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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29406/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui ai primi due motivi diricorso, con i quali si contesta la responsabilità del ricorrente, devono esserericordati la natura stessa del sindacato di legittimità e i principi che questa Corteha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanzianonella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatorimeno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa,con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che sianosostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questogiudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv.253099);rilevato che sul terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., vi è ampia ed esaustiva motivazione nelle pagine 7 e 8 dellasentenza impugnata;rilevato che non è consentita pertanto una valutazione diversa a quellaoperata dalla Corte di appello e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui ai primi due motivi diricorso, con i quali si contesta la responsabilità del ricorrente, devono esserericordati la natura stessa del sindacato di legittimità e i principi che questa Corteha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanzianonella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatorimeno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa,con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che sianosostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questogiudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv.253099);rilevato che sul terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., vi è ampia ed esaustiva motivazione nelle pagine 7 e 8 dellasentenza impugnata;rilevato che non è consentita pertanto una valutazione diversa a quellaoperata dalla Corte di appello e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris