CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14311/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti dei Parioli n.48 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.[OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -intimata- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di PAVAN e MORETTI e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n.48 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del ricorso. -intervenienti- avverso la sentenza n.12/25/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 10 aprile 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento relativi a IRPEF delle annualità di imposta 2004 e 2005, conseguenti all'emissione di altrettanti avvisi con i quali era stato rideterminato ai fini IRAP e IVA il reddito della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Pavan S. e Moretti R. di cui era socio al 50%, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della Commissione tributaria di prima istanza la quale aveva statuito che il reddito da partecipazione del socio dovesse essere determinato in relazione ai maggiori ricavi accertati in capo alla società, in applicazione dei criteri stabiliti con la sentenza n.70/6/2010, resa dalla stessa C.T.R. e avente ad oggetto l'avviso di accertamento emesso a carico della Società. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, preliminarmente, pur non disponendo la riunione dell'appello con quelli proposti dalla società e dall'altro socio, dava atto di avere discusso congiuntamente le cause nella medesima udienza. Nel merito, dava atto di avere rigettato l'appello proposto dalla Società e quello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti della Società, e rilevava che l'appello del contribuente non conteneva alcun specifico motivo di impugnazione degli avvisi di accertamento del reddito da partecipazione, essendo incentrato esclusivamente sulle questioni dedotte dalla società. Dalla conferma della pronuncia di primo grado nei confronti della società conseguiva, per il Giudice di appello, anche la conferma della statuizione dei primi Giudici nei confronti del socio. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su cinque motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Con atto depositato il 12 giugno 2015 si è costituita in giudizio il fallimento della società e personale dei singoli soci, in persona del curatore. Con successiva istanza del 27 settembre 2021 il ricorrente, dato atto che i ricorsi, proposti dalla Società e dall'altro socio [OSCURATO:PERSONA], erano stati decisi da questa Corte con ordinanza n.33347/19 chiedeva fissarsi l'udienza di discussione. Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: preliminarmente, va dato atto dell'ammissibilità dell'intervento spiegato dal fallimento personale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto debitamente notificato all'Agenzia delle entrate (cfr.Cass.n.3471 del 22.02.2016); con i primi due motivi di ricorso, si deduce la nullità del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., o della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ragione della violazione del litisconsorzio necessario (art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 101 e 102 cod. proc. civ.), del principio di unitarietà dell'accertamento (art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973) e dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), non avendo né la C.T.P. né la C.T.R. riunito i giudizi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e i singoli soci (avverso gli avvisi di accertamento impugnati) e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avverso gli avvisi di accertamento loro notificati in ragione dell'imputazione per trasparenza a fini IRPEF del maggior reddito contestato alla società); i motivi sono infondati; secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio». (così Cass. n. 29843 del 13/12/2017; si vedano, altresì, Cass. n. 2861 del 31/01/2019; Cass. n. 3789 del 15/02/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017); questa Corte, come fatto presente dallo stesso ricorrente, ha già deciso i ricorsi proposti avverso le sentenze della C.T.R., pronunciate nei confronti della Società e dell'altro socio [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.33347/19, rigettandoli. In particolare, nella citata decisione, la Corte ha respinto identici motivi di ricorso, con i quali era stata dedotta la nullità per violazione del contraddittorio, rilevando: che dagli stessi ricorsi per cassazione e dalle sentenze impugnate si evinceva che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da entrambi i soci, nonché i ricorsi proposti dai soci Pavan e Moretti avevano sostanziale identità di petitum e causa petendi, essendo stati proposti con analoghi motivi avverso l'avviso di accertamento di rettifica del reddito sociale, poi imputato per trasparenza ai soci; che detti ricorsi erano stati trattati, sebbene separatamente, in unico contesto sia davanti alla C.T.P. che alla C.T.R., che hanno concluso con sentenze di tenore sostanzialmente analogo; che la sentenza pronunciata con riferimento agli avvisi di rettifica del reddito sociale era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e soci, che, pertanto, erano tutti presenti in giudizio a seguito della riunione dei ricorsi per cassazione, non rilevando, pertanto, la circostanza che non risulta l'intervenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli avvisi di accertamento concernenti il proprio reddito da partecipazione; tale circostanza, ovvero, la presenza nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento a carico della società dei soci personalmente, nonché tutte le ulteriori circostanze acclarate da questa Corte, con la citata ordinanza, consentono di ritenere, anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non vi sia lesione del principio di litisconsorzio necessario; avendo il socio preso parte al giudizio avente ad oggetto l'accertamento nei confronti della società il giudicato, sfavorevole, formatosi a seguito dell'ordinanza di questa Corte n.33347/19 sull'avviso di accertamento relativo alla Società gli è opponibile alla luce dei principi fissati sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.18815 del 4 giugno 2008 e costantemente ribaditi; ne consegue il rigetto del ricorso per effetto del giudicato esterno sopra citato; non vi è luogo a provvedere sulle spese per la carenza di attività difensiva da parte dell'intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deci