CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 22677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26186/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1360/2016 depositata il11/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 29920119000840351 notificatagli dalla [OSCURATO:PERSONA] spa davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani che ha accolto il ricorso. L’appello erariale è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia con la sentenza in epigrafe che è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte del contribuente che si è affidato ad un motivo. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è costituita l’Agenzia delle entrate Riscossione (ADER) subentrata ex legealla [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del presente giudizio i l ricorrente, con memoria depositata telematicamente in data 13.3.2024 , ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione fiscale (c.d. rottamazione cartelle) di cui all’art. 6 comma 3 d.l. n. 193/2016 conv. con l. n. 225/2016 e di aver provveduto al pagamento della somma dovuta comunicatagli dal Concessionario della riscossione, producendo in allegando la relativa documentazione. Ha chiesto, quindi, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese. A sua volta l’Agenzia delle entrate Riscossione, con atto depositato telematicamente in data 21.6.2024, ha dichiarato che il contribuente aveva provveduto «al pagamento previsto per il buon esito della procedura» e ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n.193/ 2016, conv. con modif. in l. n. 225/2016, che contempla l’impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 11540 del 2019). In questo, caso, avendo l’Agenzia comunicato il pagamento delle somme dovute , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2011). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). p.q.m. dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere; compens