come risulta dall esame degli atti del fascicoloconsentito a questa Corte data la natura processuale del viziodenunciato primo motivo con l atto di appello l odierno ricorrentenon si era doluto specificamente ex art 342 c p c dellacumulatività dei requisiti affermata dal Tribunale Infatti il Giudicedi primo grado pur dando per accertata la “vivenza a carico” inbase alla motivazione del provvedimento questorile e purrichiamando il disposto dell art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 aveva nondimeno ritenuto necessariol accertamento anche dell altro requisito convivenza e dopo avereescluso in base alle risultanze di causa che quest ultimo fossestato dimostrato ha rigettato la domanda* l appello proposto dall odierno ricorrente era fondato su duemotivi e in nessuno di essi si rinviene la doglianza relativaall erroneità della statuizione del Tribunale sulla cumulatività deirequisiti previsti dal citato art 3 comma 2 lett a deld lgs n 30/2007 il primo motivo era rubricato “violazione di leggein relazione all art 10 d lgs n 30/2007 e 10 dir 2004/38/CE conriferimento all assunta necessità di una convivenza con il familiarecittadino italiano” e l illustrazione era mirata a sostenere che “nénella normativa interna né in quella comunitaria di riferimento si famenzione dell obbligo di coabitazione né del richiamo all art 28 o29 T U I dovendosi ritenere che il Tribunale abbia errato nelritenere applicabile un requisito espressamente escluso dallanormativa interna e da quella eurocomunitaria” pag 5 appello ilsecondo motivo era rubricato “Erronea e/o omessa valutazione deifatti e delle prove con riferimento al requisito della convivenzadell appellante con il familiare italiano” e l illustrazione era diretta9 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la provaData pubblicazione 28/10/2024testimoniale volta a dimostrare la convivenza in Italia in subordinel appellante formulava richiesta di rinvio pregiudiziale negli stessitermini in cui è riproposta in sede di legittimità errata imposizionedel requisito della coabitazione* suesposte considerazioni discende che stante l assenza diimpugnazione da parte dell odierno ricorrente della sentenza delTribunale sullo specifico profilo della cumulatività dei requisitiprevisti dal citato art 3 e stante quindi l intervenuto giudicatointerno sul punto nel giudizio d appello il thema decidendum èstato correttamente individuato dalla Corte di merito comecomprendente l accertamento di tutti i requisiti di applicabilità delsuddetto art 32 4 Si è già detto che la Corte territoriale ha ritenuto conmotivazione idonea non sufficientemente dimostrata la vivenza acarico all esito della disamina dei riscontri probatori acquisiti cosìesprimendo una valutazione meritale non sindacabile in questasedeLa Corte d appello ha altresì ritenuto non sufficientementedimostrata la convivenza dell odierno ricorrente con la zia né nelpaese di provenienza ed invero nel ricorso neppure si deduce chenei giudizi di merito era stata allegata la convivenza in Albania néin ItaliaA tale ultimo riguardo ossia circa la necessità del requisito dellaconvivenza effettiva in Italia va corretta ex art 384 ultimocomma c p c la motivazione della sentenza impugnata poichécome adduce il ricorrente e rimarca anche la Procura Generale ilrequisito alternativo della convivenza previsto dall art 3 comma 2lett a deve valutarsi solo in riferimento al paese di provenienzadel richiedente e non in riferimento allo Stato membro ospitante incui soggiorna il cittadino UE secondo quanto già precisato seppure10 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024in obiter da questa Corte Cass 22864/2020 citata eData pubblicazione 28/10/2024indirettamente dalle Sezioni Unite sent 21108/2013Si è visto che l art 3 comma 2 d lgs n 30/2007 prevede tra isoggetti aventi diritto alla lett a “ogni altro familiare qualunquesia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 comma 1 letterab se è a carico o convive nel paese di provenienza con ilcittadino dell * titolare del diritto di soggiorno a titoloprincipale”* in coerenza con quanto si è detto sull alternatività dei requisiti cfr §2 1 l interpretazione della norma anche in punto diindividuazione delle precise connotazioni della convivenza deveessere aderente al suo contenuto letterale …convive nel paese diprovenienza … sulla premessa altrettanto esplicita nella parteiniziale del comma 2 che lo Stato membro ospitante agevolal “ingresso” e di seguito il soggiorno degli aventi diritto* poi l interpretazione deve porsi in linea con lanormativa di favore introdotta dalla * 2004/38/CE dellaquale l art 3 citato è disposizione di recepimento come più volterimarcato La Corte di * ha chiarito che l articolo 3paragrafo 2 della direttiva “impone agli * membri un obbligo diconcedere un determinato vantaggio rispetto alle domande diingresso e di soggiorno di altri cittadini di * terzi alle domandeinoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenzaparticolare nei confronti di un cittadino dell * * 5 92012 C 83/11 * 16 1 2014 C 423/12 Inoltre “Al fine diottemperare a tale obbligo gli * membri conformementeall articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 2004/38devono prevedere la possibilità per le persone indicate alparagrafo 2 primo comma del medesimo articolo di ottenere unadecisione sulla loro domanda che sia fondata su un esameapprofondito della loro situazione personale e che sia motivata incaso di rifiuto * ambito di tale esame della situazione personale11 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024del richiedente come emerge dal considerando 6 della direttivaData pubblicazione 28/10/20242004/38 l autorità competente deve tenere conto dei vari fattoriche possono risultare pertinenti a seconda dei casi quali il grado didipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiaree il cittadino dell * che egli desidera accompagnare oraggiungere … In ogni caso lo Stato membro ospitante deveassicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che sianoconformi al significato comune del termine «agevola» nonché deitermini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto art 3paragrafo 2 e che non privino tale disposizione del suo effettoutile” * 5 9 2012 C 83/11 citata* secondo la ricostruzione della Corte di * ladirettiva riconosce ad ogni Stato membro un ampio poterediscrezionale degli elementi da prendere in considerazione purchévenga rispettata la finalità “agevolativa” che la ispira e inquest ottica non può ritenersi corretta un interpretazione cheintroduca un requisito non espressamente previsto dal legislatorenazionale e che non si ponga in linea coerente con la ratioispiratrice della direttiva di cui si è appena detto3 Le considerazioni che precedono determinano l assorbimento deimotivi terzo e quarto con cui il ricorrente si duole della mancataammissione di prove che assume essere decisive in quantoafferenti al luogo di sua convivenza con la zia in Italia ossiaafferenti ad un requisito di nessun rilievo per quanto si è detto4 Per le stesse ragioni va disattesa l istanza di rinvio pregiudizialeex art 267 TFUE prospettata in ricorso a confutazionedell argomentazione della sentenza impugnata che è stata correttaex art 384 ultimo comma c p c nel senso precisato ribadito checome prospettato anche dal ricorrente il requisito alternativo dellaconvivenza previsto dalla norma da interpretare in base al suotenore letterale e in senso conforme alla citata direttiva devevalutarsi in riferimento allo Stato di origine o provenienza12 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/20245 La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di dirittoData pubblicazione 28/10/2024ex art 384 cod proc civ«In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di “ognialtro familiare qualunque sia la sua cittadinanza ” del cittadinodell * europea disciplinato dall art 3 comma 2 lett a del dlgs n 30/2007 i requisiti della “vivenza a carico” e dellaconvivenza sono alternativi e non cumulativi e anche laconvivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienzadell avente diritto poiché la norma che rientra tra le disposizioni direcepimento della direttiva 2004/38/CE deve interpretarsi in baseal suo contenuto testuale e in senso coerente e conforme alla“ratio” ispiratrice della suddetta direttiva ossia alla finalità“agevolativa” che la caratterizza secondo la ricostruzione dellagiurisprudenza euro unitaria»6 In conclusione il ricorso va rigettato senza condanna alle spesein difetto di rituale costituzione dell Amministrazione tardivamenteeffettuata con un atto denominato «atto di costituzione» nonqualificabile come controricorso in difetto di esposizione dei motividi diritto su cui si fonda che ne costituiscono requisito essenziale cfr tra le tante Cass nn 17030/2021 10813/2019Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso dal comma 1 bis dello stesso art 13 se dovuto P Q MLa Corte rigetta il ricorsoAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a13 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dalData pubblicazione 28/10/2024comma 1 bis dello stesso art 13 se dovutoDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 27 settembre 2024Il Consigliere * La Presidente* * * *14 di 14P Q MLa Corte rigetta il ricorsoAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30 maggio 2002n 115 inserito dall art 1 comma 17 della legge 24 dicembre2012 n 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a13 di 14* disposto Numero registro generale 27874/2022Numero sezionale 3531/2024Numero di raccolta generale 27772/2024titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dalData pubblicazione 28/10/2024comma 1 bis dello stesso art 13 se dovutoDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 27 settembre 2024Il Consigliere * La Presidente* * * *14 di 14
Sentenza Cassazione n. 27772/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris