Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:687
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0687_RES
[OSCURATO:PERSONA]687/23
D. E.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto da pubblicare, in particolare per l’offerta pubblica di strumenti finanziari – Azione diretta alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azione di responsabilità – Azioni presentate prima dell’adozione delle azioni di risoluzione
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte
(Art. 267 del TFUE)
(v. punti 34, 35, 37)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Direttiva 2014/59 – Effetto del bail-in – Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale – Ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione o entità succedutagli – Acquisizione di strumenti di capitale prima della procedura di risoluzione – Inosservanza dei requisiti di informazione relativi agli strumenti finanziari – Azioni di responsabilità o dirette alla dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni – Azioni proposte prima della risoluzione – Opponibilità di tali azioni successivamente alla risoluzione
[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39 e 2014/59, considerando 45, 49 e 120 e artt. 2, § 1, 34, § 1, a) e b), 36, § § 1-3, 6 e 9, 53, § § 1 e 3, e 60, § 2, comma 1, b) e c)]
(v. punti 47-68, 70, 75, 77 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), la Corte si pronuncia sull’articolazione fra diritti derivanti da un'azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni nonché da un'azione di responsabilità, fondate sull’inosservanza degli obblighi di informazione risultanti dalla direttiva 2004/39 (
1
), proposte prima della risoluzione di un ente creditizio implicante una svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di quest'ultimo, e sulla loro qualificazione come credito maturato al momento della risoluzione, ai sensi della direttiva 2014/59 (
2
).
Tale sentenza della Corte fa seguito alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA]) (
3
) e [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] II) (
4
) nelle quali essa ha giudicato, in sostanza, che la direttiva 2014/59 osta alle azioni di nullità e di responsabilità proposte dopo la data di adozione della decisione di risoluzione.
Il 3 ottobre 2009 D.E., in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] SLU, ha sottoscritto obbligazioni subordinate convertibili in obbligazioni subordinate emesse dal [OSCURATO:PERSONA] SA, che sono state successivamente convertite in altre obbligazioni subordinate obbligatoriamente convertibili. Il 14 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito a D.E. la proprietà delle obbligazioni in parola, il cui trasferimento è stato autorizzato dal [OSCURATO:PERSONA]. Tali obbligazioni sono state obbligatoriamente convertite in azioni del [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2015.
Nel 2016, D.E. ha proposto in primo grado un ricorso contro il [OSCURATO:PERSONA] volto a far dichiarare la nullità dell'acquisto delle obbligazioni subordinate convertibili e ad ottenere il rimborso della somma inizialmente investita. In subordine, egli chiedeva il risarcimento del danno causato dall'inosservanza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi di informazione in occasione della commercializzazione di dette obbligazioni e della loro successiva conversione. Il giudice in parola ha accolto tale ricorso e ha dichiarato la nullità della sottoscrizione iniziale. In seguito, il giudice d'appello ha annullato detta sentenza con la motivazione che D.E. non era legittimato ad agire. D.E. ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello dinanzi alla Corte suprema.
Il 7 giugno 2017, il SRB (o CRU) ha adottato il programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], approvato dalla Commissione europea lo stesso giorno, e che è stato attuato con decisione del Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna; in prosieguo: il «FROB»). Tale decisione prevedeva che il capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ridotto a zero, mediante la svalutazione della totalità delle azioni di quest'ultimo allora in circolazione. Per effetto della menzionata decisione, D.E. ha cessato di essere il titolare delle azioni del [OSCURATO:PERSONA], risultanti dalla conversione delle obbligazioni sottoscritte, senza ricevere alcun corrispettivo. Oltre a ciò, il FROB ha deciso di procedere alla conversione degli strumenti di capitale di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] e di trasferire al [OSCURATO:PERSONA] le nuove azioni emesse in seguito a tale conversione, senza il consenso degli ex titolari di detti strumenti. Nel 2018, il [OSCURATO:PERSONA] è divenuto il successore universale del [OSCURATO:PERSONA], mediante una fusione per incorporazione di quest’ultimo ente.
È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede se le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 debbano essere interpretate nel senso che ostano a che i diritti derivanti da un'azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni nonché di un'azione di responsabilità, fondate sulla violazione degli obblighi di informazione risultanti dalla direttiva 2004/39, siano considerati come rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati» al momento della risoluzione dell'ente creditizio interessato, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, quando tali azioni sono state proposte prima della svalutazione totale delle azioni del capitale sociale dell’ente creditizio in parola nell’ambito di un procedimento di risoluzione.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda i termini dell'articolo 53, paragrafo 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, la Corte rileva che l'uso della nozione di «obblighi già maturati» o il riferimento a crediti maturati non forniscono, di per sé, alcuna indicazione quanto alla questione se azioni di nullità e di responsabilità debbano soltanto essere state proposte al momento della risoluzione o, in aggiunta, debbano essere già state oggetto di una sentenza definitiva. Ciò posto, l’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva in parola precisa che è «nel corso di procedure successive» che le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad una passività che ha subito una riduzione di valore, che non sono maturati al momento della risoluzione, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice. Pertanto, detta precisazione costituisce un indizio del fatto che tali obbligazioni o crediti restano opponibili a un siffatto ente o a una siffatta entità, qualora siano oggetto di un procedimento giudiziario avviato prima della risoluzione. Infatti, ponendo l’accento su procedure successive, la disposizione richiamata non esclude in alcun modo l’opponibilità di tali obbligazioni o crediti nell’ambito di procedimenti in corso al momento della risoluzione.
In secondo luogo, relativamente al contesto in cui si inseriscono le stesse disposizioni della direttiva 2014/59, la Corte osserva, da un lato, che l'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva dispone che gli azionisti, seguiti dai creditori, di un ente creditizio soggetto a risoluzione devono sostenere in via prioritaria le perdite subite a causa dell’applicazione di detta procedura. Tuttavia, nella misura in cui le disposizioni di cui si tratta si riferiscono, espressamente, alle obbligazioni e ai crediti derivanti da una «passività» svalutata o esistente nei confronti del detentore degli strumenti di capitale svalutati, esse si applicano, in particolare, ai crediti e alle obbligazioni delle persone aventi la qualità di azionista o di creditore di un ente creditizio sottoposto a risoluzione. Orbene, purché tali obbligazioni o crediti siano «maturati» al momento della risoluzione, dalle disposizioni in parola discende che essi restano opponibili all’ente creditizio soggetto a risoluzione o a qualsiasi entità che gli sia succeduta. Di conseguenza, la Corte constata che non si può dedurre dall’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59 che unicamente le persone che hanno perso la qualità di azionista o di creditore di un siffatto ente, a seguito di una sentenza definitiva che conferma l’annullamento del contratto di sottoscrizione degli strumenti di capitale in discussione, possano beneficiare del carattere opponibile degli obblighi o dei crediti «maturati», ai sensi delle disposizioni di cui si tratta, al momento della risoluzione.
D’altro lato, la Corte rileva che qualora la procedura di risoluzione implichi l’applicazione dello strumento del «bail-in» (
5
), l’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 prevede che, nell’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le autorità di risoluzione riducano, in primo luogo, le diverse classi di strumenti di capitale. La direttiva in parola dispone che la svalutazione del capitale sociale o la conversione o la cancellazione di questi strumenti consentite da detto bail-in siano immediatamente vincolanti per gli azionisti e i creditori interessati (
6
), lasciando quindi apparire che, in un contesto siffatto, la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale contribuiscono direttamente alla realizzazione degli obiettivi della procedura di risoluzione. In una prospettiva del genere, non è versata alcuna compensazione ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti (
7
), salvo nei casi di conversione di tali strumenti previsti dalla direttiva suddetta (
8
), che assumeranno quindi la forma di un’emissione di strumenti di capitale a favore dei detentori di cui si tratta. Tale limite evita che una compensazione siffatta possa ridurre retroattivamente l’importo dei capitali utilizzati ai fini della risoluzione (
9
).
Difatti, per quanto riguarda le azioni di nullità o di responsabilità intentate successivamente alla risoluzione, la Corte ha già giudicato che siffatte azioni comporterebbero il rischio che l’importo degli strumenti di capitale oggetto di un bail-in nell’ambito della procedura di risoluzione sia retroattivamente ridotto, e sarebbero quindi tali da mettere in discussione la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’azione di risoluzione (
10
). Inoltre, la Corte ha precisato che azioni del genere equivalgono ad esigere che l’ente creditizio sottoposto alla procedura di risoluzione, o il suo successore, risarcisca gli azionisti delle perdite subite in conseguenza dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione rispetto alle passività o ad esigere che esso proceda al rimborso delle somme investite al momento della sottoscrizione di azioni interessate da detta svalutazione. Tenuto conto del loro effetto retroattivo, tali azioni metterebbero in discussione tutta la valutazione sulla quale è fondata la decisione di risoluzione, di cui la composizione del capitale costituisce un elemento e, pertanto, potrebbero vanificare la procedura stessa di risoluzione nonché gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59 (
11
).
Tuttavia, la Corte dichiara che le azioni proposte prima della risoluzione, a differenza di quelle proposte successivamente, non possono essere considerate come aventi effetto retroattivo e non sono tali da mettere in discussione né la valutazione (
12
) né la decisione di risoluzione fondata su quest’ultima, giacché i rischi finanziari derivanti da controversie del genere sono obbligatoriamente presi in considerazione nella contabilità delle banche quotate in Borsa. Peraltro, la Corte osserva, relativamente alla circostanza che la valutazione potrebbe non prendere in considerazione la totalità dei ricorsi proposti, che un tale grado di incertezza è insito in qualsiasi attività di «inventario» e rientra nel rischio generale che deve essere accettato nell’ambito della risoluzione, in particolare dall’entità incorporante l’ente creditizio soggetto a una procedura di risoluzione. Infatti, la direttiva 2014/59 prevede una valutazione «equa, prudente e realistica» delle attività e passività di un siffatto ente creditizio, senza esigere che tali attività e passività siano valutate in modo esaustivo. Inoltre, la Corte sottolinea che la direttiva in parola consente del pari di limitarsi a una stima delle attività e delle passività nell'ambito di una valutazione provvisoria qualora non sia possibile redigere l’elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso (
13
).
In tale contesto, la Corte dichiara che, qualora azioni di nullità e/o di responsabilità siano state proposte prima della risoluzione, esse non sono tali da mettere in discussione la valutazione prevista all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 e la decisione di risoluzione fondata su quest'ultima.
In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59, la Corte rileva che gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale (
14
). Essa aggiunge che la procedura di risoluzione mira a ridurre l’azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti. La direttiva 2014/59 crea quindi un regime di insolvenza in deroga al diritto comune delle procedure di insolvenza, la cui applicazione è autorizzata solo in circostanze eccezionali e deve essere giustificata da un interesse pubblico superiore. Ciò implica che l’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione europea può essere esclusa qualora queste ultime siano idonee a privare di effetto utile o ad ostacolare la messa in atto della procedura di risoluzione.
Inoltre, la Corte sottolinea che le deroghe previste dalla direttiva 2014/59 alle norme obbligatorie per la tutela degli azionisti e dei creditori degli enti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive dell’Unione in materia di diritto societario, le quali possono ostacolare l’efficacia dell’intervento e l’uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità competenti, devono essere non soltanto appropriate, ma anche essere definite in modo chiaro e preciso, al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interesse (
15
). Fra tali direttive vi è la direttiva 2014/59. La direttiva 2014/59 consente dunque di derogare alle disposizioni della direttiva 2004/39 che possono privare di effetto utile o ostacolare l'attuazione di una procedura di risoluzione. Orbene, un’azione di nullità e un’azione di responsabilità fondate sull’inosservanza dei requisiti di informazione previsti dalla direttiva 2004/39 non sono tali da privare di effetto utile o da ostacolare l’attuazione di una procedura di risoluzione, quando dette azioni sono state proposte prima della risoluzione.
In quarto e ultimo luogo, la Corte osserva che le disposizioni della direttiva 2014/59 devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 di quest'ultima, che può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito. A tal riguardo la Corte rileva, innanzitutto, che l’interpretazione secondo la quale i diritti derivanti dalle azioni di nullità e/o di responsabilità proposte prima della risoluzione non costituiscono obbligazioni o crediti «maturati», ai sensi della direttiva 2014/59, opponibili all’ente creditizio soggetto a una procedura di risoluzione e all’entità ad esso succeduta, avrebbe come conseguenza che la decisione di risoluzione priverebbe di oggetto i procedimenti giudiziari pendenti e questi ultimi sarebbero quindi destinati ad essere chiusi. La Corte dichiara che la gravità dell’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 47 della Carta, che risulta da tale interpretazione, non è attenuata dalla possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione di risoluzione. Infatti, secondo detta interpretazione, la decisione di risoluzione modificherebbe, con effetto retroattivo, il contesto giuridico pertinente per risolvere una controversia che è già stata avviata prima dell’adozione di tale decisione, o addirittura modificherebbe direttamente la situazione giuridica sottesa alla controversia in parola. La possibilità di un ricorso contro la decisione di risoluzione non inciderebbe quindi sugli effetti che quest’ultima produrrebbe, in tale ipotesi, sin dalla sua adozione, sulle controversie già pendenti. La Corte dichiara poi che l'opponibilità dei diritti derivanti dalle azioni di nullità e/o di responsabilità non può dipendere dall'esistenza di una sentenza definitiva prima della risoluzione, in quanto la durata del procedimento giudiziario dipende segnatamente dal carico di lavoro del giudice adito e dal comportamento processuale della controparte, vale a dire da circostanze che sfuggono fondamentalmente all’influenza della persona che ha intentato siffatte azioni. Inoltre, proponendo siffatte azioni dinanzi ai giudici nazionali, la persona di cui si tratta, in linea di principio, dà prova della diligenza necessaria al fine di ottenere il pagamento dei crediti derivanti da tali azioni prima della risoluzione, a differenza delle persone che hanno proposto siffatte azioni successivamente alla risoluzione. La Corte constata, infine, che l'opponibilità dei diritti derivanti dalle azioni di nullità e di responsabilità, qualora le azioni in parola siano state proposte prima della risoluzione di un ente creditizio, non è tale da compromettere l'interesse generale consistente nel garantire la stabilità finanziaria dell'Unione. Oltre a ciò, essa dichiara che una siffatta interpretazione non arreca un pregiudizio sproporzionato ai diritti degli eventuali acquirenti di un siffatto ente creditizio nonché a quelli dell’entità succeduta a quest’ultimo a seguito della risoluzione, nella misura in cui dette persone possono altresì venire a conoscenza delle passività dell’ente in parola costituite dai diritti derivanti dalle azioni di nullità e/o per responsabilità proposte prima della risoluzione, prima di formulare la loro offerta al fine di acquistare detto ente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la direttiva 2014/59 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che i diritti derivanti da un’azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni nonché da un’azione di responsabilità, basate sull’inosservanza dei requisiti in materia d’informazione risultanti dalla direttiva 2004/39, siano ritenuti rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati» al momento della risoluzione dell’ente creditizio interessato, quando tali azioni siano state proposte prima della svalutazione totale delle azioni del capitale sociale dell’ente creditizio in parola nell’ambito di un procedimento di risoluzione.
(
1
) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (
GU 2004, L 145, pag. 1
).
(
2
) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
).
(
3
) Sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA]),
C-410/20
,
EU:C:2022:351
).
(
4
) Sentenza del 5 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] II), (
C-775/22, C-779/22 e C-794/22
,
EU:C:2024:679
).
(
5
) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59.
(
6
) Articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/59.
(
7
) Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera c) e paragrafo 3 della direttiva 2014/59.
(
8
) Articolo 60, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.
(
9
) Punto 54 della sentenza del 5 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] II), (C-775/22, C-779/22 e C-794/22).
(
10
) Punto 53 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] II), (C-775/22, C-779/22 e C-794/22).
(
11
) In tal senso, punti 59 e 62 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] II), (C-775/22, C-779/22 e C-794/22).
(
12
) Articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59.
(
13
) Articolo 36, paragrafi 2, 3, 6 e 9, della direttiva 2014/49.
(
14
) Considerando 49 della direttiva 2014/59.
(
15
) Considerando 120 della direttiva 2014/59.