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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 1982

Cassazione n. 43621/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1976 avverso la sentenza dei 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 11.5.2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato, e di ricettazione continuata, li ha assolti da quest'ultimo reato limitatamente alla condotta relativa al ciclomotore Yamaha targato X52KHR e ha rideterminato, riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, la pena ai predetti inflitta, confermando nei resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cessazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione delle norme di cui all'art. 597„ comma 3, cod. proc. pen.

Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto di riferire la pena base al reato di furto indicandone la consistenza in anni uno, mesi 8 di reclusione ed euro 600 dì multa, quello di appello valutando più grave il reato di ricettazione ha rideterminato la pena base in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa.

Tale decisione è stata assunta in violazione deli'art. 597. comma 3, C.P. e si determina quale riforma sfavorevole per gli imputati.

La pena finale inflitta risulta in concreto inferiore a quella di primo grado per il solo fatto che la Corte di appello di Bologna ha assolto gli imputati da uno dei due reati di ricettazione loro attribuiti; l'assoluzione da uno dei due reati di ricettazione ha determinato in assoluto una decurtazione di pena pari a mesi quattro dì reclusione ed euro 100 di multa che però è in concreto inferiore alla pena che era stata inflitta per tale reato dal Tribunale di Bologna. 3, Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso sono inammissibili, essendo manifestamente infondato à il vizio di violazione di legge denunciato.

Il divieto invocato dal ricorrente è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, Rv. 280560 - 01; Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01); e ciò a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza.

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa.

Ed invero, il giudice di primo grado aveva ritenuto equa la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa così determinata: previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, ha individuato la pena base in anni uno e mesi otto ed euro 600 di multa con riferimento alla condotta di furto di cui al capo A), aumentata ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa con riferimento alle condotte di ricettazione di cui al capo B), ridotta per il rito alla pena inflitta.

La Corte di appello, a sua volta, assolti gli imputati da una delle due condotte di ricettazione, ha individuato il reato più grave in quello di ricettazione di cui al capo B) residuato, ma, pur avendo determinando la pena base in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, l'ha ridotta - tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche - ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa così finendo per individuare la pena base - alla stregua del più corretto criterio di determinazione invocato - nella medesima pena individuata dal giudice di primo grado, poi aumentata per la continuazione col furto ad anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa (ossia di soli mesi quattro e di euro 150, a fronte dell'aumento di mesi cinque che prevedibilmente vi sarebbe stato ove si fosse mantenuta come pena base quella del furto che il giudice di primo grado aveva aumentato - senza distinzione - per le due condotte di ricettazione di mesi dieci), ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Si deve concludere che anzi, a ben vedere, ricorre nel caso di specie proprio la carenza di interesse ad impugnare, risultando la soluzione che deriverebbe dalla correzione della lamentata violazione addirittura meno vantaggiosa per il ricorrente.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa dì inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1976 avverso la sentenza dei 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 11.5.2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato, e di ricettazione continuata, li ha assolti da quest'ultimo reato limitatamente alla condotta relativa al ciclomotore Yamaha targato X52KHR e ha rideterminato, riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, la pena ai predetti inflitta, confermando nei resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cessazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione delle norme di cui all'art. 597„ comma 3, cod. proc. pen. Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto di riferire la pena base al reato di furto indicandone la consistenza in anni uno, mesi 8 di reclusione ed euro 600 dì multa, quello di appello valutando più grave il reato di ricettazione ha rideterminato la pena base in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa. Tale decisione è stata assunta in violazione deli'art. 597. comma 3, C.P. e si determina quale riforma sfavorevole per gli imputati. La pena finale inflitta risulta in concreto inferiore a quella di primo grado per il solo fatto che la Corte di appello di Bologna ha assolto gli imputati da uno dei due reati di ricettazione loro attribuiti; l'assoluzione da uno dei due reati di ricettazione ha determinato in assoluto una decurtazione di pena pari a mesi quattro dì reclusione ed euro 100 di multa che però è in concreto inferiore alla pena che era stata inflitta per tale reato dal Tribunale di Bologna. 3, Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso sono inammissibili, essendo manifestamente infondato à il vizio di violazione di legge denunciato. Il divieto invocato dal ricorrente è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, Rv. 280560 - 01; Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01); e ciò a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa. Ed invero, il giudice di primo grado aveva ritenuto equa la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa così determinata: previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, ha individuato la pena base in anni uno e mesi otto ed euro 600 di multa con riferimento alla condotta di furto di cui al capo A), aumentata ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa con riferimento alle condotte di ricettazione di cui al capo B), ridotta per il rito alla pena inflitta. La Corte di appello, a sua volta, assolti gli imputati da una delle due condotte di ricettazione, ha individuato il reato più grave in quello di ricettazione di cui al capo B) residuato, ma, pur avendo determinando la pena base in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, l'ha ridotta - tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche - ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa così finendo per individuare la pena base - alla stregua del più corretto criterio di determinazione invocato - nella medesima pena individuata dal giudice di primo grado, poi aumentata per la continuazione col furto ad anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa (ossia di soli mesi quattro e di euro 150, a fronte dell'aumento di mesi cinque che prevedibilmente vi sarebbe stato ove si fosse mantenuta come pena base quella del furto che il giudice di primo grado aveva aumentato - senza distinzione - per le due condotte di ricettazione di mesi dieci), ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa. Si deve concludere che anzi, a ben vedere, ricorre nel caso di specie proprio la carenza di interesse ad impugnare, risultando la soluzione che deriverebbe dalla correzione della lamentata violazione addirittura meno vantaggiosa per il ricorrente. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa dì inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00
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