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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 09965/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte d'appello di Genova ha rigettato la richiesta di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]' in relazione alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Siena del 19 ottobre 2010, che aveva applicato nei suoi confronti, nella qualità di sindaco e di consulente di fatto, la pena concordata con riguardo al reato di cagionamento del dissesto, attraverso false comunicazioni sociali, della I.R.P.S.

Industrie riunite del [OSCURATO:SOCIETA]., ammessa al concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Siena omologato in data 18 luglio 2005.

Ha rilevato la Corte territoriale che non era ravvisabile alcuna inconciliabilità con i fatti accertati con la sentenza del medesimo Tribunale del 10 giugno 2014, con la quale altri due componenti del collegio sindacale, erano stati assolti per insussistenza del fatto dalla medesima imputazione.

In particolare, nella sentenza impugnata si osserva che, nonostante la formula assolutoria adottata ("il fatto non sussiste"), le ragioni poste a fondamento della decisione appena menzionata riguardavano il profilo psicologico, laddove il cenno al fatto che non fosse emerso il superamento delle soglie di rilevanza previste dall'art. 2621 cod. civ. non era fondato su alcuna base obiettiva, come confermato dalla circostanza che il consulente tecnico del P.M., ascoltato in sede di giudizio di revisione, aveva confermato che non era mai sorto alcun dubbio su tale superamento.

2. Nell'interesse dell'Arisi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale operato una rivalutazione del quadro probatorio già esaminato nel precedente giudizio di merito, senza considerare che quest'ultimo si era concluso con la citata sentenza del 10 giugno 2014 del Tribunale di Siena, con la quale si era rilevata la «mancanza di prova certa in ordine alla ricorrenza degli elementi sia oggettivi che soggettivi del reato c:ome contestato dall'Accusa».

Si aggiunge che nessun rilievo in senso contrario assume il fatto che all'Arisi sia stato attribuito anche il ruolo di consulente di fatto della società fallita.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse dell'imputato.

4. All'udienza del 18 novembre 2022 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente si rileva che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, dep. 2020, Rodriguez, Rv. 276080 - 01, che, in motivazione, ha puntualizzato come, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato).

Ora, nel caso di specie, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Boggio sono stati destinatari di una procura speciale avente ad oggetto l'istanza di revisione ma non anche il successivo ricorso per cassazione.

La citata Sez. 3, n. 18016 del 2019, in motivazione, ha condivisibilmente chiarito che la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata.

Sotto altro profilo, si è ritenuto che è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore. (Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631 - 01).

In ogni caso, infine, l'inconciliabilità assunta dall'art. 630, comma 1, lett. a) come presupposto della revisione riguarda i fatti posti a fondamento delle decisioni e non semplicisticamente le formule adoperate.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte d'appello di Genova ha rigettato la richiesta di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]' in relazione alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Siena del 19 ottobre 2010, che aveva applicato nei suoi confronti, nella qualità di sindaco e di consulente di fatto, la pena concordata con riguardo al reato di cagionamento del dissesto, attraverso false comunicazioni sociali, della I.R.P.S. Industrie riunite del [OSCURATO:SOCIETA]., ammessa al concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Siena omologato in data 18 luglio 2005. Ha rilevato la Corte territoriale che non era ravvisabile alcuna inconciliabilità con i fatti accertati con la sentenza del medesimo Tribunale del 10 giugno 2014, con la quale altri due componenti del collegio sindacale, erano stati assolti per insussistenza del fatto dalla medesima imputazione. In particolare, nella sentenza impugnata si osserva che, nonostante la formula assolutoria adottata ("il fatto non sussiste"), le ragioni poste a fondamento della decisione appena menzionata riguardavano il profilo psicologico, laddove il cenno al fatto che non fosse emerso il superamento delle soglie di rilevanza previste dall'art. 2621 cod. civ. non era fondato su alcuna base obiettiva, come confermato dalla circostanza che il consulente tecnico del P.M., ascoltato in sede di giudizio di revisione, aveva confermato che non era mai sorto alcun dubbio su tale superamento. 2. Nell'interesse dell'Arisi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale operato una rivalutazione del quadro probatorio già esaminato nel precedente giudizio di merito, senza considerare che quest'ultimo si era concluso con la citata sentenza del 10 giugno 2014 del Tribunale di Siena, con la quale si era rilevata la «mancanza di prova certa in ordine alla ricorrenza degli elementi sia oggettivi che soggettivi del reato c:ome contestato dall'Accusa». Si aggiunge che nessun rilievo in senso contrario assume il fatto che all'Arisi sia stato attribuito anche il ruolo di consulente di fatto della società fallita. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse dell'imputato. 4. All'udienza del 18 novembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente si rileva che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, dep. 2020, Rodriguez, Rv. 276080 - 01, che, in motivazione, ha puntualizzato come, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). Ora, nel caso di specie, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Boggio sono stati destinatari di una procura speciale avente ad oggetto l'istanza di revisione ma non anche il successivo ricorso per cassazione. La citata Sez. 3, n. 18016 del 2019, in motivazione, ha condivisibilmente chiarito che la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata. Sotto altro profilo, si è ritenuto che è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore. (Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631 - 01). In ogni caso, infine, l'inconciliabilità assunta dall'art. 630, comma 1, lett. a) come presupposto della revisione riguarda i fatti posti a fondamento delle decisioni e non semplicisticamente le formule adoperate. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
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