CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3730/26 OSSERVA Ritenuto che la censura mossa in ordine alla mancata motivazione in ordine alle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen. è manifestamente infondata oltre che genericamente proposta rispetto alle ragioni a fondamento della affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M