Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01455/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di le c ge in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di questione già esaminata e superata con corret i riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha rilevato come i ricorrente, commettendo il delitto in sede di espiazione pena e quindi sapendo di non poter ;fuggire alla sanzione penale, ha palesato indifferenza al rispetto delle norme tale da rendE re evidente l'aumentata capacità a delinquere come emergente dai plurimi reati caratterizzati da violenza alle persone; che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda , abilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (eterminato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c mdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di le c ge in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di questione già esaminata e superata con corret i riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha rilevato come i ricorrente, commettendo il delitto in sede di espiazione pena e quindi sapendo di non poter ;fuggire alla sanzione penale, ha palesato indifferenza al rispetto delle norme tale da rendE re evidente l'aumentata capacità a delinquere come emergente dai plurimi reati caratterizzati da violenza alle persone; che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda , abilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (eterminato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c mdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 01455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris