CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02800/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEefato avviso alle partig l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32378/22 Rilevato che con sentenza in data 17 maggio 2022 il Tribunale di Frosinone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha proposto ricorso personalmente, perché ha conferito al difensore solo la procura speciale al deposito in suo nome e per suo conto dell'atto d'impugnazione; Rilevato che l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle temende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente