CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 24660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7081/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] de Sanctis n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 101/36/13 depositata in data 25 luglio 2013. Oggetto: avv. accer. IRPEF- altro 2006,2007 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato atto che non sono state presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza - gruppo di Legnano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], veniva redatto e notificato, in data 29/03/2011, un PVC nel quale si riscontrava il possesso di capitali detenuti all'estero e non dichiarati per gli anni 2005, 2006 e 2007. In sede di contraddittorio, la Guardia di finanza rendeva noto al contribuente di essere in possesso di una scheda riepilogativa fiche nella quale quest'ultimo risultava cointestatario insieme alla propria coniuge, [OSCURATO:PERSONA], di un conto corrente denominato BFENG2 detenuto presso la banca HSBC di Ginevra. Nel corso della verifica, la parte, tramite proprio delegato, non produceva alcuna documentazione né chiariva i quesiti dei verificatori e [OSCURATO:PERSONA], nei 60 giorni successivi alla notifica del suddetto PVC, non si avvaleva della facoltà prevista dall'art. 12 comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. L'Ufficio, pertanto, emetteva gli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 con i quali venivano accertati redditi diversi ex art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e redditi da capitale ex art. 44 d.P.R. n. 917, del 1986. 2. Avverso detti avvisi proponeva distinti ricorsi il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Milano deducendo la mancanza di prova circa l'attribuzione dei dati della scheda fiche al contribuente, l’illegittimità delle prove acquisite, il difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC e l’illegittima applicazione delle presunzioni. 3. Nel contraddittorio con l'Ufficio, la C.t.p., previa riunione dei ricorsi, li rigettava. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e, nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 101/36/13, depositata il 25/07/2013, respingeva l'impugnazione La sentenza della C.t.r. della Lombardia è stata impugnata dal contribuente sulla scorta di sei motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità, per tardività, del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Nullità della sentenza per a) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla domanda, formulata in sede di gravame, di riunione dei distinti atti di appello proposti dal contribuente, siccome connessi per l’oggetto e per il titolo; b) in subordine,per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver essa pronunciato sul motivo di appello con il quale era stata denunciata l’erroneità della sentenza di primo grado, per ciò che essa non aveva dichiarato il vizio di motivazione degli atti impugnati, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». 1.3 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Erroneità della sentenza di appello, per violazione dei principi generali in tema di motivazione degli atti impositivi di cui agli artt. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla luce della Direttiva 77/799/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Erroneità della sentenza impugnata, per violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. e, per l’effetto, dell’art. 38, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 27, paragrafo 2, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Francia e alla direttiva n. 799/77/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.5 Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «In subordine: sulla erroneità della sentenza di appello, sempre per violazione del disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.6 Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Erroneità della sentenza di appello, per omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.». 2. In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per intempestività del ricorso avanzata dalla Agenzia delle Entrate in controricorso. Invero, rispetto alla data di deposito della sentenza d’appello, ossia 25/072013, il termine ex art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 sarebbe scaduto il 12/03/2014, data in cui il ricorso risulta esserestato notificato in via [OSCURATO:PERSONA], sede della Agenzia delle Entrate, mediante consegna a persona incaricata della ricezione, per come risulta dalla relata di notifica, debitamente sottoscritta, allegata al ricorso. 3. il primo motivo è infondato. Con esso, il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è omesso di statuire sulla preliminare istanza di riunione degli appelli, riunione per altro richiesta anche innanzi alla C.t.p. con riferimento ai ricorsi presentati, siccome tutti connessi per l’oggetto e per il titolo. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (ex plurimis: Cass. 26/09/2013, n. 22083, Cass. 23/01/2009, n. 1701, Cass. 21/02/2006, n. 3667). 4. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili oltre che infondati. Con essi, il ricorrente lamenta, sia l’error in procedendoche l’error in iudicando ne lla parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non avrebbe pronunciato sulla censura afferente il vizio di motivazione dell’atto impugnato per mancata allegazione, sia da parte della Guardia di finanza che da parte dell’Ufficio finanziario, al P.V.C. ed agli avvisi impugnati, della nota informativa dell’Amministrazione fiscale francese recante l’asserita attribuzione, al contribuente, della disponibilità di un conto corrente presso la HSBC di Ginevra, nonché la rappresentazione delle modalità con cui la stessa Autorità fiscale francese aveva acquisito tale risultanze istruttorie. La prospettazione dei motivi li rende inammissibili in quanto sono stati formulati facendo semplice e generico rinvio agli atti di causa ma senza trascriverne, sia pure parzialmente, il contenuto, in particolare avuto riguardo al contenuto del P.V.C., così non consentendo, nel rispetto del principio di autosufficienza, alla Corte di svolgere il proprio sindacato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali (Cass. n. 27/01/2012, n. 1166). Nella fattispecie in esame, il ricorrente si è limitato a prospettare le asserite carenze motivazionali della sentenza impugnata, ma non ha riportato in ricorso gli elementi da cui desumere tali carenze al fine di soddisfare il requisito della specificità e completezza del motivo in maniera tale da consentire, nel raffronto tra i già menzionati atti, il vaglio della specificità dei motivi posti a fondamento del secondo, ed il conseguente controllo della decisività del fatto controverso. Vieppiù che, in riferimento alla invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126). Sono anche infondati perché, quanto alla doglianza afferente propriamente alla mancata allegazione al PVC e agli atti impugnati della nota informativa dell’Amministrazione fiscale francese, recante l’asserita attribuzione, al contribuente, della disponibilità di un conto corrente presso la HSBC di Ginevra (Svizzera), essa si palesa infondata alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 21/11/2018, n. 30039, Cass. 24/06/2021 n. 18181) per il quale ««l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa» (In tal senso anche Cass.05/03/2021, n. 6154, che richiama Cass. 21/11/2018, n. 30039). Tale orientamento si pone in linea con altra pronuncia non recente ma costituente una pietra miliare (Cass. 23/01/2006 n. 1236) secondo cui: «sul piano normativo generale si deve tener presente che il procedimento amministrativo, anche quello tributario, è la forma della funzione e che il potere di adottare l'atto amministrativo finale è solo l'esercizio terminale di un potere che è stato frazionato, in conformità alle norme, ispirate alla natura delle cose, sul procedimento e, quindi, sulla divisione del potere amministrativo anche nel potere d'iniziativa e, soprattutto, per quel che interessa la presente causa, nel potere istruttorio. Le tre frazioni del potere amministrativo, che sono ricavate non solo dalla natura del processo decisionale umano, ma anche dall'organizzazione amministrativa, si ricompongono nell'atto amministrativo finale, nell'adozione del quale si deve tener conto dei risultati parziali conseguiti nelle fasi precedenti. Questa struttura del procedimento amministrativo esclude che il titolare del potere di decisione debba reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttorio, che hanno preparato la sua attività. Ciò contrasterebbe, oltre tutto, in maniera netta con i principi di economicità e di efficienza, che sono enunciati dall’art. 1, comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica ex art. 97 Cost., primo comma. Sotto il profilo della garanzia dell’amministrato, poi, è la motivazione dell'atto amministrativo finale, eventualmente anche per relationem ad assicurare come, quale e quanta parte dell'attività preparatoria sia recepita nella decisione». Nel caso di specie, è dalla stessa struttura del ricorso che si evince come parte ricorrente sia stata a conoscenza del contenuto della fiche contestata. 5. Il quarto motivo è infondato. Con esso, il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che gli elementi posti a fondamento degli atti impugnati sarebbero stati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate nell’osservanza delle prescrizioni recate nella normativa comunitaria e convenzionale, così concentrandosi sull’assunta violazione della regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. e, per l’effetto, dell’art. 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 27, par. 2, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Francia e alla direttiva n. 799/77/CEE. Nel merito della censura, va evidenziato che le informazioni riguardanti il ricorrente venivano legittimamente acquisite dall'amministrazione fiscale italiana presso l'amministrazione fiscale francese attraverso i canali istituzionali della collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia; in particolare, tale direttiva stabilisce che gli Stati debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito o sul patrimonio chiarendo che in tal modo le procedure di scambio di informazioni previste nella direttiva sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di evasione a livello comunitario. Sul punto, la decisione impugnata ha motivato, ritenendola provata, sulla legittimità e la conformità alla normativa vigente, nazionale e sovranazionale, dell’attività accertativa svolta dall’Ufficio, nonché sulla circostanza che la stessa fosse conforme alle modalità di acquisizione dei dati utilizzati nell’attività di verifica (art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia stipulata il 5 ottobre 1989 e all’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] n. 77/799/CEE del Consiglio datata 19 dicembre 1977). Pertanto, non può discutersi di onere probatorio atteso che è pacifico che «in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sono, quindi, utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria» (Cass.05/12/2019, n. 31779). 6. Il quinto motivo è infondato. Con esso, il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, è stato statuito che le risultanze della fiche costituiscono fonti di presunzione grave, precisa e concordante agli effetti dell’imputabilità al ricorrente dei redditi determinati dall’Ufficio. In realtà, con tale statuizione, la C.t.r. lombarda si è attenuta ai principi di diritto consolidati in giurisprudenza fin dalle ordinanze «gemelle» n.ri 8605 e 8606 del 28/04/2015, secondo cui, in linea generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette sia in materia di imposta sul valore aggiunto, consente l'acquisizione nel corso dell'accertamento fiscale e, successivamente, nel processo tributario, di elementi comunque acquisiti e, dunque, di prove atipiche, o di dati ottenuti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni tipici della prova per presunzioni; la prova per presunzioni può, pertanto, essere costituita anche da acquisizioni provenienti da una autorità straniera nell'ambito di direttive comunitarie o di accordi bilaterali. Nella specie, la fonte è costituita dalla Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte; come ha chiarito la Corte di giustizia - Corte Giust., Grande Sezione, 22 ottobre 2013, causa C-276/12 - la Direttiva 77/799 non tratta del diritto del contribuente di contestare l'esattezza dell'informazione trasmessa e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest'ultima, dato che spetta solo agli ordinamenti nazionali fissare le relative norme. Ne discende che il contribuente può contestare le informazioni che lo riguardano trasmesse all'Amministrazione fiscale dello Stato membro richiedente secondo le norme e le procedure applicabili nello Stato membro interessato e spetta al giudice nazionale stabilire il valore probatorio che deve essere riconosciuto, nel caso specifico, all'informazione comunicata da uno Stato membro in base alla Direttiva 77/799/CEE. Ciò premesso, sebbene i dati costituenti il frutto di cooperazione informativa intracomunitaria restino contestabili dal contribuente, il quale può, dunque, mettere in discussione, nell'ambito di un procedimento tributario nazionale, la correttezza delle informazioni fomite da altri Stati membri ai sensi della Direttiva 77/799, art. 2, e seppure si debba negare che la mera acquisizione di informazioni mediante lo strumento di cooperazione comunitaria abbia la capacità di purgare gli elementi acquisiti da eventuali illegittimità o vizi per la sola derivazione da autorità estere, deve parimenti escludersi l'inutilizzabilità degli elementi trasmessi dall'autorità fiscale francese in ragione della loro eventuale provenienza illecita. Di poi, si è anche chiarito (Cass. 28/04/2015, n. 8605) che la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio - sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (art. 12, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, successivamente confermato dall’art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ma - desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod. proc. pen., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della applicazione della legge penale» (Cass. 12/11/2010 n.ri 22984, 22985 e 22986, Cass.25/07/2012, n. 13121). Si riconosce quindi, generalmente, che non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.» (Cass. 25/11/2011, n. 24923). Tale prospettiva si collega al principio per cui, nell'ordinamento tributario, non si rinviene una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Si è altresì stabilito (Cass. 19/08/2015, n. 1695) che: «In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda dalla legge tributaria o dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili, anche nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all'estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano». Ancora, codesta Corte (Cass. 26/08/2015, n. 17183) ha affermato che, al fine di valutare la corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ., anche successivamente alla modifica del vizio di motivazione nel giudizio di cassazione, occorre verificare che il giudice di merito abbia valutato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un esame non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, in quanto operata, senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anche in esito alla modifica dell'alt. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. 13/07/2015, n. 9760, Sez. U. 07/04/2014, n. 8054, Cass. 13/10/2005, n. 19894). Quindi, compete alla Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ. oltre ad essere applicata a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino o no ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 26/06/2008, n. 17535). Inoltre, se è sicuramente devoluta al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'invocato art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’inferenza del fatto ignoto come una conseguenza solo ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità (Cass. 20/03/2005, n. 6220). A tal fine, il giudice di merito non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è giunto al finale giudizio. Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni, per non incorrere in vizi di legittimità della decisione (Cass. 31/05/2013, n. 13819), si articola in due momenti valutativi; (i) prima occorre che il giudice esamini ognuno degli elementi indiziari per eliminare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; (ii) successivamente occorre che egli proceda a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati e accerti se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una prova logicamente valida, in rapporto di vicendevole completamento (Cass. 06/06/2012, n. 9108) e secondo crismi di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza (Cass. 23/02/2010, n. 4306). Nel caso in esame, sempre in accordo con i suaccennati canoni in tema di prova presuntiva, il giudice d'appello ha correttamente e ragionevolmente riconosciuto l'utilizzabilità e il valore indiziario idoneo ad integrare una presunzione semplice, della fiche in punto di esistenza presso la banca elvetica di capitali non dichiarati dal contribuente. In particolare, si è tenuto conto: del richiamo espresso all’intestazione dell’istituto i credito, ai dati anagrafici dell’odierno ricorrente, al luogo di residenza in Italia, agli estremi della carta d’identità, al profilo del cliente e a quello del coniuge, ai saldi contabili dei depositi alle date del 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006 oltre alla lista movimenti dal mese di novembre 2005 al febbraio 2007. 7. Il sesto motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente lamenta l’omesso esame nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si sia omesso di valutare il fatto dedotto che la fiche fosse un documento redatto su carta bianca e non sottoscritto e, nonostante tutto, sia state ritenuto mezzo di prova grave, precisa e concordante, in ordine alla riferibilità al ricorrente del conto corrente estero di cui trattasi. Invero, in base alla disposizione di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ.. –nel caso in esame applicabile ratione temporis essendo stato l’atto di appello depositato in data 11/03/2013 – non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme) – allorquando, nei due gradi di merito, le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni. Nel caso di specie, è indubbio che, sul precipuo punto, la decisione di rigetto o non accoglimento della censura si è fondata sulla assoluta validità della fiche siccome acquisita nelle forme e nei termini ampiamente descritti nel capo sub 6) di questa sentenza. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,