Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 123/1975
ECLI:IT:COST:1975:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso notificato il 5 luglio 1974, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Toscana concernente il
"trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti",
riapprovata dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti,
nella seduta del 17 giugno 1974, nel medesimo testo già approvato
nella seduta dell'11 marzo 1974 e rinviato dal Governo.
Ha dedotto, con due motivi, che la suddetta legge regionale viola
l'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla legge 18
dicembre 1973, n. 836, all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.62,
ed a tutto il complesso concernente lo status di dipendente dello Stato
o di Enti locali; e viola, altresì, gli artt. 97,36 e 81 della
Costituzione.
Ha affermato, con il primo motivo, che la legge regionale impugnata
supera i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato - limiti posti dall'art. 117, primo alinea, della Costituzione,
alla potestà legislativa delle Regioni - poiché dispone, per il
proprio personale, un trattamento economico più favorevole di quello
spettante al personale statale in quanto:
a) prescinde dal principio costante dell'ordinamento statale (art.
1 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1 legge 15 aprile 1961, n. 291),
secondo cui il trattamento di missione non può, di massima, superare i
180 giorni in un anno;
b) attribuisce, con l'art. 2, indennità di missione in misure
superiori a quelle stabilite dalla citata legge dello Stato 18 dicembre
1973, n. 836, per gli impiegati statali, così violando l'art. 67 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione alla prima parte dell'art.
117 della Costituzione;
c) determina l'indennità di missione in misura eguale per tutti i
dipendenti regionali, prescindendo dalla qualifica e dalle mansioni
svolte, in violazione: di principi fondamentali della legislazione
statale; dell'art. 97 della Costituzione, che costituisce uno dei
parametri per l'organizzazione di tutti i pubblici uffici; nonché
dell'art. 36 della Costituzione, che sancisce il principio della
naturale e necessaria differenziazione delle retribuzioni in relazione
alla qualità delle prestazioni effettuate;
d) prevede, nell'art. 5, indennità di comando o di trasferimento,
così istituendo una ipotesi nuova di retribuzione nel settore del
pubblico impiego, che non trova corrispondenza con i principi
fondamentali delle leggi dello Stato.
Con il secondo motivo ha sostenuto che la legge regionale viola
l'art. 81 della Costituzione in quanto l'art. 8 di essa non reca
alcuna copertura sostanziale della maggiore spesa introdotta, tra
l'altro, neanche approssimativamente calcolata, ma prevede soltanto una
imputazione di spesa ai capitoli di bilancio indicati.
[OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, con atto
depositato in data 25 luglio 1974, ed ha, preliminarmente, eccepito che
la prima censura - concernente la mancata previsione, nella legge
regionale impugnata, del termine massimo di 180 giorni all'anno per il
trattamento di missione - è inammissibile, perché formulata per la
prima volta in sede di impugnativa senza essere stata in alcun modo
prospettata in sede di rinvio della suddetta legge regionale.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
La stessa Regione ha depositato in data 9 gennaio 1975 memoria,
nella quale ha esposto con maggiore ampiezza le considerazioni già
specificate nell'atto di costituzione del 25 luglio 1974.
:
1. - Nel primo motivo del ricorso - censura sub a) - il ricorrente
denuncia che la legge impugnata espressamente prescinde dal principio
costante dell'ordinamento statale, secondo cui il trattamento di
missione per il personale statale non può, di massima, superare i 180
giorni in un anno.
È fondata l'eccezione d'inammissibilità di tale censura sollevata
dalla Regione.
Invero la legge, ora impugnata dal Governo, fu, a seguito di rinvio
ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, approvata di
nuovo dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ma la questione di costituzionalità, proposta con la
censura suindicata, non fu formulata e neppure sinteticamente accennata
nel telegramma di rinvio, che rivela la volontà del Governo di
chiedere un riesame della stessa legge tenendo conto soltanto delle
censure che sono state specificate nello stesso telegramma di rinvio e,
poi, dedotte nel ricorso dopo quella in oggetto.
Ora a termini del citato art. 127, terzo comma, della Costituzione
"[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto". E
- se si considera che il quarto comma dell'art. 127 della Costituzione
in coerenza con tale disciplina prescrive che, se il Consiglio
regionale approva di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo "può" promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale - è da ritenere che
ogni questione di legittimità costituzionale debba essere prospettata
nell'atto di rinvio, in modo da consentire al Consiglio regionale una
consapevole deliberazione e al Governo di valutare, tenuto conto di
siffatta manifestazione di volontà, se sia opportuno promuovere la
questione di legittimità costituzionale.
2. - È preliminare l'esame del secondo motivo in quanto assorbente
delle altre censure del primo motivo sub b), sub c) e sub d), dato che
con esso si denuncia la violazione dell'art. 81 della Costituzione, che
direttamente attiene alla legittimità della legge impugnata nel suo
insieme, mentre le altre censure concernono singole disposizioni della
stessa legge.
