CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; Considerato che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., pag. 3 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, pag. 4 sul diniego del giudizio di prevalenza); Considerato inoltre che la questione sulla sussistenza della recidiva non è stata coltivata con l'atto di appello e che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la recidiva è stata riconosciuta dal primo giudice (cfr. pagina 1 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]