CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 36997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, 61, primo comma, n. 5 e 7, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Secondo il capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, dopo essersi introdotto mediante effrazione in un bar e aver scassinato le slot machines lì presenti, si è impossessato di somme e beni per un valore di circa 10.000 euro. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa in base all'orario del delitto, avvenuto, secondo le risultanze istruttorie, tra la mezzanotte e le 6.20 del mattino, momento nel quale il gestore del bar si accorgeva del fatto. Pur in assenza di prova certa che il furto sia stato commesso col favore delle tenebre, la Corte d'appello avrebbe dato per scontato tale dato, senza considerare la possibilità che il delitto sia stato commesso dopo l'alba, in presenza di luce. Altro elemento sottaciuto dalla Corte territoriale è quello relativo alla presenza di telecamere di videosorveglianza, che, presupponendo l'adozione di precauzioni destinate a prevenire la commissione di furti, farebbe venir meno l'applicabilità della circostanza aggravante in parola. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse in base al solo dato dei precedenti penali dell'imputato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Con motivo aggiunto, la difesa dell'imputato rileva il difetto di querela, risultando agli atti soltanto una denuncia orale, e chiede, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) del codice di rito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno qui di seguito esposte. In via preliminare, e con riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancanza di querela, sollevata col motivo aggiunto, occorre ribadire che «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale»: Sez.5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 -01; Sez. 4, n. 06143 del 10/01/2022, Romeo, n.m., entrambe sulla scia delle indicazioni fornite in motivazione da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, ponendosi l'assunto difensivo in palese contrasto col consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., secondo cui «le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso». (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). La valutazione espressa dalla Corte territoriale è pienamente conforme al criterio di giudizio indicato dalle Sezioni unite, avendo i Giudici d'appello raffrontato l'astratta idoneità delle condizioni di tempo e luogo con le peculiarità del caso di specie. Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale ha valorizzato non soltanto il profilo dell'orario (notturno, benché imprecisato) del commesso delitto, ma anche il contesto più generale che ha caratterizzato l'azione furtiva e, in particolare, la posizione defilata del [OSCURATO:PERSONA] - attività commerciale situata al di fuori di un centro cittadino, nei pressi di una località di montagna- e il momento dell'anno (fine novembre), caratterizzato da scarsissima affluenza turistica. Tali condizioni sono state considerate - con motivazione ponderata ed esente da vizi di logicità - preponderanti rispetto alla presenza del sistema di videosorveglianza che, comunque, non ha scoraggiato l'imputato dal perpetrare l'azione delittuosa, né è servita ad allertare il proprietario o le forze dell'ordine (per la fattispecie di furto, perpetrato in ora notturna, in danno di un esercizio commerciale protetto da un impianto di videosorveglianza e da un sistema di allarme, in cui questa Corte ha ritenuto che la commissione del furto in orario notturno integrasse gli estremi dell'aggravante di minorata difesa, fatta salva la necessaria valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte, cfr. Sez.5, n. 40035 del 18/06/2019, Cerami, Rv. 277603 - 01; nonché Sez. 5, n. 7026 del 13/01/2020, Nisco, Rv. 278855 - 01). 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi non soltanto ai precedenti penali dell'imputato, ma anche alle modalità del fatto, compiuto con professionalità e organizzazione, oltre che all'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, tali da far propendere il Giudice dell'appello per la concessione delle circostanze in parola. L'attenzione tributata dal ricorrente alla mancata contestazione della recidiva, da cui egli vorrebbe far derivare -per una sorta di automatismo- l'applicabilità delle attenuanti generiche non è, di per sé, significativa, posta la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01) e posto anche che «l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S. Rv. 280444 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen