CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. Reiterano i morivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. 2. Relativamente alla responsabilità la Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rilevando come la MP montaggi fosse una società fittizia, mera cartiera (non era titolare di beni mobili o di immobili, la sede fu subito chiusa dopo la costituzione, non aveva attrezzatura o dipendenti). La MP montaggi, inoltre, non aveva mai depositato bilanci o adempiuto agli obblighi fiscali. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. 3. La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi ai due imputati, in relazione all'assenza di elementi positivi neanche prospettati negli atti di appello. La pena, del resto, risulta al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così