CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 624bis, 61 n.5, 582, 585 in riferimento agli artt. 576 comma 1 e 61 n.2, e 416 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il riconoscimento della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso ex art. 416 cod. pen. (capo 20), è generico perché si esaurisce in mere asserzioni, prive di reale confronto critico con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che propongono una inammissibile interpretazione, selettiva e parziale, dei risultati delle intercettazioni telefoniche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0