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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 giugno 2020, il Tribunale di Enna, ritenuta la recidiva e la continuazione, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di undici mesi di arresto, per i seguenti reati: "A", reato di cui all'art. 116, comma 15, codice della strada, per aver condotto il 22 settembre 2016 un motoveicolo senza patente; "B", reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver condotto il predetto motoveicolo senza patente, nel periodo durante il quale l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione.

2. Con sentenza del 25 marzo 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la recidiva e rideterminava la pena complessiva in sette mesi di arresto, dei quali sei mesi per il capo "B" e un mese per il capo "A".

3. La difesa del Romano ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi nei quali deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine: all'affermazione di responsabilità con riguardo alle ragioni della condotta, ma non con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, così come proposti, sono tutti inammissibili, perché la motivazione della sentenza impugnata è basata su puntuali osservazioni ed è priva di errori di diritto in ordine: all'affermazione di responsabilità per la condotta ascritta, salvo quanto deve affermarsi per il reato di cui al capo "A" in ordine alla abolitio criminis che, però, non è dedotta fra i motivi di impugnazione; alla negazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Di contro, le censure proposte dal ricorrente sono non consentite, generiche e manifestamente infondate.

Da un lato, esse sono orientate verso un precluso riesame del merito, in quanto, non lasciando emergere effettive mancanze argomentative o illogicità, mirano a sollecitare un sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, il quale ha compiuto una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali; dall'altro lato, talune censure sono afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione con riguardo al diniego sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia delle circostanze attenuanti generiche.

2. L'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, consente soltanto il rilievo della aboliti° criminís o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, precludendo il rilievo d'ufficio di ogni altra questione (Sez. 4, Sentenza n. 25644 del 21 maggio 2008, Gironi, Rv. 240848 - 01).

Pertanto, non è possibile attribuire alcuna valenza, ai fini della prescrizione, al tempo decorso dopo l'emissione della sentenza di appello, ma può solo notarsi che, per effetto della riforma normativa introdotta con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la condotta di guida senza patente, commessa con le modalità in concreto contestate al Romano al capo "A" - cioè senza riferimento alla sottoposizione dell'agente a una misura di prevenzione - non è prevista dalla legge come reato.

Come anticipato, si deve quindi rilevare, in relazione a detto capo "A", la abolitio criminis, sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche se il ricorso è inammissibile per le suddette ragioni e indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 2 maggio 2016, Pettinaro, Rv. 267751- 01).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente contestato al capo "A", perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La pena relativa, di un mese di arresto, deve essere eliminata e, quindi, la pena finale per il residuo reato deve rimanere determinata nella restante misura di mesi sei di arresto, inflitta per il capo "B", per il reato commesso dall'imputato conducendo il predetto motoveicolo senza patente nel periodo durante il quale egli era sottoposto a misura di prevenzione.

Per il resto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Avuto riguardo all'annullamento parziale della sentenza di appello, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la pena relativa di mesi uno di arresto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e, per l'effetto, determina la pena inflitta in quella di mesi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 giugno 2020, il Tribunale di Enna, ritenuta la recidiva e la continuazione, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di undici mesi di arresto, per i seguenti reati: "A", reato di cui all'art. 116, comma 15, codice della strada, per aver condotto il 22 settembre 2016 un motoveicolo senza patente; "B", reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver condotto il predetto motoveicolo senza patente, nel periodo durante il quale l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione. 2. Con sentenza del 25 marzo 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la recidiva e rideterminava la pena complessiva in sette mesi di arresto, dei quali sei mesi per il capo "B" e un mese per il capo "A". 3. La difesa del Romano ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi nei quali deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine: all'affermazione di responsabilità con riguardo alle ragioni della condotta, ma non con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, così come proposti, sono tutti inammissibili, perché la motivazione della sentenza impugnata è basata su puntuali osservazioni ed è priva di errori di diritto in ordine: all'affermazione di responsabilità per la condotta ascritta, salvo quanto deve affermarsi per il reato di cui al capo "A" in ordine alla abolitio criminis che, però, non è dedotta fra i motivi di impugnazione; alla negazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Di contro, le censure proposte dal ricorrente sono non consentite, generiche e manifestamente infondate. Da un lato, esse sono orientate verso un precluso riesame del merito, in quanto, non lasciando emergere effettive mancanze argomentative o illogicità, mirano a sollecitare un sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, il quale ha compiuto una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali; dall'altro lato, talune censure sono afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione con riguardo al diniego sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia delle circostanze attenuanti generiche. 2. L'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, consente soltanto il rilievo della aboliti° criminís o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, precludendo il rilievo d'ufficio di ogni altra questione (Sez. 4, Sentenza n. 25644 del 21 maggio 2008, Gironi, Rv. 240848 - 01). Pertanto, non è possibile attribuire alcuna valenza, ai fini della prescrizione, al tempo decorso dopo l'emissione della sentenza di appello, ma può solo notarsi che, per effetto della riforma normativa introdotta con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la condotta di guida senza patente, commessa con le modalità in concreto contestate al Romano al capo "A" - cioè senza riferimento alla sottoposizione dell'agente a una misura di prevenzione - non è prevista dalla legge come reato. Come anticipato, si deve quindi rilevare, in relazione a detto capo "A", la abolitio criminis, sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche se il ricorso è inammissibile per le suddette ragioni e indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 2 maggio 2016, Pettinaro, Rv. 267751- 01). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente contestato al capo "A", perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La pena relativa, di un mese di arresto, deve essere eliminata e, quindi, la pena finale per il residuo reato deve rimanere determinata nella restante misura di mesi sei di arresto, inflitta per il capo "B", per il reato commesso dall'imputato conducendo il predetto motoveicolo senza patente nel periodo durante il quale egli era sottoposto a misura di prevenzione. Per il resto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Avuto riguardo all'annullamento parziale della sentenza di appello, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la pena relativa di mesi uno di arresto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e, per l'effetto, determina la pena inflitta in quella di mesi
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