Con tale motivo il ricorrente sostiene che la legge viola l'art.
81 della Costituzione in quanto l'art. 8 di essa non reca alcuna
copertura sostanziale della maggiore spesa introdotta, neanche
approssimativamente calcolata, ma prevede soltanto una imputazione di
spesa ai capitoli del bilancio indicati.
La censura è fondata.
Invero la legge impugnata determina, nell'art. 2, l'indennità di
missione "a titolo di rimborso forfettario delle spese personali
incontrate" in misure eguali per tutto il personale (lire 16.000;
8.000; 4.000 in rapporto alla durata della missione). La stessa legge
regionale impugnata istituisce, nell'articolo 5, una indennità lorda
giornaliera da corrispondere "al dipendente trasferito fuori sede per
comando presso un altro ente o per assegnazione ad altro ufficio
regionale", "limitatamente ai primi sessanta giorni", e determina le
misure di tale indennità in lire 7.000; 5.000; 3.500; 2.000 a seconda
della distanza della nuova sede.
Questa particolare normativa comporta "nuova spesa", come la stessa
Regione Toscana implicitamente ammette.
Consegue che, a termini del quarto comma dell'art. 81 della
Costituzione, la legge avrebbe dovuto precisare l'ammontare della spesa
e indicare i mezzi per farvi fronte, come questa Corte ha avuto
occasione di affermare anche nei confronti delle Regioni, non potendo
queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e
solidità di bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche
della stretta correlazione in cui l'attività e i mezzi finanziari
dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (sentenze
n 9 del 25 febbraio 1958; n. 54 del 9 luglio 1958; n. 30 del 30 aprile
1959; n. 31 del 6 giugno 1961; n. 5 del 7 gennaio 1966; n. 41 del 3
maggio 1966; n. 96 del 22 giugno 1966; n. 47 del 12 aprile 1967; n. 17
del 21 marzo 1968; n. 135 del 17 dicembre 1968; n. 37 del 23 gennaio
1972).
La legge impugnata, invece, non indica né l'ammontare della nuova
e maggiore spesa, né i mezzi per farvi fronte, dato che si limita,
nell'art. 8, a imputare tale spesa "ai capitoli 00400, 01300, 06900,
08800, 13.200, 18.300 dello stato di previsione della spesa per l'anno
1974 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli dello stato
di previsione della spesa dei rispettivi esercizi finanziari".
L'indicazione in bilancio di uno o più capitoli relativi a una o
più spese non può, di per sé, significare che per quelle spese sia
soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura
voluta dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione (sentenza di
questa Corte n. 66 del 16 dicembre 1959). Peraltro, va rilevato che
dei capitoli sopra citati il n. 01300 "entrate eventuali diverse
concernenti tasse" non contiene alcuna indicazione delle entrate; ed il
n. 06900 si riferisce a generica "contrazione di mutui".
In contrario non è appropriato l'argomento della Regione, secondo
cui le spese inerenti al trattamento per missioni e per trasferimenti,
in quanto spese ricorrenti, sono state in concreto imputate ai capitoli
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 concernenti le
spese per il personale, con rinvio ai corrispondenti capitoli per i
bilanci futuri, e, secondo un'interpretazione ormai affermata dell'art.
81, quarto comma, della Costituzione, la copertura delle nuove spese di
carattere permanente e di indole generale, che attengono alla
organizzazione dell'ente, può essere correttamente operata mediante il
richiamo a capitoli già previsti in bilancio che offrano capienza
sufficiente.
Le sentenze di questa Corte n. 30 e n. 47 del 1959, che la Regione
richiama, non corroborano, ma escludono rilievo all'argomento; non
confortano la tesi della resistente, giacché nell'attuale
controversia, a differenza di quelle allora decise, la consistenza
delle nuove e maggiori rilevanti spese si desume, come innanzi si è
rilevato, dal contenuto della legge impugnata, senza che sia possibile
precisarne l'entità globale, dato che la Regione ha opposto al rilievo
del ricorrente gli innanzi indicati generici argomenti.
Sulla decisione non si può riconoscere rilevanza al "disegno di
legge in tema di bilancio e di contabilità regionale di recente
approvato dal Consiglio dei ministri", al quale si è riferita la
difesa della Regione Toscana nella memoria depositata il 9 gennaio
1975. Questa Corte, infatti, non può giudicare sul fondamento di un
disegno di legge, che non è ancora legge, né condizionare il suo
giudizio a un mero disegno di legge.
Conseguentemente deve essere accolto il secondo motivo e sono
assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le
censure sub b), c) e d) del primo motivo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana concernente il "trattamento economico del personale per
missioni e per trasferimenti", riapprovata dal Consiglio regionale
nella seduta del 17 giugno 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere