CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22528/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CUI 01CW269 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona in data 5 ottobre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione — sottoscritto dalla parte personalmente, con autentica del difensore in calce — deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la mera autentica della sottoscrizione, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01, in tema di delega al deposito dell'atto). 4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1