CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 03169/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del TIIEWSZA di Paola che ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di lesioni personali e lo ha condannato alla pena di euro duecento di multa; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione posta alla base del rigetto dell'istanza di legittimo impedimento del difensore dell'imputato a presenziare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondato perché dagli atti processuali risulta che: la richiesta di differimento di udienza per legittimo impedimento è stata irritualmente inviata all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] , diverso rispetto a quello all'uopo indicato dal provvedimento del Direttore del DGSIA ([OSCURATO:EMAIL]); e in ogni caso non risulta in alcun modo documentato il concomitante impegno professionale addotto a sostegno del differimento (cfr. Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, P., Rv. 272297 — 01, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv., 263395-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo dell'attendibilità della persona offesa, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi presenti al momento del fatto) senza dedurre neppure il travisamento della prova ( cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), finendo col negare irritualmente in questa sede la prova della responsabilità del ricorrente; considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente alle statuizioni civili, è inammissibile poiché non sono presenti nel provvedimento impugnato, il che esime da ogni altra osservazione; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.