CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena irrogata con il decreto penale di condanna n. 148/2018 in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, I. 689/1981, resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo il Giudice, la pena pecuniaria non era stata determinata in ragione dell'art. 53, comma 2, I. 689/1981. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero, richiamata dal decreto penale di condanna n. 184/2018, si evinceva chiaramente e testualmente che la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva era stata calcolata sulla scorta di quanto previsto dalla disposizione dichiarata incostituzionale: il decreto penale menzionava espressamente l'art. 53 legge 689 del 1981. Il ricorrente conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Si deve ricordare che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando il vizio sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito (Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887); è necessario, quindi, che l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). Tali presupposti non ricorrevano nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ha valutato nel merito il decreto penale di condanna emesso nei i /I confronti della [OSCURATO:PERSONA], valutando - per di più, a quanto appare, erroneamente - che, poiché la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non era stata operata ai sensi dell'art. 53, comma 2, legge 689 del 1981, la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2022 non produceva effetto e non permetteva la rideterminazione della pena applicata con il decreto penale di condanna. Il provvedimento impugnato - erroneamente intestato come ordinanza, mentre l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la declaratoria di inammissibilità sia adottata con decreto motivato - deve pertanto essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale, che provvederà dopo avere instaurato il contraddittorio tra le parti previsto dall'art. 666, commi 3 e ss. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania. Così deciso il 21 dicembre 2022 onsigli