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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 24866/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore ORDINANZA Lett& il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pronunziata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'attuale ricorrente.

Considerato che dalla sentenza impugnata risulta che il termine per il deposito della sentenza è stato fissato in 90 giorni e che, quindi, il termine di 45 giorni per impugnarla con ricorso per cassazione scadeva il 5 Ottobre, tenuto conto della sospensione dei termini feriali pari a trenta giorni.

Visto che il difensore ha inteso adoperare la procedura di spedizione del ricorso ex art 583 cpp, che prevede al secondo comma della disposizione che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata...

Ritenuto che dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio e dall'annotazione apposta sul retro della sentenza impugnata da parte del funzionario giudiziario in servizio presso il Giudice a quo, che ha indicato il numero di raccomandata A/R si ricava che l'impugnazione è stata proposta in data 7.10.2022, quindi, oltre la scadenza del termine predetto.

Valutato, quindi che il ricorso è tardivo, come tale inammissibile e che per la declaratoria è prevista la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.(Sez. 2 , Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020 Cc. (dep. 03/06/2020 ) Rv. 279228, conseguendone , altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore ORDINANZA Lett& il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pronunziata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'attuale ricorrente. Considerato che dalla sentenza impugnata risulta che il termine per il deposito della sentenza è stato fissato in 90 giorni e che, quindi, il termine di 45 giorni per impugnarla con ricorso per cassazione scadeva il 5 Ottobre, tenuto conto della sospensione dei termini feriali pari a trenta giorni. Visto che il difensore ha inteso adoperare la procedura di spedizione del ricorso ex art 583 cpp, che prevede al secondo comma della disposizione che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata... Ritenuto che dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio e dall'annotazione apposta sul retro della sentenza impugnata da parte del funzionario giudiziario in servizio presso il Giudice a quo, che ha indicato il numero di raccomandata A/R si ricava che l'impugnazione è stata proposta in data 7.10.2022, quindi, oltre la scadenza del termine predetto. Valutato, quindi che il ricorso è tardivo, come tale inammissibile e che per la declaratoria è prevista la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.(Sez. 2 , Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020 Cc. (dep. 03/06/2020 ) Rv. 279228, conseguendone , altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 24866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris