CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 13418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferraravisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti e che due richieste di trattazione orale formulate dalla difesa sono state rigettatenon essendo prevista la trattazione orale in relazione alla tipologia del presenteprocedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con conseguenteannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria difensiva datata 27/3/2026 presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento delricorso;letta la memoria difensiva datata 24/3/2026 del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Leineri, che ha concluso il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2025 il Tribunale di Ferrara disponeva ai sensidegli artt. 168-bis e ss. e 464 cod. proc. pen. la sospensione del procedimento con messaalla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv.,640 cod. pen. per avere (in sintesi), nella sua veste di procacciatore di affari assicurativo,con artifizi e raggiri, indotto i clienti dell’Agenzia Assicurativa della società Generali ItaliaS.p.a. di Ferrara a sottoscrivere polizze mai richieste o comunque di contenuto diverso laquello voluto e concordato così cagionando alle stesse un danno patrimonialecorrispondente quantomeno all’importo dei relativi premi versati - al netto degli eventualiriscatti parziali effettuati nel corso del tempo e del valore attuale di riscatto delle polizzesottoscritte - ed al contempo procurandosi un profitto consistente nelle sommeeffettivamente consegnate a titolo di provvigioni.All’imputato risulta contestata la recidiva reiterata.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Ferrara, deducendo:2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 168-bis, comma 2, cod. pen.Rileva il ricorrente che il Giudice, in presenza di una richiesta risarcitoria soloparziale, non ha effettuato una corretta valutazione delle capacità patrimoniali dell’imputatosottolineando come le capacità accertate non sono, all’evidenza, corrispondenti ai redditidichiarati, essendo emersa la disponibilità in capo all’imputato di due autovetture di lussoacquisite presso società di leasing mediante finanziamenti di cospicuo valore, lacomproprietà di una abitazione in zona residenziale, nonché la titolarità della maggioranzadelle quote e dell’amministrazione di una società che produce attivi patrimoniali, elementiche confliggono con il mero dato dichiarativo dei redditi asseritamente percepiti, redditi ditale pochezza da collocare lo [OSCURATO:PERSONA] al di sotto della soglia di indigenza assoluta.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 168-bis, secondo comma , cod. pen. e 125,comma 3, 464-quater e 192, comma 2, cod. proc. pen.Deduce il ricorrente che il Tribunale non ha fornito una motivazione esaustiva inordine alla corrispondenza del risarcimento prospettato alle effettive capacità patrimonialidell’imputato e che la motivazione resa al riguardo dal Tribunale è solo apparente nella partein cui il Giudice si è limitato ad affermare che in un sistema di tipo accusatorio non competeal Tribunale accertare la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati o illeciti. Si tratterebbedi affermazione tautologica in quanto non tiene in considerazione l’evidenza dei dati alriguardo forniti dalla Guardia di Finanza che ha documentato la situazione descritta.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 168-bis, secondo comma, cod. pen. e 125,comma 3, 464-quater e 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della futuraastensione dell’imputato alla commissione di ulteriori reati.Evidenzia il ricorrente che lo [OSCURATO:PERSONA] è recidivo e che lo stesso continua ancora adoperare come broker assicurativo per una compagnia diversa da Generali AssicurazioniS.p.a. e non ha fornito alcun elemento per ritenerlo resipiscente con riguardo ai reati deiquali è accusato.3. Sia la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell’imputatohanno presentato memorie difensive contenenti le conclusioni sopra indicate con le quali,mediante contrapposte argomentazioni giuridiche, hanno rispettivamente concordato ovverocontrobattuto a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero nel ricorso qui in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre innanzitutto rilevare che ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc.pen. contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere percassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa (comeavvenuto nel caso in esame).La predetta norma dispone, poi, al comma 3 che la sospensione del procedimentocon messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene chel'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.Di interesse in questa sede è, inoltre, il disposto di cui all'art. 464-bis comma 5, cod.proc. pen. secondo cui «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini delladeterminazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudicepuò acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulterioriinformazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare,sociale ed economica dell'imputato ...».L’art. 168-bis, comma 2, cod. pen. nella parte che qui interessa prevede, poi, che