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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1023/2025

ECLI:EU:C:2025:47
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0364

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C‑364/23 P ZR contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale «Impugnazione – Funzione pubblica – Trasferimento interistituzionale – Domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, presentata in risposta a un avviso di posto vacante – Rigetto di tale domanda – Incidenza dell’ordine di priorità previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] – Errore di diritto»

1. Il presente procedimento offre l’occasione di analizzare il problema, al centro dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 marzo 2023, ZR/EUIPO ( T‑400/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:169 ), relativo alla mobilità interistituzionale e, in particolare, all’articolazione delle disposizioni riguardanti, da un lato, la domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando presso un’altra istituzione dell’Unione ( 2 ) e, dall’altro, la procedura da seguire per coprire i posti vacanti al suo interno.

I. Contesto normativo

2. Il contesto normativo del presente ricorso è determinato dalle seguenti disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( GU 2013, L 287, pag. 15 ) (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), nella versione applicabile al procedimento principale.

3. Ai sensi dell’articolo 4 dello [OSCURATO:PERSONA]: «Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all’articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno».

4. L’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quanto segue: «Il funzionario che sia stato comandato presso un’altra istituzione dell’Unione europea, può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.

Se, d’intesa tra l’istituzione d’origine del funzionario e l’istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera presso l’Unione presso quest’ultima istituzione.

Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione dell’Unione. (...)».

5. L’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] così recita: «Prima di assegnare un posto vacante in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina tiene anzitutto in considerazione: a) la possibilità di occupare il posto mediante: i) trasferimento, o ii) nomina ai sensi dell’articolo 45 bis ; o iii) promozione, all’interno dell’istituzione; b) eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o c) se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell’articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all’allegato III; e/o d) le possibilità di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea; oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. (...) (…)».

6. L’articolo 110, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto».

II. Fatti

7. I fatti all’origine della controversia, quali esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata, possono essere riassunti, in sostanza, come segue.

8. La ricorrente, funzionaria di grado AD 5 presso la Commissione europea, è stata, su sua richiesta, comandata presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), conformemente all’articolo 39 dello [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 16 settembre 2013.

Ella ha esercitato le sue funzioni, anzitutto, come assistente in materia di proprietà intellettuale in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in seguito, quale specialista in proprietà intellettuale, in qualità di agente temporaneo di grado AD 6 a partire dal 1 o marzo 2019.

9. Il 10 marzo 2020 l’EUIPO ha indetto, internamente, un invito a manifestare interesse, diretto a nominare funzionari dell’EUIPO, segnatamente, agenti distaccati presso di esso (in prosieguo: l’«invito a manifestare interesse») nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti (in prosieguo: l’«esercizio annuale di trasferimenti»).

Tale invito precisava che esso era aperto a tutti i profili professionali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

L’EUIPO indicava che l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») avrebbe analizzato le candidature presentate tenendo conto dell’interesse del servizio e alla luce di criteri quali: i) i posti o le conoscenze chiave in seno all’EUIPO, ii) la carriera e i risultati in seno all’EUIPO, iii) le opportunità esistenti nella tabella dell’organico, iv) l’incidenza sul bilancio e v) la durata residua del contratto o il periodo di validità residuo degli elenchi di riserva.

10. La ricorrente ha risposto all’invito a manifestare interesse entro il termine impartito, vale a dire il 31 marzo 2020, chiedendo il proprio trasferimento all’EUIPO conformemente all’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA].

Ella ha precisato di soddisfare i suddetti criteri e che il suo eventuale trasferimento sarebbe stato conforme all’interesse del servizio dell’EUIPO.

11. Il 28 aprile 2020 l’EUIPO ha pubblicato l’avviso di posto vacante IM/FT&TA/20/47/AD/OD rivolto a funzionari o agenti temporanei di grado da AD 5 a AD 8, al fine di coprire un posto di specialista in proprietà intellettuale (in prosieguo: il «posto vacante»).

12. Il 12 maggio 2020 la ricorrente ha presentato la sua candidatura in risposta a tale avviso di posto vacante.

Con un messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, inviato all’APN, la ricorrente ha fatto riferimento a detto avviso di posto vacante e, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di essere trasferita all’EUIPO, conformemente agli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «domanda controversa»).

13. Con decisione dell’8 settembre 2020, l’APN ha respinto la domanda di trasferimento (in prosieguo: la «decisione controversa»).

14. Il 5 novembre 2020 l’EUIPO ha assunto un agente temporaneo, selezionato a seguito della pubblicazione di un bando di assunzione esterna al fine di redigere un elenco di riserva di candidati, con entrata in servizio fissata al 1 o dicembre 2020.

15. L’8 dicembre 2020 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa, che è stato respinto con decisione del 22 marzo 2021 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo.

17. A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 4, 8, 27, 29 e 110 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché dei principi di continuità della carriera, di scrutinio per merito comparativo dei funzionari dell’Unione e di trasparenza, il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del dovere di sollecitudine, risultante in un errore manifesto di valutazione della ponderazione degli interessi in gioco. 18.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi tre motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

In particolare, per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, con riferimento alla domanda controversa, che, alla luce dei criteri relativi al tenore letterale, al contenuto e al contesto in cui essa si inseriva, tale domanda doveva essere qualificata come «domanda di trasferimento», ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha poi ritenuto, in sostanza, che una siffatta domanda relativa a un trasferimento interistituzionale non potesse essere considerata, per sua natura, diretta a coprire un posto vacante oggetto di un avviso di posto vacante.

Infine, il Tribunale ha dichiarato che l’EUIPO, nell’ambito dell’esame di detta domanda, non era tenuto a prendere in considerazione né l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), né l’articolo 4 dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto queste due disposizioni riguardano, a suo avviso, il mero portare a conoscenza del personale delle altre istituzioni i posti vacanti.

Secondo il Tribunale, il primo motivo della ricorrente era infondato e in parte inoperante, per quanto attiene alle contestazioni relative all’esercizio annuale di trasferimenti.

19. Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, da un lato, che la situazione della ricorrente fosse o incomparabile oppure diversa da quelle oggetto della sua argomentazione.

In ogni caso, l’esame della sua domanda, presentata al di fuori dell’esercizio annuale di trasferimenti, non implicava che l’amministrazione vi desse un seguito favorevole.

Dall’altro, la decisione controversa è stata ritenuta sufficientemente motivata, priva di qualsiasi errore manifesto di valutazione e adottata nel rispetto del dovere di sollecitudine.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

20. Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, dichiarare ricevibili e fondate le sue conclusioni nella causa T‑400/21 e, di conseguenza, – annullare, in sostanza, la decisione controversa o, in mancanza, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca, e – condannare l’EUIPO alle spese.

21. L’EUIPO chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione nel suo insieme in quanto manifestamente irricevibile e, in subordine, in quanto infondata e – condannare la ricorrente alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e del presente procedimento.

22. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Valutazione giuridica

23. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sui primi due.

Occorre tuttavia, prima di valutare la fondatezza di tali motivi, esaminare i dubbi relativi alla ricevibilità della presente impugnazione sollevati dall’EUIPO.

A. Sulla ricevibilità

24. L’EUIPO contesta la ricevibilità della presente impugnazione in quanto essa non indica con precisione gli elementi contestati della sentenza, non contiene argomenti di diritto a sostegno dei suoi motivi, non è sufficientemente coerente e comprensibile e, pertanto, è diretta meramente ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale.

Esso ritiene che l’impugnazione nel suo complesso sia fondata sull’asserita erronea interpretazione della domanda controversa.

Orbene, con un siffatto argomento, la ricorrente mirerebbe a modificare l’oggetto della controversia cercando di sollevare, per la prima volta dinanzi alla Corte, argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale.

25. La ricorrente sostiene che la sua impugnazione è ricevibile.

26. A tal riguardo, non condivido il parere dell’EUIPO secondo cui, in sostanza, la presente impugnazione è, nel suo complesso, irricevibile.

Infatti, tale impugnazione è diretta a contestare la posizione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata, esponendo i motivi e gli argomenti di diritto mediante i quali la ricorrente intende rimettere in discussione tale posizione.

In particolare, essa contesta al Tribunale errori di diritto e uno snaturamento dei fatti, sollevati indicando in concreto gli aspetti e i punti di detta sentenza.

Occorre aggiungere che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, come nel caso di specie, con riferimento a diverse disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA], è evidentemente possibile sollevare nuovamente, nel procedimento di impugnazione, questioni di diritto che erano state esaminate dinanzi a quest’ultimo giudice ( 3 ), salvo che non si privi il procedimento di impugnazione di una parte del suo significato.

27. Neppure le affermazioni dell’EUIPO in ordine all’irricevibilità dell’argomento «principale» dell’impugnazione relativo all’asserita erronea interpretazione della domanda della ricorrente appaiono convincenti.

Infatti, come risulta dalle memorie della ricorrente dinanzi alla Corte, essa contesta al Tribunale di aver, in sostanza, snaturato gli elementi del fascicolo e, pertanto, di aver commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica della domanda controversa e nelle conseguenze che ne ha tratto.

Orbene, tali questioni sono soggette, in quanto tali, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 4 ).

28. Inoltre, è certamente vero che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e che la competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado ( 5 ).

Tuttavia, dal ricorso dinanzi al Tribunale risulta chiaramente che la ricorrente contestava, in sostanza, il mancato esame della sua candidatura a un posto vacante, di cui la sentenza impugnata ha precisato la qualificazione giuridica.

Orbene, quest’ultima è attualmente contestata nell’ambito di tale impugnazione dinanzi alla Corte.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, non si può ritenere che tale argomento «principale» della ricorrente modifichi l’oggetto della controversia dinanzi alla Corte.

29. Ritengo pertanto che non vi siano dubbi sulla ricevibilità dell’impugnazione così come su quella del suo argomento «principale».

Pertanto, occorre proseguire l’analisi giuridica nel merito.

B. Nel merito

1. Osservazioni contestuali

30. Prima di passare all’analisi delle questioni giuridiche sollevate, enunciate supra , desidero formulare alcune osservazioni preliminari sul contesto, necessarie per una corretta comprensione della questione che la Corte deve affrontare nel caso di specie.

31. A tal riguardo, occorre ricordare che la ricorrente ha formulato due domande, come descritte ai paragrafi 10 e 12 delle presenti conclusioni.

Pertanto, si pone la questione dell’articolazione di diverse procedure che, nella fattispecie, si sono interconnesse, vale a dire i) una candidatura a un avviso di posto vacante, in conformità alle norme da rispettare per coprire i posti vacanti, stabilite all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ii) una domanda di trasferimento interistituzionale a seguito del comando di un funzionario presso un’istituzione ospitante, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], e iii) un esercizio annuale di trasferimenti, il quale, come risulta dagli elementi del fascicolo, costituisce una procedura sui generis , interna e specifica all’EUIPO (in prosieguo: la «procedura sui generis »), non prevista dallo [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ).

32. Ciò premesso, la decisione, che ha dato luogo al ricorso dinanzi al Tribunale, è stata adottata unicamente alla luce della seconda domanda, descritta al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, da cui risulta, in sostanza, che l’APN ha deciso di non esaminare la candidatura della ricorrente all’avviso di posto vacante per il motivo, in sostanza, che esso non era rivolto a quest’ultima, funzionaria di un’altra istituzione dell’Unione.

L’APN ha tuttavia analizzato tale seconda domanda quale domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei criteri risultanti dall’esercizio annuale di trasferimenti ( 7 ), la cui legittimità è stata approvata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

33. A tal riguardo, è tuttavia difficile comprendere, da un lato, se l’avviso di posto vacante dovesse essere considerato idoneo a rivolgersi alla ricorrente ( 8 ) e se, dall’altro, l’esistenza di un rapporto tra la domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e l’esercizio annuale di trasferimenti fosse tale da giustificare l’applicazione dei criteri derivanti da tale esercizio in sede di analisi di detta domanda, tanto più che tale domanda è stata presentata al di fuori dell’ambito del medesimo esercizio ( 9 ).

La mancanza di chiarezza per quanto riguarda tali due aspetti summenzionati e il silenzio del Tribunale a tal riguardo nella sentenza impugnata appaiono particolarmente deplorevoli.

34. Tuttavia, nonostante la confusione che ne deriva e che complica sensibilmente l’analisi di diritto della presente causa, occorre procedervi nel modo seguente.

2. Sul primo motivo d’impugnazione

35. Con il suo primo motivo, composto da tre parti, la ricorrente solleva contestazioni connesse all’articolazione, nel caso di specie, degli articoli 4, 8, 27, 29 e 110 dello [OSCURATO:PERSONA].

36. È nell’ambito di tale motivo, e più in particolare in quello della sua prima parte, che occorrerà analizzare la questione che costituisce l’oggetto della presente causa, vale a dire se il Tribunale abbia correttamente, da un lato, determinato la qualificazione giuridica della domanda controversa e, dall’altro, tratto le conseguenze giuridiche che ne derivano. a) Sulla prima parte del primo motivo

37. Nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente deduce che la conclusione del Tribunale, relativa alla qualificazione della domanda controversa e alle conseguenze che ne sono state tratte nella sentenza impugnata ( 10 ), è viziata da un errore di diritto.

Ella ritiene che gli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] non disciplinino due procedimenti distinti.

L’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato nel senso che riguarda una situazione senza posto vacante, poiché un siffatto approccio sarebbe contrario non solo al tenore letterale dell’articolo 4 dello [OSCURATO:PERSONA], ma altresì all’obiettivo degli articoli 4 e 29 di quest’ultimo.

Infatti, sarebbe necessaria l’esistenza di un posto vacante al quale il funzionario può essere trasferito, poiché quest’ultimo non è trasferito insieme al posto che occupa nell’istituzione di origine, soprattutto in considerazione del fatto che i diversi posti devono essere previsti nel bilancio di ciascuna istituzione ospitante.

La ricorrente contesta altresì al Tribunale di aver snaturato gli elementi del fascicolo e, segnatamente, la formulazione stessa della domanda controversa, considerandola quale domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA].

38. Nel caso di specie, la Corte sarà chiamata a stabilire se il Tribunale potesse legittimamente escludere l’applicazione congiunta, segnatamente, dell’articolo 8 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], considerando, in sostanza, che una domanda di trasferimento interistituzionale, ai sensi di tale articolo 8, primo comma, non può riguardare direttamente un posto vacante specifico, oggetto di un avviso di posto vacante ( 11 ).

39. A mio avviso, il ragionamento del Tribunale, in particolare ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata ( 12 ), secondo il quale, in sostanza, occorre distinguere in modo assoluto una domanda di trasferimento interistituzionale a seguito del comando di un funzionario, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], dalle norme che disciplinano le possibilità di coprire i posti vacanti, in particolare, mediante una domanda di trasferimento interistituzionale, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], è viziato da un errore di diritto per le ragioni che esporrò di seguito.

Più specificatamente, posto che tale distinzione sembra aver pervaso, sin dalla qualificazione giuridica della domanda controversa, l’intero ragionamento del Tribunale, ritengo più opportuno iniziare la presente analisi esaminando la fondatezza di tale distinzione, ancor prima di affrontare quella relativa a detta qualificazione.

40. A tal riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che l’interpretazione letterale dell’articolo 8 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] osta alla distinzione assoluta, operata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Infatti, la prima di tali disposizioni riguarda, segnatamente, l’ipotesi di una domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando presso un’altra istituzione dell’Unione.

Pertanto, l’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcuna limitazione relativa alla possibilità offerta ai funzionari di essere trasferiti sulla base, in particolare, dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello [OSCURATO:PERSONA].

41. Quanto all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione riguarda le possibilità specifiche di esame da parte dell’APN per coprire i posti vacanti, vale a dire il trasferimento, la nomina ai sensi dell’articolo 45 bis dello [OSCURATO:PERSONA] o la promozione all’interno dell’istituzione, il trasferimento interistituzionale, e la procedura di selezione basata sull’esame delle liste dei candidati idonei e il concorso.

42. Dalla formulazione dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] risulta così che tale disposizione stabilisce l’ordine che l’APN deve rispettare per coprire i posti vacanti, privilegiando i dipendenti che prestano già servizio nell’istituzione, poi i dipendenti di altre istituzioni, seguiti dai candidati iscritti nelle liste degli idonei e, infine, i candidati nell’ambito di un concorso organizzato ( 13 ).

Pertanto, è incontestabile che, conformemente a quest’ultima disposizione, l’APN debba esaminare attentamente le candidature che sono state presentate in base all’ordine di preferenza stabilito da tale stessa disposizione ( 14 ).

43. In secondo luogo, l’interpretazione sistematica dell’articolo 8 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] osta, anch’essa, alla distinzione operata dal Tribunale nell’applicazione di tali disposizioni.

Infatti, occorre ricordare che l’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel titolo primo, si inserisce, come indica la nomenclatura di tale titolo, nelle disposizioni generali dello [OSCURATO:PERSONA].

L’articolo 29 rientra nel capitolo 1, che reca il titolo «Assunzione», all’interno del titolo III, intitolato «Carriera del funzionario».

44. Ciò precisato, ritengo, come già sottolineato dall’avvocata generale Kokott ( 15 ), che le disposizioni generali dello [OSCURATO:PERSONA] si applicano in modo trasversale a tutti i settori del diritto della funzione pubblica europea.

Tale considerazione può essere confermata dalla giurisprudenza ( 16 ).

Pertanto, la natura generale della disposizione di cui all’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], relativa a una domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando, depone a favore di una lettura congiunta di quest’ultimo con l’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], riguardante, da un lato, le possibilità specifiche di copertura di un posto in seno alle istituzioni ospitanti e, dall’altro, l’ordine di preferenza da rispettare a tal fine.

45. L’interpretazione contraria, quale risulta, in particolare, dai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, secondo la quale una domanda di trasferimento presentata sulla base dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] non può riguardare direttamente un posto vacante specifico pubblicato dall’APN, avrebbe la conseguenza di limitare le possibilità per i funzionari comandati di candidarsi a posti di impiego specifici, laddove una siffatta limitazione non sussisterebbe per i funzionari non comandati.

Orbene, anziché riconoscere ai funzionari comandati un diritto ulteriore al trasferimento, tale articolo, come interpretato dal Tribunale, risulterebbe una limitazione del loro diritto.

Dal punto di vista teleologico , dubito del fatto che questa possa essere stata l’intenzione del legislatore dell’Unione.

46. Né trovo convincente l’argomento del Tribunale secondo cui l’esclusione dei funzionari comandati dalla procedura prevista all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata dalla necessità dell’APN di ampliare la scelta al di là delle possibilità offerte dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), favorendo la mobilità dei funzionari dell’Unione, così come l’interesse del servizio ( 18 ).

Comprendo che il trasferimento di un funzionario comandato, a seguito della sua domanda formulata ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], non offrirebbe risorse umane aggiuntive all’istituzione dell’Unione interessata all’assunzione di persone che non lavorano già all’interno della stessa istituzione, come illustrato al punto 43 della sentenza impugnata, da cui deriva l’eventuale interesse a limitare la possibilità per i funzionari comandati di candidarsi a posti vacanti in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello [OSCURATO:PERSONA].

47. Tuttavia, tenere conto di una siffatta considerazione significherebbe, in sostanza, che l’interesse del servizio ad ampliare il proprio organico ricorrendo a funzionari che lavorano presso altre istituzioni prevarrebbe sull’obiettivo di assumere personale in possesso delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità ( 19 ) in quanto priverebbe un funzionario comandato della possibilità stessa di convincere l’APN delle sue qualità rispetto ai funzionari non comandati.

Di conseguenza, anziché ampliarla, in realtà, una siffatta considerazione limiterebbe la scelta di un’APN. 48.

Infine, dal punto di vista pratico, l’interpretazione secondo la quale una domanda di trasferimento interistituzionale, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], non può riguardare direttamente un posto vacante specifico, oggetto di un avviso di posto vacante, rischierebbe di privare di qualsiasi effetto utile la possibilità di trasferimento prevista da tale disposizione.

49. A tal riguardo, l’esclusione, in particolare, dell’applicazione congiunta degli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA], decisa dal Tribunale, appare poco logica.

Infatti, ove la domanda di trasferimento non fosse collegata a un posto vacante oggetto di un avviso in tal senso, dove sarebbe trasferito il funzionario in questione? ( 20 ) In aggiunta, una siffatta esclusione rischierebbe di entrare in contrasto con i limiti di bilancio in quanto ogni posto al quale le autorità di bilancio hanno attribuito un carattere permanente all’interno di ciascuna istituzione dell’Unione deve essere accuratamente previsto da una tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione ( 21 ) Orbene, come giustamente rilevato dalla ricorrente, un funzionario non è trasferito presso l’istituzione ospitante insieme al posto che occupa nell’istituzione di origine.

In altri termini, un funzionario può essere trasferito presso un’istituzione ospitante solo se vi è previsto un posto vacante permanente da coprire e se sono rispettate le norme statutarie per provvedervi.

50. Ciò premesso, si potrebbe intendere la considerazione del Tribunale, richiamata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, nel senso che la domanda di trasferimento può riguardare soltanto i posti specificamente previsti dall’istituzione ospitante, nell’ambito di una procedura interna concepita a tal fine, che non è prevista dallo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’esercizio annuale dei trasferimenti.

Tuttavia, occorrerebbe considerare che una siffatta interpretazione, che non risulta in alcun modo espressamente dalla sentenza impugnata, violi la natura generale della disposizione relativa al trasferimento interistituzionale di un funzionario a seguito del suo comando, previsto all’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA].

51. Inoltre, non vedo alcuna ragione oggettiva che imponga che una domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando sia limitata ai soli posti specificamente previsti nell’ambito di una procedura interna dell’istituzione ospitante.

Orbene, l’esercizio annuale dei trasferimenti, procedimento sui generis che stabilisce un’ulteriore possibilità di trasferimenti interistituzionali rispetto a quella prevista dallo [OSCURATO:PERSONA] per accedere ai posti di funzionario all’interno dell’EUIPO, non può prevalere sul sistema statutario relativo ai trasferimenti successivi al comando di un funzionario, che si applica all’EUIPO in virtù degli atti [dell’Unione] che lo costituiscono ( 22 ).

Tale sistema, per svolgere tutto il proprio effetto utile, deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 29 ( 23 ) dello [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, una siffatta limitazione rischierebbe di stabilire un trattamento differenziato tra i funzionari comandati che chiedono, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], di essere trasferiti all’EUIPO, avvalendosi di una procedura interna specifica, e quelli comandati presso un’altra istituzione dell’Unione che non preveda una simile procedura e che chiedano di esservi trasferiti senza una giustificazione oggettiva.

52. Tale conclusione si impone a maggior ragione alla luce del fatto che l’esercizio annuale di trasferimenti sembra applicarsi, secondo quanto risulta dagli elementi del fascicolo dinanzi al Tribunale, a un ambito diverso rispetto a quello del procedimento relativo a una domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ).

Orbene, come risulta dalla decisione impugnata, il Tribunale ha confermato l’analisi effettuata nella decisione controversa, basata sui criteri di valutazione derivanti da detto esercizio, applicati alla domanda controversa, mancando di prendere in esame, sebbene richiesto dalla ricorrente, l’esistenza di un rapporto tra tale stesso esercizio e il procedimento di cui a detto articolo 8, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 dello [OSCURATO:PERSONA].

53. A titolo meramente complementare, giova sottolineare che l’esclusione dell’applicazione congiunta, in particolare, degli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] si rivela contraria al ragionamento esposto nella stessa decisione controversa.

Secondo tale ragionamento, l’esame della candidatura della ricorrente all’avviso di posto vacante è stato escluso per il motivo che tale avviso non si rivolgeva ad essa nella sua qualità di funzionario di un’altra istituzione, il che è stato precisato anche al momento della decisione di rigetto del reclamo.

Tuttavia, nessun elemento della decisione controversa lascia intendere che tale domanda non potesse in alcun caso riguardare un posto di lavoro vacante ( 25 ).

A tal riguardo, si osserva che la conclusione dell’EUIPO relativa ai destinatari legittimi dell’avviso di posto vacante, contestata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, non è stata esaminata nella sentenza impugnata.

Pertanto, gli argomenti contrari dell’EUIPO, che risultano da una lettura erronea dei punti 62 e 64 di tale sentenza, non possono inficiare quanto precede.

54. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato che la domanda controversa, qualificata come domanda di trasferimento, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], per sua stessa natura, non poteva riguardare uno specifico posto vacante e, di conseguenza, ha erroneamente respinto in quanto inconferenti gli argomenti della ricorrente relativi, in sostanza, alla mancata applicazione congiunta con la citata disposizione di quella prevista, segnatamente, all’articolo 29 dello [OSCURATO:PERSONA].

55. A tal riguardo, occorre considerare, come già rilevato all’inizio della presente analisi, che tale errore inficia il resto del ragionamento del Tribunale dedicato all’esame della fondatezza del ricorso.

Ciò vale del pari per la qualificazione giuridica della domanda controversa, ai fini della quale il Tribunale ha ritenuto necessario procedere alla categorizzazione binaria di tale domanda sia come domanda di trasferimento, sia come atto di candidatura in risposta all’avviso di posto vacante.

Orbene, come risulta dai punti che precedono, le due procedure potevano essere applicate parallelamente e, di conseguenza, una domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] poteva senz’altro riguardare il posto vacante annunciato dall’avviso di posto vacante.

Scindendo la domanda controversa, nella sua qualificazione giuridica, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

56. Ad abundantiam , rilevo che, poiché dalla domanda controversa risulta che la ricorrente aveva intenzione di essere trasferita all’EUIPO e di diventarvi funzionaria rispondendo alla pubblicazione dell’avviso di posto vacante, il modo esatto in cui tale domanda controversa è stata formulata non è, a mio avviso, pertinente.

Infatti, spetta all’APN procedere alla qualificazione giuridica della domanda in modo da concretizzare il significato voluto dal suo autore ( 26 ).

Orbene, nella fattispecie si è verificato esattamente il contrario: l’avviso di posto vacante presso l’EUIPO non indicava alcuna base giuridica, mentre il fatto che la ricorrente, nella sua domanda controversa, abbia invocato due fondamenti giuridici, vale a dire gli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA], a mio avviso, in maniera del tutto corretta, è stato interpretato a suo sfavore.

57. Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve, a mio avviso, essere accolta.

Pertanto, è solo ad abundantiam che esaminerò le restanti parti del primo motivo e il secondo motivo. b) Sulla seconda parte del primo motivo

58. Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa o, quantomeno, ha interpretato erroneamente il suo primo motivo e ha omesso alcuni dei suoi argomenti, concentrandosi sugli argomenti dell’EUIPO relativi ai rapporti informativi senza bilanciarli con quelli da essa formulati, tanto più che tali rapporti non figuravano nel fascicolo dinanzi al Tribunale.

59. Tali argomenti non mi sembrano convincenti.

Infatti, è vero che il Tribunale si è basato sugli argomenti dell’EUIPO relativi ai rapporti informativi che la riguardano.

Tuttavia, la ricorrente, che non sostiene che ne ignorava il contenuto, poteva esercitare in modo effettivo i suoi diritti della difesa per quanto riguarda le valutazioni che ne sono state tratte.

Di talché, l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa non può risultare dall’assenza di tali rapporti all’interno del fascicolo dinanzi al Tribunale, vieppiù che la ricorrente stessa non ha ritenuto opportuno produrre tali documenti dinanzi a quest’ultimo.

60. Inoltre, dai punti 52 e 53 della sentenza impugnata risulta che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, in sede di valutazione il Tribunale ha preso in considerazione non solo i rapporti informativi, ma anche altri elementi, quali le competenze della ricorrente e i posti da lei occupati nel corso della sua carriera nell’EUIPO.

Del resto, il fatto che il Tribunale abbia respinto gli argomenti della ricorrente non può significare che esso abbia violato i suoi diritti della difesa o, in ogni caso, abbia mal interpretato il suo primo motivo e abbia omesso di esaminare alcuni dei suoi argomenti.

Pertanto, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. c) Sulla terza parte del primo motivo

61. Nell’ambito della terza parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale errori di diritto in quanto, da un lato, esso ha respinto le sue contestazioni relative all’esercizio annuale di trasferimenti in quanto irrilevanti, sebbene i criteri risultanti da tale procedura siano stati applicati in sede di esame della sua domanda e, dall’altro, ha snaturato gli elementi del fascicolo, ritenendo che la domanda controversa non sia stata esaminata nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti.

Inoltre, essa gli addebita di aver violato l’obbligo di motivazione, rispondendo solo parzialmente ai suoi argomenti.

62. Ricordo che, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che qualsiasi argomento relativo all’esercizio annuale di trasferimenti fosse irrilevante nell’ambito del controllo di legittimità della decisione controversa che verteva su un’altra domanda di trasferimento.

Ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile l’argomento della ricorrente, vertente sulla violazione dell’articolo 110 dello [OSCURATO:PERSONA], a causa, in sostanza, dell’assenza di indicazioni chiare e precise quanto all’incidenza di tale violazione sulla sua situazione personale o sul contenuto della decisione controversa.

63. In limine , non condivido il punto di vista dell’EUIPO, presentato in risposta all’argomentazione della ricorrente, riassunta al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, secondo cui la ricorrente non si basa su alcun elemento di diritto, ma si limita a riprodurre gli argomenti da essa già dedotti dinanzi al Tribunale, cercando così asseritamente di contestare la sua valutazione dei fatti.

Infatti, sebbene la mera ripetizione degli argomenti già presentati al Tribunale possa comportare la constatazione del loro rigetto ( 27 ), occorre ricordare che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, effettuata dal Tribunale, come avviene nella fattispecie per quanto riguarda la legittimità della procedura applicata in sede di esame della domanda controversa alla luce delle diverse disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA], è evidentemente possibile sollevare nuovamente, nel procedimento di impugnazione, questioni di diritto che erano state esaminate dinanzi a quest’ultimo giudice ( 28 ), salvo che non si privi il procedimento di impugnazione di una parte del suo significato.

Pertanto, occorre respingere l’argomentazione dell’EUIPO relativa all’irricevibilità della terza parte del primo motivo.

64. Ciò premesso, nel merito dell’argomentazione della ricorrente, occorre rilevare quanto segue.

Anzitutto, si deve ricordare che la domanda controversa è stata valutata alla luce dei criteri risultanti dalla procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti.

Pertanto, è sulla base di questa valutazione che il Tribunale ha ritenuto che la domanda contestata fosse stata debitamente esaminata dall’EUIPO ( 29 ).

65. A mio avviso, il Tribunale non poteva, senza viziare la sentenza impugnata con un errore di diritto, respingere in quanto irrilevanti gli argomenti della ricorrente relativi, in sostanza, all’esercizio annuale di trasferimenti sulla base della sola circostanza che l’oggetto del ricorso dinanzi ad esso avrebbe riguardato un’altra domanda di trasferimento presentata oltre il termine fissato per le manifestazioni di interesse.

Infatti, tale considerazione del Tribunale si discosta in modo significativo dall’effettività della valutazione della domanda controversa, in quanto, nonostante la presentazione di tale domanda in risposta all’avviso di posto vacante, essa è stata effettuata alla luce dei criteri derivanti da un’altra procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti, ed è stata approvata sulla base di tale valutazione da parte del Tribunale ( 30 ).

66. Orbene, oltre al fatto che il Tribunale non ha affatto analizzato il rapporto tra la procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti, che è una procedura sui generis , e quella di cui all’articolo 8, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29, dello [OSCURATO:PERSONA], per valutare la fondatezza dell’applicazione dei criteri derivanti dalla prima di tali procedure in occasione della seconda ( 31 ), esso ha, più in generale, privato la ricorrente della possibilità di contestare la pertinenza in sede di analisi della sua domanda.

A tal riguardo, sono particolarmente sensibile all’affermazione della ricorrente secondo cui essa non aveva alcuna influenza sulla procedura o sui criteri applicati per valutare la sua domanda.

67. In tali circostanze, la procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti si rivela, a mio avviso, inscindibile da tali criteri ( 32 ).

Pertanto, si deve ritenere che l’applicazione dei criteri risultanti da tale procedura, in sede di esame della domanda controversa, consenta alla ricorrente di contestare la legittimità di tale procedura da cui derivano detti criteri.

68. Pertanto, la conclusione del Tribunale relativa al rigetto degli argomenti della ricorrente in merito alla legittimità dell’esercizio annuale di trasferimenti alla luce degli articoli 4 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto irrilevanti è, a mio avviso, errata in diritto.

69. Ne consegue che la terza parte del primo motivo è fondata.

3. Sul secondo motivo di impugnazione

70. Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, articolato in tre parti, la ricorrente ritiene che, respingendo il suo motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale abbia commesso errori di diritto, violato l’obbligo di motivazione e i suoi diritti della difesa, nonché snaturato elementi del fascicolo. a) Sulla prima parte del secondo motivo

71. Nell’ambito della prima parte del secondo motivo, la ricorrente formula due argomenti principali.

In primo luogo, essa contesta la conclusione del Tribunale secondo cui i suoi argomenti relativi al mancato rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo ad una disparità di trattamento tra i candidati esterni e i funzionari che intendono essere trasferiti, erano irrilevanti.

In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato che la sua posizione di funzionaria presso un’altra istituzione, che chiedeva di essere trasferita in modo permanente all’EUIPO, non era paragonabile a quella di un candidato assunto a titolo temporaneo, deducendo l’incompatibilità di tale considerazione con l’avviso di posto vacante di cui trattasi e che, qualora dovesse essere ammessa una differenza di trattamento, la priorità garantita dall’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far prendere in considerazione la sua domanda.

72. In via preliminare, occorre ricordare che, ai punti da 76 a 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente in quanto, da un lato, irrilevante e, in ogni caso, dall’altro, infondato.

73. È altresì utile ricordare che il principio della parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la loro eventuale comparabilità devono essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo delle disposizioni in esame, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore di cui trattasi ( 33 ).

74. Ciò premesso, per quanto riguarda, da un lato, la conclusione del Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, che verte, in sostanza, sul carattere inoperante dell’argomentazione della ricorrente, nella parte in cui essa è stata fondata sull’inosservanza dell’ordine di priorità, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ricordare che, per le ragioni esposte ai paragrafi da 39 a 57 delle presenti conclusioni, tale conclusione deve essere considerata viziata da un errore di diritto.

75. Dall’altro lato, il ragionamento del Tribunale, contenuto ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, relativo al rigetto dell’argomento della ricorrente, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento in sede di esame della domanda controversa, in quanto infondato, mi sembra anch’esso erroneo.

76. Infatti, il Tribunale non poteva, senza commettere un errore di diritto, concentrarsi sulla situazione di una persona derivante dalla sua assunzione quale agente temporaneo al fine di paragonare tale situazione a quella della ricorrente, in quanto un siffatto confronto non tiene conto della realtà delle situazioni sostenute dal suo argomento ( 34 ).

A mio avviso, per poter eventualmente porre a confronto o differenziare le situazioni considerate, sarebbe stato necessario porsi nella fase dell’esame delle candidature, confrontando così i candidati al posto vacante, vale a dire un candidato esterno, iscritto in un elenco di riserva, con la ricorrente, funzionaria della Commissione, comandata presso l’EUIPO e, come sostiene quest’ultima, alla luce delle norme relative all’ordine di priorità di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA].

77. Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere accolta. b) Sulla seconda parte del secondo motivo

78. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente respinto la seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra le candidature dei candidati non aventi un profilo di specialista in proprietà intellettuale e quelli aventi tale profilo.

79. Tali argomenti non mi sembrano convincenti.

Infatti, quand’anche ritenessi utile rilevare che il Tribunale si è basato, in sede di valutazione della comparabilità delle situazioni, sulla «materia dei trasferimenti», benché l’argomento della ricorrente riguardasse, più in generale, l’assunzione ( 35 ), tale valutazione è stata correttamente formulata, in sostanza, sulla base delle qualifiche e delle competenze dei candidati, vale a dire, nella fattispecie, della loro specializzazione in diritto della proprietà intellettuale o in un’altra materia, tenendo conto dei principi e degli obiettivi del settore in questione ( 36 ).

80. Pertanto, al pari dei punti 82 e 83 della sentenza impugnata, occorre considerare che la differenza che esisteva tra un funzionario dotato di un profilo non specializzato in proprietà intellettuale e quello specializzato in tale materia risiedeva nel possesso delle loro diverse competenze.

Orbene, il trattamento diverso o, come sostiene la ricorrente, più favorevole della prima di tali situazioni, essendo anch’esse diverse, non mi sembra contrario al principio della parità di trattamento.

Del resto, la stessa ricorrente pone l’accento sulla differenza tra i candidati, che possiedono o meno il profilo della proprietà intellettuale, e sull’impossibilità di porre a confronto i loro meriti.

81. Pertanto, la conclusione del Tribunale che respinge la seconda parte del secondo motivo mi sembra esente da errori. c) Sulla terza parte del secondo motivo

82. Nell’ambito della terza parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, di aver svolto un ragionamento incoerente e di aver snaturato elementi del fascicolo respingendo l’argomento vertente sul fatto che altri funzionari avrebbero beneficiato di un trasferimento al di fuori dell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti, in violazione del principio della parità di trattamento.

La ricorrente contesta altresì al Tribunale di aver violato i suoi diritti della difesa, respingendo la sua domanda di misure di organizzazione del procedimento diretta ad ottenere la produzione degli elenchi delle decisioni riguardanti la posizione amministrativa del personale statutario dal 2013.

83. Il ragionamento del Tribunale con cui quest’ultimo ha respinto l’argomento della ricorrente figura ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata.

Secondo tale ragionamento, la domanda di trasferimento, presentata al di fuori dell’esercizio annuale di trasferimenti, oggetto di un esame circostanziato, è stata seguita dall’adozione di una decisione esplicita di rigetto.

Orbene, dal momento che lo [OSCURATO:PERSONA] non conferisce alcun diritto a un trasferimento interistituzionale ai sensi del suo articolo 8 e che il diritto della ricorrente a che la sua domanda di trasferimento sia esaminata non implica che l’amministrazione vi dia seguito favorevole, il Tribunale ha ritenuto che la terza parte del secondo motivo della ricorrente fosse destinata al rigetto.

Di conseguenza, esso ha ritenuto che non fosse neppure opportuno accogliere la sua domanda diretta ad ottenere una misura di organizzazione del procedimento relativa alla produzione dei documenti presso l’EUIPO.

84. A tal riguardo, per quanto attiene alla formulazione dei motivi del rigetto dell’argomentazione della ricorrente, di cui il principale figura al punto 86 della sentenza impugnata, che occorre leggere unitamente ai suoi punti da 51 a 55, il Tribunale ha ritenuto che «la domanda di trasferimento della ricorrente, presentata al di fuori dell’esercizio annuale di trasferimenti (...), è stata oggetto di un esame circostanziato seguito dall’adozione di una decisione esplicita di rigetto mediante la decisione [controversa]».

Tali punti devono essere letti congiuntamente a quelli contestati dalla ricorrente in quanto incoerenti nell’ambito della sua impugnazione.

85. In particolare, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che «la ricorrente aveva già presentato una domanda di trasferimento nell’ambito dell’invito a manifestare interesse, cosicché si deve ritenere che la domanda controversa si inserisca nel solco della sua iniziativa (...), diretta ad ottenere il proprio trasferimento in qualità di funzionario».

Al punto 51 di tale sentenza, esso ha ritenuto che «l’EUIPO [avesse] analizzato la domanda controversa alla luce dei criteri in materia di trasferimenti (...) [e che] la domanda controversa cont[enesse] numerosi riferimenti a detti criteri».

Ai punti 52 e 53 di detta sentenza, il Tribunale ha esposto le ragioni che gli consentivano di concludere che l’APN aveva effettivamente preso in considerazione tali criteri, vale a dire le competenze della ricorrente, i posti da lei occupati nel corso della sua carriera in seno all’EUIPO nonché i suoi rapporti informativi che, come risulta dal paragrafo 9 delle presenti conclusioni, rientrano effettivamente tra i criteri applicati nell’esercizio annuale di trasferimenti.

Occorre ricordare che, al punto 69 della sentenza impugnata, «qualsiasi argomento relativo all’esercizio annuale di trasferimenti», dedotto dalla ricorrente, è stato respinto in quanto irrilevante.

86. Orbene, come risulta dalla lettura congiunta delle affermazioni summenzionate, in primo luogo, la domanda controversa, analizzata alla luce dei criteri applicabili nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti, è stata considerata formulata al di fuori di tale ambito, in secondo luogo, il suo esame alla luce di detti criteri consentiva tuttavia di concludere per l’assenza di violazione dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, l’argomento della ricorrente formulato nell’ambito della terza parte del secondo motivo, nei limiti in cui era fondato sulle suddette affermazioni, era destinato al rigetto.

Per le ragioni esposte nell’analisi della prima e della terza parte del primo motivo ( 37 ), tali affermazioni sono viziate da un errore di diritto e ciò, a maggior ragione, alla luce della confusione contestuale esposta, in particolare, al paragrafo 33 delle presenti conclusioni.

87. La conclusione che precede non può essere inficiata dalla constatazione del Tribunale, effettuata al punto 87 della sentenza impugnata, secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA] non conferisce alcun diritto a che il trasferimento interistituzionale sia effettivamente concesso al suo richiedente, nemmeno ai funzionari che soddisfano tutte le condizioni per poter essere trasferiti.

Nell’effettuare questa constatazione, il Tribunale non esamina l’argomento della ricorrente relativo alla sua disparità di trattamento rispetto agli altri funzionari che avrebbero beneficiato di un trasferimento al di fuori dell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti.

88. Pertanto, a causa dell’errore constatato al paragrafo 86 delle presenti conclusioni, il Tribunale non ha proceduto all’esame della sostanza dell’argomento della ricorrente relativo alla possibilità per altri funzionari di beneficiare di un trasferimento al di fuori dell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti.

Di conseguenza, la Corte non è in grado di valutare l’eventuale violazione dei diritti della difesa della ricorrente alla luce del rigetto della sua domanda di misura di organizzazione del procedimento, illustrata al paragrafo 82 delle presenti conclusioni.

89. Pertanto, anche la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere accolta.

VI. Decisione finale sulla fondatezza del ricorso

90. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare fondata la prima parte del primo motivo.

Ad abundantiam , ritengo altresì che la terza parte del primo motivo e la prima e la terza parte del secondo motivo di impugnazione siano fondate.

Tuttavia, tenuto conto del rigetto in quanto inconferenti di diversi argomenti della ricorrente da parte del Tribunale, a causa dell’errore constatato nell’ambito della prima parte del primo motivo, lo stato degli atti non consente di statuire sul merito.

In tali circostanze, qualora la Corte decidesse di annullare la sentenza impugnata, propongo che la causa sia rinviata al Tribunale ai fini del suo riesame, nel qual caso propongo altresì di riservare le spese.

VII. Conclusione

91. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di: – annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 marzo 2023, ZR/EUIPO ( T‑400/21 , EU:T:2023:169 ), nei limiti in cui la prima e la terza parte del primo motivo e la prima e la terza parte del secondo motivo sono fondate; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – riservare le spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Il riferimento a un’istituzione nelle presenti conclusioni va inteso nel senso che designa anche gli altri organismi dell’Unione. ( 3 ) Sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione ( C‑210/98 P , EU:C:2000:397 , punto 43 ). ( 4 )

V. sentenze del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata), e, in tal senso, del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./Commissione ( da C‑474/09 P a C‑476/09 P , EU:C:2011:522 , punto 58 ). ( 5 )

V. sentenza del 10 luglio 2019, VG/Commissione ( C‑19/18 P , EU:C:2019:578 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Per quanto riguarda più in particolare quest’ultima procedura, dalla lettura degli elementi del fascicolo evinco che essa comprende, in opposizione alla procedura di cui all’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], la quale si rivolge unicamente ai funzionari dell’Unione, non solo i funzionari di altre istituzioni che manifestano il loro interesse ad essere trasferiti, ma altresì gli agenti contrattuali e temporanei nonché le persone che figurano nell’elenco di riserva dell’[OSCURATO:PERSONA] europeo di selezione del personale (EPSO).

Inoltre, tale procedura consiste nel confrontare candidati i cui profili e situazioni amministrative sono diversi, secondo i criteri descritti al paragrafo 9 delle presenti conclusioni, al fine di determinare quali di essi possano essere nominati funzionari dell’EUIPO ai posti riservati a tal fine nel bilancio, i quali possono essere coperti mediante questa sola procedura interna, senza pubblicazione di un avviso di posto vacante. ( 7 )

V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni. ( 8 ) Ad ogni buon conto, si osservi che, come risulta dall’avviso di posto vacante in questione, quest’ultimo non menzionava alcuna disposizione statutaria che fungesse da base giuridica, riferendosi bensì unicamente alla «mobilità interna».

Orbene, dinanzi al Tribunale, la ricorrente contestava tali aspetti di detto avviso, aggiungendo che, in ogni caso, in quanto agente temporaneo dell’EUIPO, essa poteva candidarsi al posto vacante di cui trattasi. ( 9 ) Nell’ambito della presente impugnazione (v. paragrafi da 61 a 69 delle presenti conclusioni), la ricorrente intende confutare la posizione del Tribunale, secondo cui gli argomenti della stessa diretti a contestare il fondamento giuridico dell’esercizio annuale di trasferimenti e l’applicazione dei criteri risultanti da detto esercizio alla sua domanda erano infondati o irrilevanti, facendo così valere che la sua domanda doveva essere esaminata ai fini del posto vacante pubblicato e alla luce dei suoi meriti. ( 10 )

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 11 ) Punto 61 e punto 63, primo trattino, della sentenza impugnata. ( 12 ) La premessa connessa alla distinzione è già stata illustrata al punto 39 della sentenza impugnata, prima della qualificazione giuridica della domanda controversa, ed è stata poi ulteriormente sviluppata ai punti da 60 a 64 di tale sentenza, seguendo tale medesima qualificazione. ( 13 ) Tale conclusione si è imposta a partire dalla sentenza del 18 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( C‑304/97 P , EU:C:1999:152 , punti 29 e 30 , nonché la giurisprudenza ivi citata).

È vero che tale sentenza è stata pronunciata con riferimento alla versione originale dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], che stabiliva un ordine di preferenza fortemente concentrato sui funzionari e sugli altri agenti che già prestavano il proprio servizio presso l’istituzione, in quanto le sue lettere a) e b) prevedevano, rispettivamente, in primo luogo, le possibilità di promozione o di trasferimento all’interno dell’istituzione e, in secondo luogo, le possibilità di organizzazione di concorsi interni all’istituzione, seguite, solo in terzo luogo, dall’esame delle domande di trasferimento di funzionari di altre istituzioni.

Tuttavia, la conclusione relativa all’ordine di priorità, stabilita dalla citata sentenza, si impone a maggior ragione in considerazione della nuova versione dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] applicabile nella fattispecie, che colloca allo stato attuale, in primo luogo, i funzionari dell’istituzione interessata e, in secondo luogo, quelli di altre istituzioni, ponendo così l’accento sulla priorità accordata ai funzionari, in sede di esame della loro eventuale assegnazione ad un posto vacante, solo successivamente seguita dalle possibilità di esaminare le liste dei candidati idonei o di organizzare un concorso interno. ( 14 ) Tuttavia, l’utilizzo del termine «possibilità» nell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] significa chiaramente che l’APN non è obbligata in maniera assoluta [sentenza del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard ( C‑174/99 P , EU:C:2000:412 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata)]. ( 15 ) Presa di posizione dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Strack (

C‑579/12 RX-II

, EU:C:2013:573 , punto 30 ). ( 16 ) V., per quanto riguarda l’applicazione congiunta degli articoli 4, 29 e, in sostanza, dell’articolo 7, con riferimento al «trasferimento», dello [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 24 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( 161/80 e 162/80 , EU:C:1981:51 , punto 19 ) e, per quanto riguarda l’applicazione congiunta degli articoli 4 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 2 ottobre 1986, R./Commissione ( 75/85 , EU:C:1986:347 , punto 18 ). ( 17 ) Punto 60, secondo trattino, della sentenza impugnata. ( 18 ) Punto 61 della sentenza impugnata. ( 19 ) Articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA]. ( 20 ) Ove dovesse intendersi che il funzionario sarà trasferito ad un posto riservato a tal fine nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti, v. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. ( 21 ) Articolo 6, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. ( 22 ) Articolo 1 bis , paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. ( 23 ) Infatti, dal sistema dello [OSCURATO:PERSONA] risulta che, quando è interessato un posto di impiego vacante, si applicano gli articoli 4 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, 161/80 e 162/80 , EU:C:1981:51 , punto 19 ), posto che l’articolo 4 prevede un obbligo di pubblicazione di ogni posto vacante e che l’articolo 29 dello [OSCURATO:PERSONA] prevede l’ordine di priorità del ricorso a possibilità specifiche per coprire tale posto vacante. ( 24 )

V. nota 6 delle presenti conclusioni. ( 25 )

V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni. ( 26 ) A tal riguardo, si osservi che il richiedente, rivolgendosi all’APN, può persino sbagliarsi in ordine al fondamento giuridico nella sua domanda.

Tuttavia, una siffatta circostanza non dovrebbe operare a suo sfavore, in quanto l’APN, alla quale spetta tenere conto dell’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, è tenuta a procedere alla corretta qualificazione giuridica degli atti presentati dinanzi ad essa. ( 27 ) V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 1998, Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns ( C‑252/96 P , EU:C:1998:551 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 luglio 2021, DK/SEAE ( C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) Sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione ( C‑210/98 P , EU:C:2000:397 , punto 43 ). ( 29 )

V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni e punti da 51 a 55, in combinato disposto con il punto 5, della sentenza impugnata. ( 30 )

V. nota 29 delle presenti conclusioni. ( 31 )

V. paragrafi 33 e 52 delle presenti conclusioni. ( 32 ) V., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, BP/FRA ( C‑601/19 P , EU:C:2020:1048 , punto 38 ). ( 33 )

V. sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE ( C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 34 ) A tal riguardo, va osservato che, da un lato, l’avviso di posto vacante esterno menzionato al punto 79 della sentenza impugnata, con riferimento al punto 12 di quest’ultima, era diretto, in realtà, a redigere un elenco di riserva di candidati al fine di coprire un posto di specialista in proprietà intellettuale mediante l’assunzione di un agente temporaneo.

Dall’altro, l’avviso di posto vacante al quale si è candidata la ricorrente riguardava l’assunzione di un funzionario o di un agente temporaneo. ( 35 ) Il che, del resto, può essere considerato logico, in quanto la ricorrente ha presentato la sua domanda di trasferimento in risposta all’avviso di posto vacante, e ciò a maggior ragione in quanto, come risulta dal contesto della presente causa, i «trasferimenti» in seno all’EUIPO, effettuati nell’ambito della procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti, potevano riguardare l’assunzione propriamente detta di taluni dei suoi candidati che non erano funzionari dell’Unione. ( 36 )

V. la giurisprudenza citata alla nota 33 delle presenti conclusioni. ( 37 )

V. paragrafi da 39 a 57 e da 64 a 69 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0364 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C‑364/23 P ZR contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale «Impugnazione – Funzione pubblica – Trasferimento interistituzionale – Domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, presentata in risposta a un avviso di posto vacante – Rigetto di tale domanda – Incidenza dell’ordine di priorità previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] – Errore di diritto» 1. Il presente procedimento offre l’occasione di analizzare il problema, al centro dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 marzo 2023, ZR/EUIPO ( T‑400/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:169 ), relativo alla mobilità interistituzionale e, in particolare, all’articolazione delle disposizioni riguardanti, da un lato, la domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando presso un’altra istituzione dell’Unione ( 2 ) e, dall’altro, la procedura da seguire per coprire i posti vacanti al suo interno. I. Contesto normativo 2. Il contesto normativo del presente ricorso è determinato dalle seguenti disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( GU 2013, L 287, pag. 15 ) (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), nella versione applicabile al procedimento principale. 3. Ai sensi dell’articolo 4 dello [OSCURATO:PERSONA]: «Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto. Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto. Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all’articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno». 4. L’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quanto segue: «Il funzionario che sia stato comandato presso un’altra istituzione dell’Unione europea, può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione. Se, d’intesa tra l’istituzione d’origine del funzionario e l’istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera presso l’Unione presso quest’ultima istituzione. Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione dell’Unione. (...)». 5. L’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] così recita: «Prima di assegnare un posto vacante in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina tiene anzitutto in considerazione: a) la possibilità di occupare il posto mediante: i) trasferimento, o ii) nomina ai sensi dell’articolo 45 bis ; o iii) promozione, all’interno dell’istituzione; b) eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o c) se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell’articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all’allegato III; e/o d) le possibilità di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea; oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. (...) (…)». 6. L’articolo 110, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto». II. Fatti 7. I fatti all’origine della controversia, quali esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata, possono essere riassunti, in sostanza, come segue. 8. La ricorrente, funzionaria di grado AD 5 presso la Commissione europea, è stata, su sua richiesta, comandata presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), conformemente all’articolo 39 dello [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 16 settembre 2013. Ella ha esercitato le sue funzioni, anzitutto, come assistente in materia di proprietà intellettuale in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in seguito, quale specialista in proprietà intellettuale, in qualità di agente temporaneo di grado AD 6 a partire dal 1 o marzo 2019. 9. Il 10 marzo 2020 l’EUIPO ha indetto, internamente, un invito a manifestare interesse, diretto a nominare funzionari dell’EUIPO, segnatamente, agenti distaccati presso di esso (in prosieguo: l’«invito a manifestare interesse») nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti (in prosieguo: l’«esercizio annuale di trasferimenti»). Tale invito precisava che esso era aperto a tutti i profili professionali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. L’EUIPO indicava che l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») avrebbe analizzato le candidature presentate tenendo conto dell’interesse del servizio e alla luce di criteri quali: i) i posti o le conoscenze chiave in seno all’EUIPO, ii) la carriera e i risultati in seno all’EUIPO, iii) le opportunità esistenti nella tabella dell’organico, iv) l’incidenza sul bilancio e v) la durata residua del contratto o il periodo di validità residuo degli elenchi di riserva. 10. La ricorrente ha risposto all’invito a manifestare interesse entro il termine impartito, vale a dire il 31 marzo 2020, chiedendo il proprio trasferimento all’EUIPO conformemente all’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA]. Ella ha precisato di soddisfare i suddetti criteri e che il suo eventuale trasferimento sarebbe stato conforme all’interesse del servizio dell’EUIPO. 11. Il 28 aprile 2020 l’EUIPO ha pubblicato l’avviso di posto vacante IM/FT&TA/20/47/AD/OD rivolto a funzionari o agenti temporanei di grado da AD 5 a AD 8, al fine di coprire un posto di specialista in proprietà intellettuale (in prosieguo: il «posto vacante»). 12. Il 12 maggio 2020 la ricorrente ha presentato la sua candidatura in risposta a tale avviso di posto vacante. Con un messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, inviato all’APN, la ricorrente ha fatto riferimento a detto avviso di posto vacante e, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di essere trasferita all’EUIPO, conformemente agli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «domanda controversa»). 13. Con decisione dell’8 settembre 2020, l’APN ha respinto la domanda di trasferimento (in prosieguo: la «decisione controversa»). 14. Il 5 novembre 2020 l’EUIPO ha assunto un agente temporaneo, selezionato a seguito della pubblicazione di un bando di assunzione esterna al fine di redigere un elenco di riserva di candidati, con entrata in servizio fissata al 1 o dicembre 2020. 15. L’8 dicembre 2020 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa, che è stato respinto con decisione del 22 marzo 2021 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo. 17. A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 4, 8, 27, 29 e 110 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché dei principi di continuità della carriera, di scrutinio per merito comparativo dei funzionari dell’Unione e di trasparenza, il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del dovere di sollecitudine, risultante in un errore manifesto di valutazione della ponderazione degli interessi in gioco. 18. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi tre motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso. In particolare, per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, con riferimento alla domanda controversa, che, alla luce dei criteri relativi al tenore letterale, al contenuto e al contesto in cui essa si inseriva, tale domanda doveva essere qualificata come «domanda di trasferimento», ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha poi ritenuto, in sostanza, che una siffatta domanda relativa a un trasferimento interistituzionale non potesse essere considerata, per sua natura, diretta a coprire un posto vacante oggetto di un avviso di posto vacante. Infine, il Tribunale ha dichiarato che l’EUIPO, nell’ambito dell’esame di detta domanda, non era tenuto a prendere in considerazione né l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), né l’articolo 4 dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto queste due disposizioni riguardano, a suo avviso, il mero portare a conoscenza del personale delle altre istituzioni i posti vacanti. Secondo il Tribunale, il primo motivo della ricorrente era infondato e in parte inoperante, per quanto attiene alle contestazioni relative all’esercizio annuale di trasferimenti. 19. Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, da un lato, che la situazione della ricorrente fosse o incomparabile oppure diversa da quelle oggetto della sua argomentazione. In ogni caso, l’esame della sua domanda, presentata al di fuori dell’esercizio annuale di trasferimenti, non implicava che l’amministrazione vi desse un seguito favorevole. Dall’altro, la decisione controversa è stata ritenuta sufficientemente motivata, priva di qualsiasi errore manifesto di valutazione e adottata nel rispetto del dovere di sollecitudine. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 20. Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, dichiarare ricevibili e fondate le sue conclusioni nella causa T‑400/21 e, di conseguenza, – annullare, in sostanza, la decisione controversa o, in mancanza, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca, e – condannare l’EUIPO alle spese. 21. L’EUIPO chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione nel suo insieme in quanto manifestamente irricevibile e, in subordine, in quanto infondata e – condannare la ricorrente alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e del presente procedimento. 22. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. V. Valutazione giuridica 23. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sui primi due. Occorre tuttavia, prima di valutare la fondatezza di tali motivi, esaminare i dubbi relativi alla ricevibilità della presente impugnazione sollevati dall’EUIPO. A. Sulla ricevibilità 24. L’EUIPO contesta la ricevibilità della presente impugnazione in quanto essa non indica con precisione gli elementi contestati della sentenza, non contiene argomenti di diritto a sostegno dei suoi motivi, non è sufficientemente coerente e comprensibile e, pertanto, è diretta meramente ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale. Esso ritiene che l’impugnazione nel suo complesso sia fondata sull’asserita erronea interpretazione della domanda controversa. Orbene, con un siffatto argomento, la ricorrente mirerebbe a modificare l’oggetto della controversia cercando di sollevare, per la prima volta dinanzi alla Corte, argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale. 25. La ricorrente sostiene che la sua impugnazione è ricevibile. 26. A tal riguardo, non condivido il parere dell’EUIPO secondo cui, in sostanza, la presente impugnazione è, nel suo complesso, irricevibile. Infatti, tale impugnazione è diretta a contestare la posizione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata, esponendo i motivi e gli argomenti di diritto mediante i quali la ricorrente intende rimettere in discussione tale posizione. In particolare, essa contesta al Tribunale errori di diritto e uno snaturamento dei fatti, sollevati indicando in concreto gli aspetti e i punti di detta sentenza. Occorre aggiungere che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, come nel caso di specie, con riferimento a diverse disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA], è evidentemente possibile sollevare nuovamente, nel procedimento di impugnazione, questioni di diritto che erano state esaminate dinanzi a quest’ultimo giudice ( 3 ), salvo che non si privi il procedimento di impugnazione di una parte del suo significato. 27. Neppure le affermazioni dell’EUIPO in ordine all’irricevibilità dell’argomento «principale» dell’impugnazione relativo all’asserita erronea interpretazione della domanda della ricorrente appaiono convincenti. Infatti, come risulta dalle memorie della ricorrente dinanzi alla Corte, essa contesta al Tribunale di aver, in sostanza, snaturato gli elementi del fascicolo e, pertanto, di aver commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica della domanda controversa e nelle conseguenze che ne ha tratto. Orbene, tali questioni sono soggette, in quanto tali, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 4 ). 28. Inoltre, è certamente vero che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e che la competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado ( 5 ). Tuttavia, dal ricorso dinanzi al Tribunale risulta chiaramente che la ricorrente contestava, in sostanza, il mancato esame della sua candidatura a un posto vacante, di cui la sentenza impugnata ha precisato la qualificazione giuridica. Orbene, quest’ultima è attualmente contestata nell’ambito di tale impugnazione dinanzi alla Corte. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, non si può ritenere che tale argomento «principale» della ricorrente modifichi l’oggetto della controversia dinanzi alla Corte. 29. Ritengo pertanto che non vi siano dubbi sulla ricevibilità dell’impugnazione così come su quella del suo argomento «principale». Pertanto, occorre proseguire l’analisi giuridica nel merito. B. Nel merito 1. Osservazioni contestuali 30. Prima di passare all’analisi delle questioni giuridiche sollevate, enunciate supra , desidero formulare alcune osservazioni preliminari sul contesto, necessarie per una corretta comprensione della questione che la Corte deve affrontare nel caso di specie. 31. A tal riguardo, occorre ricordare che la ricorrente ha formulato due domande, come descritte ai paragrafi 10 e 12 delle presenti conclusioni. Pertanto, si pone la questione dell’articolazione di diverse procedure che, nella fattispecie, si sono interconnesse, vale a dire i) una candidatura a un avviso di posto vacante, in conformità alle norme da rispettare per coprire i posti vacanti, stabilite all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ii) una domanda di trasferimento interistituzionale a seguito del comando di un funzionario presso un’istituzione ospitante, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], e iii) un esercizio annuale di trasferimenti, il quale, come risulta dagli elementi del fascicolo, costituisce una procedura sui generis , interna e specifica all’EUIPO (in prosieguo: la «procedura sui generis »), non prevista dallo [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ). 32. Ciò premesso, la decisione, che ha dato luogo al ricorso dinanzi al Tribunale, è stata adottata unicamente alla luce della seconda domanda, descritta al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, da cui risulta, in sostanza, che l’APN ha deciso di non esaminare la candidatura della ricorrente all’avviso di posto vacante per il motivo, in sostanza, che esso non era rivolto a quest’ultima, funzionaria di un’altra istituzione dell’Unione. L’APN ha tuttavia analizzato tale seconda domanda quale domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei criteri risultanti dall’esercizio annuale di trasferimenti ( 7 ), la cui legittimità è stata approvata dal Tribunale nella sentenza impugnata. 33. A tal riguardo, è tuttavia difficile comprendere, da un lato, se l’avviso di posto vacante dovesse essere considerato idoneo a rivolgersi alla ricorrente ( 8 ) e se, dall’altro, l’esistenza di un rapporto tra la domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e l’esercizio annuale di trasferimenti fosse tale da giustificare l’applicazione dei criteri derivanti da tale esercizio in sede di analisi di detta domanda, tanto più che tale domanda è stata presentata al di fuori dell’ambito del medesimo esercizio ( 9 ). La mancanza di chiarezza per quanto riguarda tali due aspetti summenzionati e il silenzio del Tribunale a tal riguardo nella sentenza impugnata appaiono particolarmente deplorevoli. 34. Tuttavia, nonostante la confusione che ne deriva e che complica sensibilmente l’analisi di diritto della presente causa, occorre procedervi nel modo seguente. 2. Sul primo motivo d’impugnazione 35. Con il suo primo motivo, composto da tre parti, la ricorrente solleva contestazioni connesse all’articolazione, nel caso di specie, degli articoli 4, 8, 27, 29 e 110 dello [OSCURATO:PERSONA]. 36. È nell’ambito di tale motivo, e più in particolare in quello della sua prima parte, che occorrerà analizzare la questione che costituisce l’oggetto della presente causa, vale a dire se il Tribunale abbia correttamente, da un lato, determinato la qualificazione giuridica della domanda controversa e, dall’altro, tratto le conseguenze giuridiche che ne derivano. a) Sulla prima parte del primo motivo 37. Nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente deduce che la conclusione del Tribunale, relativa alla qualificazione della domanda controversa e alle conseguenze che ne sono state tratte nella sentenza impugnata ( 10 ), è viziata da un errore di diritto. Ella ritiene che gli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] non disciplinino due procedimenti distinti. L’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato nel senso che riguarda una situazione senza posto vacante, poiché un siffatto approccio sarebbe contrario non solo al tenore letterale dell’articolo 4 dello [OSCURATO:PERSONA], ma altresì all’obiettivo degli articoli 4 e 29 di quest’ultimo. Infatti, sarebbe necessaria l’esistenza di un posto vacante al quale il funzionario può essere trasferito, poiché quest’ultimo non è trasferito insieme al posto che occupa nell’istituzione di origine, soprattutto in considerazione del fatto che i diversi posti devono essere previsti nel bilancio di ciascuna istituzione ospitante. La ricorrente contesta altresì al Tribunale di aver snaturato gli elementi del fascicolo e, segnatamente, la formulazione stessa della domanda controversa, considerandola quale domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. 38. Nel caso di specie, la Corte sarà chiamata a stabilire se il Tribunale potesse legittimamente escludere l’applicazione congiunta, segnatamente, dell’articolo 8 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], considerando, in sostanza, che una domanda di trasferimento interistituzionale, ai sensi di tale articolo 8, primo comma, non può riguardare direttamente un posto vacante specifico, oggetto di un avviso di posto vacante ( 11 ). 39. A mio avviso, il ragionamento del Tribunale, in particolare ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata ( 12 ), secondo il quale, in sostanza, occorre distinguere in modo assoluto una domanda di trasferimento interistituzionale a seguito del comando di un funzionario, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], dalle norme che disciplinano le possibilità di coprire i posti vacanti, in particolare, mediante una domanda di trasferimento interistituzionale, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], è viziato da un errore di diritto per le ragioni che esporrò di seguito. Più specificatamente, posto che tale distinzione sembra aver pervaso, sin dalla qualificazione giuridica della domanda controversa, l’intero ragionamento del Tribunale, ritengo più opportuno iniziare la presente analisi esaminando la fondatezza di tale distinzione, ancor prima di affrontare quella relativa a detta qualificazione. 40. A tal riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che l’interpretazione letterale dell’articolo 8 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] osta alla distinzione assoluta, operata dal Tribunale nella sentenza impugnata. Infatti, la prima di tali disposizioni riguarda, segnatamente, l’ipotesi di una domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando presso un’altra istituzione dell’Unione. Pertanto, l’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcuna limitazione relativa alla possibilità offerta ai funzionari di essere trasferiti sulla base, in particolare, dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello [OSCURATO:PERSONA]. 41. Quanto all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione riguarda le possibilità specifiche di esame da parte dell’APN per coprire i posti vacanti, vale a dire il trasferimento, la nomina ai sensi dell’articolo 45 bis dello [OSCURATO:PERSONA] o la promozione all’interno dell’istituzione, il trasferimento interistituzionale, e la procedura di selezione basata sull’esame delle liste dei candidati idonei e il concorso. 42. Dalla formulazione dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] risulta così che tale disposizione stabilisce l’ordine che l’APN deve rispettare per coprire i posti vacanti, privilegiando i dipendenti che prestano già servizio nell’istituzione, poi i dipendenti di altre istituzioni, seguiti dai candidati iscritti nelle liste degli idonei e, infine, i candidati nell’ambito di un concorso organizzato ( 13 ). Pertanto, è incontestabile che, conformemente a quest’ultima disposizione, l’APN debba esaminare attentamente le candidature che sono state presentate in base all’ordine di preferenza stabilito da tale stessa disposizione ( 14 ). 43. In secondo luogo, l’interpretazione sistematica dell’articolo 8 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] osta, anch’essa, alla distinzione operata dal Tribunale nell’applicazione di tali disposizioni. Infatti, occorre ricordare che l’articolo 8 dello [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel titolo primo, si inserisce, come indica la nomenclatura di tale titolo, nelle disposizioni generali dello [OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 29 rientra nel capitolo 1, che reca il titolo «Assunzione», all’interno del titolo III, intitolato «Carriera del funzionario». 44. Ciò precisato, ritengo, come già sottolineato dall’avvocata generale Kokott ( 15 ), che le disposizioni generali dello [OSCURATO:PERSONA] si applicano in modo trasversale a tutti i settori del diritto della funzione pubblica europea. Tale considerazione può essere confermata dalla giurisprudenza ( 16 ). Pertanto, la natura generale della disposizione di cui all’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], relativa a una domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando, depone a favore di una lettura congiunta di quest’ultimo con l’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], riguardante, da un lato, le possibilità specifiche di copertura di un posto in seno alle istituzioni ospitanti e, dall’altro, l’ordine di preferenza da rispettare a tal fine. 45. L’interpretazione contraria, quale risulta, in particolare, dai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, secondo la quale una domanda di trasferimento presentata sulla base dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] non può riguardare direttamente un posto vacante specifico pubblicato dall’APN, avrebbe la conseguenza di limitare le possibilità per i funzionari comandati di candidarsi a posti di impiego specifici, laddove una siffatta limitazione non sussisterebbe per i funzionari non comandati. Orbene, anziché riconoscere ai funzionari comandati un diritto ulteriore al trasferimento, tale articolo, come interpretato dal Tribunale, risulterebbe una limitazione del loro diritto. Dal punto di vista teleologico , dubito del fatto che questa possa essere stata l’intenzione del legislatore dell’Unione. 46. Né trovo convincente l’argomento del Tribunale secondo cui l’esclusione dei funzionari comandati dalla procedura prevista all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata dalla necessità dell’APN di ampliare la scelta al di là delle possibilità offerte dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), favorendo la mobilità dei funzionari dell’Unione, così come l’interesse del servizio ( 18 ). Comprendo che il trasferimento di un funzionario comandato, a seguito della sua domanda formulata ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], non offrirebbe risorse umane aggiuntive all’istituzione dell’Unione interessata all’assunzione di persone che non lavorano già all’interno della stessa istituzione, come illustrato al punto 43 della sentenza impugnata, da cui deriva l’eventuale interesse a limitare la possibilità per i funzionari comandati di candidarsi a posti vacanti in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello [OSCURATO:PERSONA]. 47. Tuttavia, tenere conto di una siffatta considerazione significherebbe, in sostanza, che l’interesse del servizio ad ampliare il proprio organico ricorrendo a funzionari che lavorano presso altre istituzioni prevarrebbe sull’obiettivo di assumere personale in possesso delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità ( 19 ) in quanto priverebbe un funzionario comandato della possibilità stessa di convincere l’APN delle sue qualità rispetto ai funzionari non comandati. Di conseguenza, anziché ampliarla, in realtà, una siffatta considerazione limiterebbe la scelta di un’APN. 48. Infine, dal punto di vista pratico, l’interpretazione secondo la quale una domanda di trasferimento interistituzionale, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], non può riguardare direttamente un posto vacante specifico, oggetto di un avviso di posto vacante, rischierebbe di privare di qualsiasi effetto utile la possibilità di trasferimento prevista da tale disposizione. 49. A tal riguardo, l’esclusione, in particolare, dell’applicazione congiunta degli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA], decisa dal Tribunale, appare poco logica. Infatti, ove la domanda di trasferimento non fosse collegata a un posto vacante oggetto di un avviso in tal senso, dove sarebbe trasferito il funzionario in questione? ( 20 ) In aggiunta, una siffatta esclusione rischierebbe di entrare in contrasto con i limiti di bilancio in quanto ogni posto al quale le autorità di bilancio hanno attribuito un carattere permanente all’interno di ciascuna istituzione dell’Unione deve essere accuratamente previsto da una tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione ( 21 ) Orbene, come giustamente rilevato dalla ricorrente, un funzionario non è trasferito presso l’istituzione ospitante insieme al posto che occupa nell’istituzione di origine. In altri termini, un funzionario può essere trasferito presso un’istituzione ospitante solo se vi è previsto un posto vacante permanente da coprire e se sono rispettate le norme statutarie per provvedervi. 50. Ciò premesso, si potrebbe intendere la considerazione del Tribunale, richiamata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, nel senso che la domanda di trasferimento può riguardare soltanto i posti specificamente previsti dall’istituzione ospitante, nell’ambito di una procedura interna concepita a tal fine, che non è prevista dallo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’esercizio annuale dei trasferimenti. Tuttavia, occorrerebbe considerare che una siffatta interpretazione, che non risulta in alcun modo espressamente dalla sentenza impugnata, violi la natura generale della disposizione relativa al trasferimento interistituzionale di un funzionario a seguito del suo comando, previsto all’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. 51. Inoltre, non vedo alcuna ragione oggettiva che imponga che una domanda di trasferimento di un funzionario a seguito del suo comando sia limitata ai soli posti specificamente previsti nell’ambito di una procedura interna dell’istituzione ospitante. Orbene, l’esercizio annuale dei trasferimenti, procedimento sui generis che stabilisce un’ulteriore possibilità di trasferimenti interistituzionali rispetto a quella prevista dallo [OSCURATO:PERSONA] per accedere ai posti di funzionario all’interno dell’EUIPO, non può prevalere sul sistema statutario relativo ai trasferimenti successivi al comando di un funzionario, che si applica all’EUIPO in virtù degli atti [dell’Unione] che lo costituiscono ( 22 ). Tale sistema, per svolgere tutto il proprio effetto utile, deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 29 ( 23 ) dello [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, una siffatta limitazione rischierebbe di stabilire un trattamento differenziato tra i funzionari comandati che chiedono, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], di essere trasferiti all’EUIPO, avvalendosi di una procedura interna specifica, e quelli comandati presso un’altra istituzione dell’Unione che non preveda una simile procedura e che chiedano di esservi trasferiti senza una giustificazione oggettiva. 52. Tale conclusione si impone a maggior ragione alla luce del fatto che l’esercizio annuale di trasferimenti sembra applicarsi, secondo quanto risulta dagli elementi del fascicolo dinanzi al Tribunale, a un ambito diverso rispetto a quello del procedimento relativo a una domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ). Orbene, come risulta dalla decisione impugnata, il Tribunale ha confermato l’analisi effettuata nella decisione controversa, basata sui criteri di valutazione derivanti da detto esercizio, applicati alla domanda controversa, mancando di prendere in esame, sebbene richiesto dalla ricorrente, l’esistenza di un rapporto tra tale stesso esercizio e il procedimento di cui a detto articolo 8, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 dello [OSCURATO:PERSONA]. 53. A titolo meramente complementare, giova sottolineare che l’esclusione dell’applicazione congiunta, in particolare, degli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] si rivela contraria al ragionamento esposto nella stessa decisione controversa. Secondo tale ragionamento, l’esame della candidatura della ricorrente all’avviso di posto vacante è stato escluso per il motivo che tale avviso non si rivolgeva ad essa nella sua qualità di funzionario di un’altra istituzione, il che è stato precisato anche al momento della decisione di rigetto del reclamo. Tuttavia, nessun elemento della decisione controversa lascia intendere che tale domanda non potesse in alcun caso riguardare un posto di lavoro vacante ( 25 ). A tal riguardo, si osserva che la conclusione dell’EUIPO relativa ai destinatari legittimi dell’avviso di posto vacante, contestata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, non è stata esaminata nella sentenza impugnata. Pertanto, gli argomenti contrari dell’EUIPO, che risultano da una lettura erronea dei punti 62 e 64 di tale sentenza, non possono inficiare quanto precede. 54. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato che la domanda controversa, qualificata come domanda di trasferimento, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], per sua stessa natura, non poteva riguardare uno specifico posto vacante e, di conseguenza, ha erroneamente respinto in quanto inconferenti gli argomenti della ricorrente relativi, in sostanza, alla mancata applicazione congiunta con la citata disposizione di quella prevista, segnatamente, all’articolo 29 dello [OSCURATO:PERSONA]. 55. A tal riguardo, occorre considerare, come già rilevato all’inizio della presente analisi, che tale errore inficia il resto del ragionamento del Tribunale dedicato all’esame della fondatezza del ricorso. Ciò vale del pari per la qualificazione giuridica della domanda controversa, ai fini della quale il Tribunale ha ritenuto necessario procedere alla categorizzazione binaria di tale domanda sia come domanda di trasferimento, sia come atto di candidatura in risposta all’avviso di posto vacante. Orbene, come risulta dai punti che precedono, le due procedure potevano essere applicate parallelamente e, di conseguenza, una domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] poteva senz’altro riguardare il posto vacante annunciato dall’avviso di posto vacante. Scindendo la domanda controversa, nella sua qualificazione giuridica, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 56. Ad abundantiam , rilevo che, poiché dalla domanda controversa risulta che la ricorrente aveva intenzione di essere trasferita all’EUIPO e di diventarvi funzionaria rispondendo alla pubblicazione dell’avviso di posto vacante, il modo esatto in cui tale domanda controversa è stata formulata non è, a mio avviso, pertinente. Infatti, spetta all’APN procedere alla qualificazione giuridica della domanda in modo da concretizzare il significato voluto dal suo autore ( 26 ). Orbene, nella fattispecie si è verificato esattamente il contrario: l’avviso di posto vacante presso l’EUIPO non indicava alcuna base giuridica, mentre il fatto che la ricorrente, nella sua domanda controversa, abbia invocato due fondamenti giuridici, vale a dire gli articoli 8 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA], a mio avviso, in maniera del tutto corretta, è stato interpretato a suo sfavore. 57. Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve, a mio avviso, essere accolta. Pertanto, è solo ad abundantiam che esaminerò le restanti parti del primo motivo e il secondo motivo. b) Sulla seconda parte del primo motivo 58. Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa o, quantomeno, ha interpretato erroneamente il suo primo motivo e ha omesso alcuni dei suoi argomenti, concentrandosi sugli argomenti dell’EUIPO relativi ai rapporti informativi senza bilanciarli con quelli da essa formulati, tanto più che tali rapporti non figuravano nel fascicolo dinanzi al Tribunale. 59. Tali argomenti non mi sembrano convincenti. Infatti, è vero che il Tribunale si è basato sugli argomenti dell’EUIPO relativi ai rapporti informativi che la riguardano. Tuttavia, la ricorrente, che non sostiene che ne ignorava il contenuto, poteva esercitare in modo effettivo i suoi diritti della difesa per quanto riguarda le valutazioni che ne sono state tratte. Di talché, l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa non può risultare dall’assenza di tali rapporti all’interno del fascicolo dinanzi al Tribunale, vieppiù che la ricorrente stessa non ha ritenuto opportuno produrre tali documenti dinanzi a quest’ultimo. 60. Inoltre, dai punti 52 e 53 della sentenza impugnata risulta che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, in sede di valutazione il Tribunale ha preso in considerazione non solo i rapporti informativi, ma anche altri elementi, quali le competenze della ricorrente e i posti da lei occupati nel corso della sua carriera nell’EUIPO. Del resto, il fatto che il Tribunale abbia respinto gli argomenti della ricorrente non può significare che esso abbia violato i suoi diritti della difesa o, in ogni caso, abbia mal interpretato il suo primo motivo e abbia omesso di esaminare alcuni dei suoi argomenti. Pertanto, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. c) Sulla terza parte del primo motivo 61. Nell’ambito della terza parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale errori di diritto in quanto, da un lato, esso ha respinto le sue contestazioni relative all’esercizio annuale di trasferimenti in quanto irrilevanti, sebbene i criteri risultanti da tale procedura siano stati applicati in sede di esame della sua domanda e, dall’altro, ha snaturato gli elementi del fascicolo, ritenendo che la domanda controversa non sia stata esaminata nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti. Inoltre, essa gli addebita di aver violato l’obbligo di motivazione, rispondendo solo parzialmente ai suoi argomenti. 62. Ricordo che, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che qualsiasi argomento relativo all’esercizio annuale di trasferimenti fosse irrilevante nell’ambito del controllo di legittimità della decisione controversa che verteva su un’altra domanda di trasferimento. Ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile l’argomento della ricorrente, vertente sulla violazione dell’articolo 110 dello [OSCURATO:PERSONA], a causa, in sostanza, dell’assenza di indicazioni chiare e precise quanto all’incidenza di tale violazione sulla sua situazione personale o sul contenuto della decisione controversa. 63. In limine , non condivido il punto di vista dell’EUIPO, presentato in risposta all’argomentazione della ricorrente, riassunta al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, secondo cui la ricorrente non si basa su alcun elemento di diritto, ma si limita a riprodurre gli argomenti da essa già dedotti dinanzi al Tribunale, cercando così asseritamente di contestare la sua valutazione dei fatti. Infatti, sebbene la mera ripetizione degli argomenti già presentati al Tribunale possa comportare la constatazione del loro rigetto ( 27 ), occorre ricordare che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, effettuata dal Tribunale, come avviene nella fattispecie per quanto riguarda la legittimità della procedura applicata in sede di esame della domanda controversa alla luce delle diverse disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA], è evidentemente possibile sollevare nuovamente, nel procedimento di impugnazione, questioni di diritto che erano state esaminate dinanzi a quest’ultimo giudice ( 28 ), salvo che non si privi il procedimento di impugnazione di una parte del suo significato. Pertanto, occorre respingere l’argomentazione dell’EUIPO relativa all’irricevibilità della terza parte del primo motivo. 64. Ciò premesso, nel merito dell’argomentazione della ricorrente, occorre rilevare quanto segue. Anzitutto, si deve ricordare che la domanda controversa è stata valutata alla luce dei criteri risultanti dalla procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti. Pertanto, è sulla base di questa valutazione che il Tribunale ha ritenuto che la domanda contestata fosse stata debitamente esaminata dall’EUIPO ( 29 ). 65. A mio avviso, il Tribunale non poteva, senza viziare la sentenza impugnata con un errore di diritto, respingere in quanto irrilevanti gli argomenti della ricorrente relativi, in sostanza, all’esercizio annuale di trasferimenti sulla base della sola circostanza che l’oggetto del ricorso dinanzi ad esso avrebbe riguardato un’altra domanda di trasferimento presentata oltre il termine fissato per le manifestazioni di interesse. Infatti, tale considerazione del Tribunale si discosta in modo significativo dall’effettività della valutazione della domanda controversa, in quanto, nonostante la presentazione di tale domanda in risposta all’avviso di posto vacante, essa è stata effettuata alla luce dei criteri derivanti da un’altra procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti, ed è stata approvata sulla base di tale valutazione da parte del Tribunale ( 30 ). 66. Orbene, oltre al fatto che il Tribunale non ha affatto analizzato il rapporto tra la procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti, che è una procedura sui generis , e quella di cui all’articolo 8, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29, dello [OSCURATO:PERSONA], per valutare la fondatezza dell’applicazione dei criteri derivanti dalla prima di tali procedure in occasione della seconda ( 31 ), esso ha, più in generale, privato la ricorrente della possibilità di contestare la pertinenza in sede di analisi della sua domanda. A tal riguardo, sono particolarmente sensibile all’affermazione della ricorrente secondo cui essa non aveva alcuna influenza sulla procedura o sui criteri applicati per valutare la sua domanda. 67. In tali circostanze, la procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti si rivela, a mio avviso, inscindibile da tali criteri ( 32 ). Pertanto, si deve ritenere che l’applicazione dei criteri risultanti da tale procedura, in sede di esame della domanda controversa, consenta alla ricorrente di contestare la legittimità di tale procedura da cui derivano detti criteri. 68. Pertanto, la conclusione del Tribunale relativa al rigetto degli argomenti della ricorrente in merito alla legittimità dell’esercizio annuale di trasferimenti alla luce degli articoli 4 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto irrilevanti è, a mio avviso, errata in diritto. 69. Ne consegue che la terza parte del primo motivo è fondata. 3. Sul secondo motivo di impugnazione 70. Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, articolato in tre parti, la ricorrente ritiene che, respingendo il suo motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale abbia commesso errori di diritto, violato l’obbligo di motivazione e i suoi diritti della difesa, nonché snaturato elementi del fascicolo. a) Sulla prima parte del secondo motivo 71. Nell’ambito della prima parte del secondo motivo, la ricorrente formula due argomenti principali. In primo luogo, essa contesta la conclusione del Tribunale secondo cui i suoi argomenti relativi al mancato rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo ad una disparità di trattamento tra i candidati esterni e i funzionari che intendono essere trasferiti, erano irrilevanti. In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato che la sua posizione di funzionaria presso un’altra istituzione, che chiedeva di essere trasferita in modo permanente all’EUIPO, non era paragonabile a quella di un candidato assunto a titolo temporaneo, deducendo l’incompatibilità di tale considerazione con l’avviso di posto vacante di cui trattasi e che, qualora dovesse essere ammessa una differenza di trattamento, la priorità garantita dall’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far prendere in considerazione la sua domanda. 72. In via preliminare, occorre ricordare che, ai punti da 76 a 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente in quanto, da un lato, irrilevante e, in ogni caso, dall’altro, infondato. 73. È altresì utile ricordare che il principio della parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la loro eventuale comparabilità devono essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo delle disposizioni in esame, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore di cui trattasi ( 33 ). 74. Ciò premesso, per quanto riguarda, da un lato, la conclusione del Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, che verte, in sostanza, sul carattere inoperante dell’argomentazione della ricorrente, nella parte in cui essa è stata fondata sull’inosservanza dell’ordine di priorità, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ricordare che, per le ragioni esposte ai paragrafi da 39 a 57 delle presenti conclusioni, tale conclusione deve essere considerata viziata da un errore di diritto. 75. Dall’altro lato, il ragionamento del Tribunale, contenuto ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, relativo al rigetto dell’argomento della ricorrente, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento in sede di esame della domanda controversa, in quanto infondato, mi sembra anch’esso erroneo. 76. Infatti, il Tribunale non poteva, senza commettere un errore di diritto, concentrarsi sulla situazione di una persona derivante dalla sua assunzione quale agente temporaneo al fine di paragonare tale situazione a quella della ricorrente, in quanto un siffatto confronto non tiene conto della realtà delle situazioni sostenute dal suo argomento ( 34 ). A mio avviso, per poter eventualmente porre a confronto o differenziare le situazioni considerate, sarebbe stato necessario porsi nella fase dell’esame delle candidature, confrontando così i candidati al posto vacante, vale a dire un candidato esterno, iscritto in un elenco di riserva, con la ricorrente, funzionaria della Commissione, comandata presso l’EUIPO e, come sostiene quest’ultima, alla luce delle norme relative all’ordine di priorità di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. 77. Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere accolta. b) Sulla seconda parte del secondo motivo 78. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente respinto la seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra le candidature dei candidati non aventi un profilo di specialista in proprietà intellettuale e quelli aventi tale profilo. 79. Tali argomenti non mi sembrano convincenti. Infatti, quand’anche ritenessi utile rilevare che il Tribunale si è basato, in sede di valutazione della comparabilità delle situazioni, sulla «materia dei trasferimenti», benché l’argomento della ricorrente riguardasse, più in generale, l’assunzione ( 35 ), tale valutazione è stata correttamente formulata, in sostanza, sulla base delle qualifiche e delle competenze dei candidati, vale a dire, nella fattispecie, della loro specializzazione in diritto della proprietà intellettuale o in un’altra materia, tenendo conto dei principi e degli obiettivi del settore in questione ( 36 ). 80. Pertanto, al pari dei punti 82 e 83 della sentenza impugnata, occorre considerare che la differenza che esisteva tra un funzionario dotato di un profilo non specializzato in proprietà intellettuale e quello specializzato in tale materia risiedeva nel possesso delle loro diverse competenze. Orbene, il trattamento diverso o, come sostiene la ricorrente, più favorevole della prima di tali situazioni, essendo anch’esse diverse, non mi sembra contrario al principio della parità di trattamento. Del resto, la stessa ricorrente pone l’accento sulla differenza tra i candidati, che possiedono o meno il profilo della proprietà intellettuale, e sull’impossibilità di porre a confronto i loro meriti. 81. Pertanto, la conclusione del Tribunale che respinge la seconda parte del secondo motivo mi sembra esente da errori. c) Sulla terza parte del secondo motivo 82. Nell’ambito della terza parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, di aver svolto un ragionamento incoerente e di aver snaturato elementi del fascicolo respingendo l’argomento vertente sul fatto che altri funzionari avrebbero beneficiato di un trasferimento al di fuori dell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti, in violazione del principio della parità di trattamento. La ricorrente contesta altresì al Tribunale di aver violato i suoi diritti della difesa, respingendo la sua domanda di misure di organizzazione del procedimento diretta ad ottenere la produzione degli elenchi delle decisioni riguardanti la posizione amministrativa del personale statutario dal 2013. 83. Il ragionamento del Tribunale con cui quest’ultimo ha respinto l’argomento della ricorrente figura ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata. Secondo tale ragionamento, la domanda di trasferimento, presentata al di fuori dell’esercizio annuale di trasferimenti, oggetto di un esame circostanziato, è stata seguita dall’adozione di una decisione esplicita di rigetto. Orbene, dal momento che lo [OSCURATO:PERSONA] non conferisce alcun diritto a un trasferimento interistituzionale ai sensi del suo articolo 8 e che il diritto della ricorrente a che la sua domanda di trasferimento sia esaminata non implica che l’amministrazione vi dia seguito favorevole, il Tribunale ha ritenuto che la terza parte del secondo motivo della ricorrente fosse destinata al rigetto. Di conseguenza, esso ha ritenuto che non fosse neppure opportuno accogliere la sua domanda diretta ad ottenere una misura di organizzazione del procedimento relativa alla produzione dei documenti presso l’EUIPO. 84. A tal riguardo, per quanto attiene alla formulazione dei motivi del rigetto dell’argomentazione della ricorrente, di cui il principale figura al punto 86 della sentenza impugnata, che occorre leggere unitamente ai suoi punti da 51 a 55, il Tribunale ha ritenuto che «la domanda di trasferimento della ricorrente, presentata al di fuori dell’esercizio annuale di trasferimenti (...), è stata oggetto di un esame circostanziato seguito dall’adozione di una decisione esplicita di rigetto mediante la decisione [controversa]». Tali punti devono essere letti congiuntamente a quelli contestati dalla ricorrente in quanto incoerenti nell’ambito della sua impugnazione. 85. In particolare, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che «la ricorrente aveva già presentato una domanda di trasferimento nell’ambito dell’invito a manifestare interesse, cosicché si deve ritenere che la domanda controversa si inserisca nel solco della sua iniziativa (...), diretta ad ottenere il proprio trasferimento in qualità di funzionario». Al punto 51 di tale sentenza, esso ha ritenuto che «l’EUIPO [avesse] analizzato la domanda controversa alla luce dei criteri in materia di trasferimenti (...) [e che] la domanda controversa cont[enesse] numerosi riferimenti a detti criteri». Ai punti 52 e 53 di detta sentenza, il Tribunale ha esposto le ragioni che gli consentivano di concludere che l’APN aveva effettivamente preso in considerazione tali criteri, vale a dire le competenze della ricorrente, i posti da lei occupati nel corso della sua carriera in seno all’EUIPO nonché i suoi rapporti informativi che, come risulta dal paragrafo 9 delle presenti conclusioni, rientrano effettivamente tra i criteri applicati nell’esercizio annuale di trasferimenti. Occorre ricordare che, al punto 69 della sentenza impugnata, «qualsiasi argomento relativo all’esercizio annuale di trasferimenti», dedotto dalla ricorrente, è stato respinto in quanto irrilevante. 86. Orbene, come risulta dalla lettura congiunta delle affermazioni summenzionate, in primo luogo, la domanda controversa, analizzata alla luce dei criteri applicabili nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti, è stata considerata formulata al di fuori di tale ambito, in secondo luogo, il suo esame alla luce di detti criteri consentiva tuttavia di concludere per l’assenza di violazione dell’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, l’argomento della ricorrente formulato nell’ambito della terza parte del secondo motivo, nei limiti in cui era fondato sulle suddette affermazioni, era destinato al rigetto. Per le ragioni esposte nell’analisi della prima e della terza parte del primo motivo ( 37 ), tali affermazioni sono viziate da un errore di diritto e ciò, a maggior ragione, alla luce della confusione contestuale esposta, in particolare, al paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 87. La conclusione che precede non può essere inficiata dalla constatazione del Tribunale, effettuata al punto 87 della sentenza impugnata, secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA] non conferisce alcun diritto a che il trasferimento interistituzionale sia effettivamente concesso al suo richiedente, nemmeno ai funzionari che soddisfano tutte le condizioni per poter essere trasferiti. Nell’effettuare questa constatazione, il Tribunale non esamina l’argomento della ricorrente relativo alla sua disparità di trattamento rispetto agli altri funzionari che avrebbero beneficiato di un trasferimento al di fuori dell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti. 88. Pertanto, a causa dell’errore constatato al paragrafo 86 delle presenti conclusioni, il Tribunale non ha proceduto all’esame della sostanza dell’argomento della ricorrente relativo alla possibilità per altri funzionari di beneficiare di un trasferimento al di fuori dell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti. Di conseguenza, la Corte non è in grado di valutare l’eventuale violazione dei diritti della difesa della ricorrente alla luce del rigetto della sua domanda di misura di organizzazione del procedimento, illustrata al paragrafo 82 delle presenti conclusioni. 89. Pertanto, anche la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere accolta. VI. Decisione finale sulla fondatezza del ricorso 90. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare fondata la prima parte del primo motivo. Ad abundantiam , ritengo altresì che la terza parte del primo motivo e la prima e la terza parte del secondo motivo di impugnazione siano fondate. Tuttavia, tenuto conto del rigetto in quanto inconferenti di diversi argomenti della ricorrente da parte del Tribunale, a causa dell’errore constatato nell’ambito della prima parte del primo motivo, lo stato degli atti non consente di statuire sul merito. In tali circostanze, qualora la Corte decidesse di annullare la sentenza impugnata, propongo che la causa sia rinviata al Tribunale ai fini del suo riesame, nel qual caso propongo altresì di riservare le spese. VII. Conclusione 91. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di: – annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 marzo 2023, ZR/EUIPO ( T‑400/21 , EU:T:2023:169 ), nei limiti in cui la prima e la terza parte del primo motivo e la prima e la terza parte del secondo motivo sono fondate; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – riservare le spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Il riferimento a un’istituzione nelle presenti conclusioni va inteso nel senso che designa anche gli altri organismi dell’Unione. ( 3 ) Sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione ( C‑210/98 P , EU:C:2000:397 , punto 43 ). ( 4 ) V. sentenze del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata), e, in tal senso, del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./Commissione ( da C‑474/09 P a C‑476/09 P , EU:C:2011:522 , punto 58 ). ( 5 ) V. sentenza del 10 luglio 2019, VG/Commissione ( C‑19/18 P , EU:C:2019:578 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Per quanto riguarda più in particolare quest’ultima procedura, dalla lettura degli elementi del fascicolo evinco che essa comprende, in opposizione alla procedura di cui all’articolo 8, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], la quale si rivolge unicamente ai funzionari dell’Unione, non solo i funzionari di altre istituzioni che manifestano il loro interesse ad essere trasferiti, ma altresì gli agenti contrattuali e temporanei nonché le persone che figurano nell’elenco di riserva dell’[OSCURATO:PERSONA] europeo di selezione del personale (EPSO). Inoltre, tale procedura consiste nel confrontare candidati i cui profili e situazioni amministrative sono diversi, secondo i criteri descritti al paragrafo 9 delle presenti conclusioni, al fine di determinare quali di essi possano essere nominati funzionari dell’EUIPO ai posti riservati a tal fine nel bilancio, i quali possono essere coperti mediante questa sola procedura interna, senza pubblicazione di un avviso di posto vacante. ( 7 ) V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni. ( 8 ) Ad ogni buon conto, si osservi che, come risulta dall’avviso di posto vacante in questione, quest’ultimo non menzionava alcuna disposizione statutaria che fungesse da base giuridica, riferendosi bensì unicamente alla «mobilità interna». Orbene, dinanzi al Tribunale, la ricorrente contestava tali aspetti di detto avviso, aggiungendo che, in ogni caso, in quanto agente temporaneo dell’EUIPO, essa poteva candidarsi al posto vacante di cui trattasi. ( 9 ) Nell’ambito della presente impugnazione (v. paragrafi da 61 a 69 delle presenti conclusioni), la ricorrente intende confutare la posizione del Tribunale, secondo cui gli argomenti della stessa diretti a contestare il fondamento giuridico dell’esercizio annuale di trasferimenti e l’applicazione dei criteri risultanti da detto esercizio alla sua domanda erano infondati o irrilevanti, facendo così valere che la sua domanda doveva essere esaminata ai fini del posto vacante pubblicato e alla luce dei suoi meriti. ( 10 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 11 ) Punto 61 e punto 63, primo trattino, della sentenza impugnata. ( 12 ) La premessa connessa alla distinzione è già stata illustrata al punto 39 della sentenza impugnata, prima della qualificazione giuridica della domanda controversa, ed è stata poi ulteriormente sviluppata ai punti da 60 a 64 di tale sentenza, seguendo tale medesima qualificazione. ( 13 ) Tale conclusione si è imposta a partire dalla sentenza del 18 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( C‑304/97 P , EU:C:1999:152 , punti 29 e 30 , nonché la giurisprudenza ivi citata). È vero che tale sentenza è stata pronunciata con riferimento alla versione originale dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], che stabiliva un ordine di preferenza fortemente concentrato sui funzionari e sugli altri agenti che già prestavano il proprio servizio presso l’istituzione, in quanto le sue lettere a) e b) prevedevano, rispettivamente, in primo luogo, le possibilità di promozione o di trasferimento all’interno dell’istituzione e, in secondo luogo, le possibilità di organizzazione di concorsi interni all’istituzione, seguite, solo in terzo luogo, dall’esame delle domande di trasferimento di funzionari di altre istituzioni. Tuttavia, la conclusione relativa all’ordine di priorità, stabilita dalla citata sentenza, si impone a maggior ragione in considerazione della nuova versione dell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] applicabile nella fattispecie, che colloca allo stato attuale, in primo luogo, i funzionari dell’istituzione interessata e, in secondo luogo, quelli di altre istituzioni, ponendo così l’accento sulla priorità accordata ai funzionari, in sede di esame della loro eventuale assegnazione ad un posto vacante, solo successivamente seguita dalle possibilità di esaminare le liste dei candidati idonei o di organizzare un concorso interno. ( 14 ) Tuttavia, l’utilizzo del termine «possibilità» nell’articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] significa chiaramente che l’APN non è obbligata in maniera assoluta [sentenza del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard ( C‑174/99 P , EU:C:2000:412 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata)]. ( 15 ) Presa di posizione dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Strack ( C‑579/12 RX-II , EU:C:2013:573 , punto 30 ). ( 16 ) V., per quanto riguarda l’applicazione congiunta degli articoli 4, 29 e, in sostanza, dell’articolo 7, con riferimento al «trasferimento», dello [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 24 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( 161/80 e 162/80 , EU:C:1981:51 , punto 19 ) e, per quanto riguarda l’applicazione congiunta degli articoli 4 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 2 ottobre 1986, R./Commissione ( 75/85 , EU:C:1986:347 , punto 18 ). ( 17 ) Punto 60, secondo trattino, della sentenza impugnata. ( 18 ) Punto 61 della sentenza impugnata. ( 19 ) Articolo 27 dello [OSCURATO:PERSONA]. ( 20 ) Ove dovesse intendersi che il funzionario sarà trasferito ad un posto riservato a tal fine nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti, v. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. ( 21 ) Articolo 6, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. ( 22 ) Articolo 1 bis , paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. ( 23 ) Infatti, dal sistema dello [OSCURATO:PERSONA] risulta che, quando è interessato un posto di impiego vacante, si applicano gli articoli 4 e 29 dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, 161/80 e 162/80 , EU:C:1981:51 , punto 19 ), posto che l’articolo 4 prevede un obbligo di pubblicazione di ogni posto vacante e che l’articolo 29 dello [OSCURATO:PERSONA] prevede l’ordine di priorità del ricorso a possibilità specifiche per coprire tale posto vacante. ( 24 ) V. nota 6 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni. ( 26 ) A tal riguardo, si osservi che il richiedente, rivolgendosi all’APN, può persino sbagliarsi in ordine al fondamento giuridico nella sua domanda. Tuttavia, una siffatta circostanza non dovrebbe operare a suo sfavore, in quanto l’APN, alla quale spetta tenere conto dell’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, è tenuta a procedere alla corretta qualificazione giuridica degli atti presentati dinanzi ad essa. ( 27 ) V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 1998, Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns ( C‑252/96 P , EU:C:1998:551 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 luglio 2021, DK/SEAE ( C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) Sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione ( C‑210/98 P , EU:C:2000:397 , punto 43 ). ( 29 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni e punti da 51 a 55, in combinato disposto con il punto 5, della sentenza impugnata. ( 30 ) V. nota 29 delle presenti conclusioni. ( 31 ) V. paragrafi 33 e 52 delle presenti conclusioni. ( 32 ) V., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, BP/FRA ( C‑601/19 P , EU:C:2020:1048 , punto 38 ). ( 33 ) V. sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE ( C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 34 ) A tal riguardo, va osservato che, da un lato, l’avviso di posto vacante esterno menzionato al punto 79 della sentenza impugnata, con riferimento al punto 12 di quest’ultima, era diretto, in realtà, a redigere un elenco di riserva di candidati al fine di coprire un posto di specialista in proprietà intellettuale mediante l’assunzione di un agente temporaneo. Dall’altro, l’avviso di posto vacante al quale si è candidata la ricorrente riguardava l’assunzione di un funzionario o di un agente temporaneo. ( 35 ) Il che, del resto, può essere considerato logico, in quanto la ricorrente ha presentato la sua domanda di trasferimento in risposta all’avviso di posto vacante, e ciò a maggior ragione in quanto, come risulta dal contesto della presente causa, i «trasferimenti» in seno all’EUIPO, effettuati nell’ambito della procedura dell’esercizio annuale di trasferimenti, potevano riguardare l’assunzione propriamente detta di taluni dei suoi candidati che non erano funzionari dell’Unione. ( 36 ) V. la giurisprudenza citata alla nota 33 delle presenti conclusioni. ( 37 ) V. paragrafi da 39 a 57 e da 64 a 69 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1023/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris