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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03940/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 31-10NNY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Il motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di appello - circa il fatto che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse a fronte dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi di valutazione -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 31-10NNY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di appello - circa il fatto che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse a fronte dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi di valutazione -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09
Sentenza Cassazione n. 03940/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris