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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36984/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecento di ammenda, • in quanto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto non avrebbe potuto negarsi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della solo richiamo del numero e della diversa natura dei precedenti penali.

Con motivi nuovi pervenuti in data 11 marzo 2021 è stata eccepita la violazione degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., sul rilievo che nel giudizio di primo grado le notificazioni erano intervenute presso lo studio del difensore di ufficio, sicché, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 23948 del 2020, avrebbe dovuto verificarsi se l'imputato, assente, fosse stato nelle condizioni di conoscere il procedimento.

3. Le doglianze formulate nel ricorso risultano inammissibili, in quanto con evidenza non si confrontano con l'intero contenuto della motivazione, che non si limita a citare i precedenti, ma li pone in relazione alle concrete modalità della condotta giudicata per trarne la conferma che il coltello indicato nell'imputazione fosse stato portato con l'intenzione di recare offesa alla persona, da ciò derivando l'adeguata illustrazione della non particolare tenuità del fatto.

L'imprescindibile vincolo che deve esistere fra i motivi del ricorso e quelli nuovi comporta che l'inammissibilità dovuta ai primi non è superata dai secondi.

Del resto, tali motivi nuovi sono privi di qualsiasi connessione con quelli originari e, per di più, pongono doglianze manifestamente infondate giacchè riferite a principi affermati dalla sentenza Sez.

U, n. 23948de1 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 nel caso - ben diverso da quello prospettato dagli stessi motivi nuovi - in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecento di ammenda, • in quanto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto non avrebbe potuto negarsi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della solo richiamo del numero e della diversa natura dei precedenti penali. Con motivi nuovi pervenuti in data 11 marzo 2021 è stata eccepita la violazione degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., sul rilievo che nel giudizio di primo grado le notificazioni erano intervenute presso lo studio del difensore di ufficio, sicché, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 23948 del 2020, avrebbe dovuto verificarsi se l'imputato, assente, fosse stato nelle condizioni di conoscere il procedimento. 3. Le doglianze formulate nel ricorso risultano inammissibili, in quanto con evidenza non si confrontano con l'intero contenuto della motivazione, che non si limita a citare i precedenti, ma li pone in relazione alle concrete modalità della condotta giudicata per trarne la conferma che il coltello indicato nell'imputazione fosse stato portato con l'intenzione di recare offesa alla persona, da ciò derivando l'adeguata illustrazione della non particolare tenuità del fatto. L'imprescindibile vincolo che deve esistere fra i motivi del ricorso e quelli nuovi comporta che l'inammissibilità dovuta ai primi non è superata dai secondi. Del resto, tali motivi nuovi sono privi di qualsiasi connessione con quelli originari e, per di più, pongono doglianze manifestamente infondate giacchè riferite a principi affermati dalla sentenza Sez. U, n. 23948de1 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 nel caso - ben diverso da quello prospettato dagli stessi motivi nuovi - in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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