lamessa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delleconseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimentodel danno dallo stesso cagionato.Ha poi chiarito questa Corte di legittimità, con un assunto condiviso anchedall’odierno Collegio, che «in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ilgiudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri dicui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimentosociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita,pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzosostenibile in base alle sue condizioni economiche» (in tal senso Sez. 3, n. 23934 del11/04/2024, Cavatorta, Rv. 286660-01; Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, P.M. c/Nassini, Rv.277070-01).Dal complesso di tali disposizioni e principi può allora desumersi che il giudizioformulato in merito alla adeguatezza del programma presentato dall'imputato ai fini dellasospensione del processo a suo carico va operato, discrezionalmente, sulla scorta deglielementi di valutazione evocati dall'art. 133 cod. pen. potendo inoltre il giudice procedere agliaccertamenti ritenuti necessari o opportuni ai fini della sua decisione.Proprio l'esistenza di una disposizione siffatta, allora, impone di ritenere che lavalutazione del giudice debba investire la "adeguatezza" del programma presentatodall'imputato che va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suoreinserimento sociale ma, anche, nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza allecondizioni di vita del prevenuto; in altri termini, la "adeguatezza" del programma deve essereindagata anche sotto il profilo dell'essere essa espressione dell'apprezzabilità dello sforzosostenuto dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcireil danno.In quest'ottica, l'inciso "ove possibile", contenuto nel secondo comma dell'art. 168-bis cod. pen., evocato dal giudice di merito, deve essere letto nel senso che il risarcimentodel danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima sicché, oveesso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo "massimo" pretendibiledall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità diverificare con i propri poteri ufficiosi.Non va, inoltre, trascurato, in quest'ottica, che la adeguatezza del programma deveessere valutata anche sotto il profilo della sua "coerenza" con la gravità del fatto sia dalpunto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo.Si è chiarito, infatti, che il lavoro di pubblica utilità rappresenta una sanzionesostitutiva di tipo prescrittivo dotata di una necessaria componente afflittiva la cui duratamassima non è stata oggetto di previsione normativa e deve allora essere valutata dalgiudice alla luce di un criterio di "proporzionalità" con i fatti di reato alla stregua degli indicidettati dall'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena (cfr. Sez. 3, del 19/9/2017 n.55511, Zezza con significativo richiamo alla ord. n. 54 del 2017 della Corte costituzionale)tenendo conto, ad un tempo, della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e delquantum di colpevolezza dell'imputato, nonché delle sue necessità di risocializzazione.Nella stessa prospettiva, il giudice è tenuto a valutare la "adeguatezza" delrisarcimento del danno che non può non avere, quale parametro di riferimento, il pregiudiziopatrimoniale arrecato alla vittima e, per contro, le effettive capacità patrimoniali dell'imputato.A tal fine, come si è detto, il legislatore ha avuto la accortezza di predisporre deipoteri di indagine da attivare nei termini e con le modalità di cui alla norma sopra richiamatacui il giudice, a fronte della (come nel caso di specie) manifesta "sproporzione" tra il dannopatrimoniale cagionato e l'offerta risarcitoria, potrà (ed anzi dovrà) far ricorso a tutti glistrumenti necessari al fine di verificare la "adeguatezza" del risarcimento quale effettiva ereale espressione di uno sforzo apprezzabile e concreto dell'imputato, anche alla luce della"sorte" degli importi di cui egli si sarebbe indebitamente appropriato.Tracciati i principi di cui sopra non può non rilevarsi come la motivazione espressadal Giudice (pag. 2 dell’ordinanza impugnata) secondo la quale “non è compito del Tribunaleaccertare la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati o illeciti, di cui le parti in ogni casonon hanno fornito evidenza documentale ulteriore rispetto a quanto emerso dalle indaginidelegate, né di tali presunti redditi non dichiarati ha fornito riscontro la Guardia di Finanza odi una sproporzione tra lo stile di vita tenuto dall’imputato e le proprie disponibilitàeconomiche dichiarate”, appare porsi in palese contrasto con i principi sopra indicati.Infatti, gli elementi indicati dal ricorrente così come emergenti dall’informativa del 28agosto 2025 n. 103/2025/GF (in atti), risultano avere una chiara incidenza sulladeterminazione della posizione reddituale dell’imputato, cosicché si riscontra un vulnus nellamotivazione dell’ordinanza impugnata che ha liquidato apoditticamente le risultanze indicateinvece di valutarle adeguatamente. 3. Per le ragioni evidenziate si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio al Tribunale di Ferrara (in diversa persona fisica) per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara in diversapersona fisica.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI