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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40269/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecùzione del Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.

In particolare, si è illustrato che le condotte dell'istante non risultano ispirate da un originario ed unitario stimolo delittuoso, ma sono espressione di uno stile di vita basato sulla contingente ripetizione del medesimo tipo di illecito (la ricettazione e falsificazione di assegni).

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato rico- noscimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, dovendosi ravvisare un unico filo conduttore con evidente esistenza di una programmazione unitaria, manifestata dalla contiguità cronologica dei reati, commessi con identiche modalità esecutive e nel medesimo territorio.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179tn. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094).

Il giudice dell'esecuzione ha motivato con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, in particolare valorizzando la generica ripetitività delle condotte delittuose, ritenendo tale elemento ostativo al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto, ed invece riconducibile ad un modus vivendi del Crispino.

E' invero ricorrente l'affermazione per cui l'unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896).

4. A tale apprezzamento negativo il ricorrente ha contrapposto generiche argomentazioni di natura confutativa, ribadendo la breve cesura cronologica tra le due ricettazioni e la prossimità geografica delle medesime.

Va in proposito rilevato che la particolare struttura del delitto di ricetta- zione comporta che la data ed il luogo di accertamento non coincidono con la data ed il luogo di consumazione del reato, da individuarsi nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa di provenienza delittuosa - quasi sempre sconosciuti - sicché nella specie ogni rilievo ancorato a tali elementi è fallace; senza considerare che la concreta contestazione dei due delitti riporta "in luogo da accertare" in un caso, e con "competenza determinata ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen." nell'altro caso, così togliendo ogni fondamento alla doglianza del ricorrente.

Invero, si deve ribadire che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare indiscriminatamente episodi delittuosi soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazioni o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di elementi che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa, come nel caso in esame.

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecùzione del Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto. In particolare, si è illustrato che le condotte dell'istante non risultano ispirate da un originario ed unitario stimolo delittuoso, ma sono espressione di uno stile di vita basato sulla contingente ripetizione del medesimo tipo di illecito (la ricettazione e falsificazione di assegni). 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato rico- noscimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, dovendosi ravvisare un unico filo conduttore con evidente esistenza di una programmazione unitaria, manifestata dalla contiguità cronologica dei reati, commessi con identiche modalità esecutive e nel medesimo territorio. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179tn. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094). Il giudice dell'esecuzione ha motivato con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, in particolare valorizzando la generica ripetitività delle condotte delittuose, ritenendo tale elemento ostativo al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto, ed invece riconducibile ad un modus vivendi del Crispino. E' invero ricorrente l'affermazione per cui l'unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896). 4. A tale apprezzamento negativo il ricorrente ha contrapposto generiche argomentazioni di natura confutativa, ribadendo la breve cesura cronologica tra le due ricettazioni e la prossimità geografica delle medesime. Va in proposito rilevato che la particolare struttura del delitto di ricetta- zione comporta che la data ed il luogo di accertamento non coincidono con la data ed il luogo di consumazione del reato, da individuarsi nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa di provenienza delittuosa - quasi sempre sconosciuti - sicché nella specie ogni rilievo ancorato a tali elementi è fallace; senza considerare che la concreta contestazione dei due delitti riporta "in luogo da accertare" in un caso, e con "competenza determinata ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen." nell'altro caso, così togliendo ogni fondamento alla doglianza del ricorrente. Invero, si deve ribadire che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare indiscriminatamente episodi delittuosi soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazioni o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di elementi che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa, come nel caso in esame. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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