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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01665/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19592-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, con sede in Siracusa nella [OSCURATO:PERSONA] n.18, codice fiscale e numero di iscrizione nelRegistro delle Imprese di Siracusa 01331360063, in persona del suo l iquidatore e legale rappresentante pro temporeSalvatore Troia, domiciliata in Roma nella Via della Giuliana, 80, presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa - tanto congiuntamente quanto separatamente - dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spadaro, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 45, C.F.ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 009966400963, R.E.A.

MI-2124851 e, per essa, quale mandataria, DoValues.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] ), Banca con socio unico costituita come società per azioni, con sede legale in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 1, codice fiscale e registrazione al Registro delle imprese di Verona CCIAA al n. 00390840239,iscritta al n. 5252 del Registro delle banche tenuto da Banca d’Italia, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al controricorsoed elettivamente domiciliata in Ragusa, presso lo studio dello stesso, sito in [OSCURATO:PERSONA]

6. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1069/2021 resa dalla Corte di Appello di Catania in data10.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto d a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione contro il decreto del TribunaleSiracusa del 18. 11.2020 che aveva dichiarato risolto il concordato preventivo liquidatorio della società, omologato in data 17.10.2014, di cui era prevista l’esecuzione nel termine, prudenzialmente stimato, di cinque anni.

La Corte di Appello - per quanto qui ancora interessa - ha rilevato che : i) è “concettualmente improponibile ” una ricostruzione dell’istituto della risoluzione per inadempimento che – secondo la tesi della reclamante – si fondi sulla considerazione che, ove il termine di adem pimento sia indicato nella proposta in via prudenziale e non cogente, la proposta sia eseguibile sine diee possa considerar si esaurita la liquidazione dei beni solo al momento dell’ultima operazione, solo allora potendosi verificare se il concordato sia stato o meno adempiuto; ii) afronte di un attivo liquidabile in misura pari ad € 9.853.231,00, nel corso della procedura era stata realizzata complessivamente, dopo sei anni dalla omologazione, solo la s omma di € 533.180,07,oltre all'importo ripartito di € 480.000,00, per un totale di poco superiore al 10% di quanto previsto, che aveva consentito il pagamento solo parziale dei crediti privilegiati, mentre nessuna somma era stata distribuita ai creditori chirografari;iii) anche a livello di prognosi di soddisfacimento era legittimo prevedere che il dilungarsi a dismisura dei tempi avrebbe reso il patrimonio ceduto per la liquidazione non più appetibile e dunque ineluttabile un inadempimento di non scarsa importanza , e ciò anche in considerazi one della sopra rilevata circostanza che, in sei anni, la liquidazione aveva consentito di raggiungere una soddisfazione minima degli interessi creditori; iv) il fatto cheil concordato liquidatorio prevedesse la messa a disposizione dei creditori del patrimonio del debitore non impediva l’applicazione dell’art.186 l. fall. e dunque la risoluzione del concordatoper inadempimento.

2. La sentenza, pubblicata il 9.11.2021 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazionecon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cuila [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, quale mandataria, la DoValues.p.a. (già DobankSpa), ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 160 e 161 L.F.,in relazione all'art. 186 L.F. .

Osserva che nel concordato i l tempo dell'adempimento assume rilievo decisivo sia per l ’ individuazione del momento in cui il proponente può essere considerato inadempiente, sia dell'arco temporale entro il quale il terzo può far valere l’inadempimento con la domanda di risoluzione, in quanto, qualora detta domanda sia avanzata in via anticipata rispetto alla scadenza indicata , il suo accoglimento non può discendere dal mero inadempimento, ma dall’accertamento oggettivo del venir meno della funzione della procedura, per l’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta e omologata.

Ciò premesso, deduce che nella specie era incont roverso che l’adempimento del concordato non fosse previsto entro una determinata scadenza , avendo essa solo indicato un possibile termine di esecuzione del piano(prudenzialmente stimato in cinque anni)e che , pertanto , alla data di risoluzione, quel termine non era ancora spirato e l’esecuzione era ancora pendente: erroneamente, dunque,la Corte di Appello di Catania avrebbestatuito che “è concettualmente improponibile una ricostruzione dell'istituto della risoluzione per inadempimento che – secondo l'assunto della reclamante –si fondi sulla considerazione che, poiché il termine quinquennale sarebbeindicato nella proposta in via prudenziale e non cogente, la proposta siaeseguibile sine die e si potrà considerare esaurita la liquidazione dei beni solo quando sa r à svolta l'ultima (indeterminata) operazione liquidatoria ...” , con affermazione i ncon ciliabile con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità la quale, in senso diametralmente opposto, non solo ha previsto la possibilità che con la proposta di concordato non sia fissata la data di scadenza dell'ultimo pagamento, ma ha disciplinato gli effetti di tale situazione prevedendo che, inquesto caso, il termine per la richiesta di risoluzione del concordato decorra dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione. 1.2 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 1.2.1.La stessa ricorrente riconosce la possibilità che il concordato venga dichiarato risolto(necessariamente per inadempimento , non essendo prevista altra causa di risoluzione) anche prima del termine indicato per la sua esecuzione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare integralmente i creditori privilegiati non falcidiati e, in qualche misura, quelli chirografari.

Ebbene, la Corte di appello ha accerta to che ricorreva, nella specie, l’inadempimento di non scarsa importanza ex art. 186 l. fall. proprio sul rilievo del venir meno della funzione del concordato, posto che -a distanza di ben sei anni dall’omologazione – da un canto i creditori privilegiati erano stati pagati solo in parte, mentre nessuna somma era stata ancora attribuita a quelli chirografari, e dall’altro la liquidazione dell’attivo patrimoniale si era arrestatasolo ad un 10% dei beni oggetto di offerta, fatto che rendeva palese la scarsa appetibilità di tali benie la loro inidoneità ad essere liquidati col margine di realizzo necessario a garantire il pagamento integrale dei primi e quello non simbolico dei secondi. 1.2.2 Ove poi, attraverso l’illustrazione (per il vero non chiara) della censura, PANELLI IMPIANTi avesse inteso sostenere che il principio della risolubilità del concordato anche prima del termine previsto per l’adempimento non può trovare applicazione qualora detto termine sia indicato in via meramente prudenziale, il motivo risulterebbe manifestamente infondato.L’art. 186 l.f. non contempla, infatti,un termine iniziale di procedibilità della domanda di risoluzione ( prima del quale , cioè, non sarebbe possibile avanzarla)ma solo un termine finale, di decadenza, oltre il quale la domanda non può più essere proposta.

Non è dunque riscontrabile alcun contrasto logico - giuridico tra il principio giurisprudenzialesecondo cui, in mancanza di fissazione della data dell’ultimo pagamento, il dies a quo per proporre la domanda di risoluzione decorr e dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione ( che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive:Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 27666 del 20/12/2011 ; Sez. 1 , Se ntenza n. 22273 del 25/09/2017 ), e il principio , ripetutamente enunciato da questa Corte (Cass. nn. 15035/2022; 20652/019; 13446/2011) , richiamato dalla stessa ricorrente e evidentemente fatto proprio dalla corte del merito laddove ha ritenuto “concettualmente improponibile” il contrario assunto dell ’allora reclamante, secondoil qualela risoluzione può essere pronunciata in qualsiasi momento, quando le prospettive della liquidazione re n dano certa l’impossibilità di conseguimento degli obiettivi del concordato.

Detto altrimenti, il fatto che, in mancanza di previsione della scadenza dell’ultimo pagamento, il creditore non decada dalla possibilità di richiedere la risoluzione sino a quando non si esauriscono le operazioni di liquidazione non esclude che l’inadempimento possa anche manifestarsi anteriormente e che la risoluzione possa essere richiesta prima dell’ultimazione della liquidazionestessa.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 324 c.p.c. in relazione agli artt.180 e 186 l. fall .

Osser va la ricorrente che , stante il passaggio in giudicato della “ sentenza” (recte: del decreto) di omologazione, l’impugnata sentenza risulterebbe illegittima e meritevole di riforma nella parte in cui si fonda sulla asserita “improponibilità concettuale” dellaproposta di concordato che si limiti a stimare i tempi prevedibili di liquidazione del patrimonio della debitrice, senza vincolare la proponente al risp etto di un termine fisso per l’esecuzione dei pagamenti, e ciò non solo perch é tale asserita “improponibilità concettuale”non risulterebbe conforme a legge, ma anche perchénon sarebbe possibile , in sede di risoluzione ex art. 186 l. fall. , interpretare i tempi di esecuzione della proposta in modo difforme da quanto indicato dal proponente con la proposta omologata con provvedimento ormai passatoin giudicato. 2.1 Anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile.

Lacensura risulta infatti estranea - per quanto già specificato in relazione al primo motivo - alla ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda, in realtà, sul travisamento della frase relativa alla “concettuale improponibilità” di una proposta concordataria eseguibile sine die , non riferita all’omologazione ma alla tesi difensiva dell’allora reclamante.

La corte territoriale non ha espresso (né avrebbe potuto esprimere), nel provvedimento impugnato, un giudizio ex post di improponibilità del concordato omologato della società ricorrente, ma si è limitata a dissentire dalla tesi da questa avanzata secondo cui un concordato che non preveda tempi certi di pagamento non possa essere dichiarato risolto per inadempimento prima della conclusione delle operazioni di liquidazione.

Non viene dunque in rilievo alcun profilo di lesionedel giudicato relativo alla omologazione del concordato.

Senza contare che – diversamente da quanto opinato dalla ricorrente – neanche potrebbe parlarsi di un “giudicato”formatosi sul contenuto del piano e sulla proposta concordatariaomologati con decreto non impugnato, perché il passaggio in giudicato riguarderebbe più propriamente il provvedimento giurisdizionale di omologazione, il cui contenuto ne goziale, quanto alla regolazione dei rapporti tra debitore e creditori, può comunque essere oggetto di risoluzione secondo la peculiare procedura descritta dall’art. 186 l. fall. : il t ribunale, prima, e la c orte di appello, dopo, si sono infatti limitati a dichiarare la risoluzione del concordato, accertando un inadempimento di non scarsa rilevanza rispetto al programma concordatario di liquidazione dei beni offerti ai creditori.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

La ricorrente s ostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata dall’omessa valutazione d i circostanze decisive, riguardanti l'esito d elle attività liquidatorie e gli elementi di fatto posti a base di una valutazione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori.

Deduce, sotto il primo profilo, che, grazie alle attività liquidatorie compiutenel corso della procedura tutte le passività prededucibili erano state integralmente estintee, sotto il secondo, che da un lato, stante l ’ inte r venuta prescrizione della maggior parte dei crediti concorsuali (attestata da un elaborato peritale di parte, corredato da ampia documentazione e atto a consentire il relativo accertamento incidentale) l'ammontare dei crediti privilegiati mobiliari si era notevolmente ridotto (da € 3.104.941,13 ad € 1.130.614,97), con l'effetto di elevare sensibilmente l a percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario, e. dall’altro, il patrimonio residuo da liquidare era costituito da crediti verso terzi facilmente esigibili. 3.1 Il motivo è inammissibile al pari dei precedenti. . 3.1.1 La prima doglianza (omessa valutazione da parte della corte d’appello dell’asserita soddisfazione integrale dei crediti prededucibili) attinge una circostanza irrilevante, posto che il giudice del reclamo ha fondato la decisione sul rilievo del mancato pagamento integrale dei privilegiati e sull’omesso pagamento,anche in minima parte, dei chirografari . 3.1.2 La seconda doglianza, co ncernente la mancata ricognizione dell’intervenuta prescrizione dei crediti privilegiati - al di là di ogni valutazione in relazione alla possibilità del decorso della prescrizione durante l’esecuzione del concordato preventivo ( possibilità che è stat a di recente espressamente esclusa da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 35960/2022) - non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della sua assoluta genericità, essendo stata illustrata dalla società ricorrente in via meramente assertiva, anziché negli specifici termini richiesti dall’art.360, 1° comma, n. 5 c.p.c.. 3.1.3 Infine, il terzo profilo di doglianza (oltre ad essere stato dedotto in termini altrettanto generici) risulta inammissibile in ragione della novità della questionedi fatto con esso prospettata, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnatae d a l ricorso introduttivo che l a stess a sia stat a oggetto di discussione in sede di merito, ed avendo, al contrario, la Corte territoriale affermato che le attività liquidatorie ancora da compiere consistevano nella vendita di immobili e terreni.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre nte al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19592-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, con sede in Siracusa nella [OSCURATO:PERSONA] n.18, codice fiscale e numero di iscrizione nelRegistro delle Imprese di Siracusa 01331360063, in persona del suo l iquidatore e legale rappresentante pro temporeSalvatore Troia, domiciliata in Roma nella Via della Giuliana, 80, presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa - tanto congiuntamente quanto separatamente - dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spadaro, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 45, C.F.ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 009966400963, R.E.A. MI-2124851 e, per essa, quale mandataria, DoValues.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] ), Banca con socio unico costituita come società per azioni, con sede legale in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 1, codice fiscale e registrazione al Registro delle imprese di Verona CCIAA al n. 00390840239,iscritta al n. 5252 del Registro delle banche tenuto da Banca d’Italia, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al controricorsoed elettivamente domiciliata in Ragusa, presso lo studio dello stesso, sito in [OSCURATO:PERSONA] 6. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1069/2021 resa dalla Corte di Appello di Catania in data10.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto d a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione contro il decreto del TribunaleSiracusa del 18. 11.2020 che aveva dichiarato risolto il concordato preventivo liquidatorio della società, omologato in data 17.10.2014, di cui era prevista l’esecuzione nel termine, prudenzialmente stimato, di cinque anni. La Corte di Appello - per quanto qui ancora interessa - ha rilevato che : i) è “concettualmente improponibile ” una ricostruzione dell’istituto della risoluzione per inadempimento che – secondo la tesi della reclamante – si fondi sulla considerazione che, ove il termine di adem pimento sia indicato nella proposta in via prudenziale e non cogente, la proposta sia eseguibile sine diee possa considerar si esaurita la liquidazione dei beni solo al momento dell’ultima operazione, solo allora potendosi verificare se il concordato sia stato o meno adempiuto; ii) afronte di un attivo liquidabile in misura pari ad € 9.853.231,00, nel corso della procedura era stata realizzata complessivamente, dopo sei anni dalla omologazione, solo la s omma di € 533.180,07,oltre all'importo ripartito di € 480.000,00, per un totale di poco superiore al 10% di quanto previsto, che aveva consentito il pagamento solo parziale dei crediti privilegiati, mentre nessuna somma era stata distribuita ai creditori chirografari;iii) anche a livello di prognosi di soddisfacimento era legittimo prevedere che il dilungarsi a dismisura dei tempi avrebbe reso il patrimonio ceduto per la liquidazione non più appetibile e dunque ineluttabile un inadempimento di non scarsa importanza , e ciò anche in considerazi one della sopra rilevata circostanza che, in sei anni, la liquidazione aveva consentito di raggiungere una soddisfazione minima degli interessi creditori; iv) il fatto cheil concordato liquidatorio prevedesse la messa a disposizione dei creditori del patrimonio del debitore non impediva l’applicazione dell’art.186 l. fall. e dunque la risoluzione del concordatoper inadempimento. 2. La sentenza, pubblicata il 9.11.2021 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazionecon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cuila [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, quale mandataria, la DoValues.p.a. (già DobankSpa), ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 160 e 161 L.F.,in relazione all'art. 186 L.F. . Osserva che nel concordato i l tempo dell'adempimento assume rilievo decisivo sia per l ’ individuazione del momento in cui il proponente può essere considerato inadempiente, sia dell'arco temporale entro il quale il terzo può far valere l’inadempimento con la domanda di risoluzione, in quanto, qualora detta domanda sia avanzata in via anticipata rispetto alla scadenza indicata , il suo accoglimento non può discendere dal mero inadempimento, ma dall’accertamento oggettivo del venir meno della funzione della procedura, per l’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta e omologata. Ciò premesso, deduce che nella specie era incont roverso che l’adempimento del concordato non fosse previsto entro una determinata scadenza , avendo essa solo indicato un possibile termine di esecuzione del piano(prudenzialmente stimato in cinque anni)e che , pertanto , alla data di risoluzione, quel termine non era ancora spirato e l’esecuzione era ancora pendente: erroneamente, dunque,la Corte di Appello di Catania avrebbestatuito che “è concettualmente improponibile una ricostruzione dell'istituto della risoluzione per inadempimento che – secondo l'assunto della reclamante –si fondi sulla considerazione che, poiché il termine quinquennale sarebbeindicato nella proposta in via prudenziale e non cogente, la proposta siaeseguibile sine die e si potrà considerare esaurita la liquidazione dei beni solo quando sa r à svolta l'ultima (indeterminata) operazione liquidatoria ...” , con affermazione i ncon ciliabile con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità la quale, in senso diametralmente opposto, non solo ha previsto la possibilità che con la proposta di concordato non sia fissata la data di scadenza dell'ultimo pagamento, ma ha disciplinato gli effetti di tale situazione prevedendo che, inquesto caso, il termine per la richiesta di risoluzione del concordato decorra dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione. 1.2 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 1.2.1.La stessa ricorrente riconosce la possibilità che il concordato venga dichiarato risolto(necessariamente per inadempimento , non essendo prevista altra causa di risoluzione) anche prima del termine indicato per la sua esecuzione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare integralmente i creditori privilegiati non falcidiati e, in qualche misura, quelli chirografari. Ebbene, la Corte di appello ha accerta to che ricorreva, nella specie, l’inadempimento di non scarsa importanza ex art. 186 l. fall. proprio sul rilievo del venir meno della funzione del concordato, posto che -a distanza di ben sei anni dall’omologazione – da un canto i creditori privilegiati erano stati pagati solo in parte, mentre nessuna somma era stata ancora attribuita a quelli chirografari, e dall’altro la liquidazione dell’attivo patrimoniale si era arrestatasolo ad un 10% dei beni oggetto di offerta, fatto che rendeva palese la scarsa appetibilità di tali benie la loro inidoneità ad essere liquidati col margine di realizzo necessario a garantire il pagamento integrale dei primi e quello non simbolico dei secondi. 1.2.2 Ove poi, attraverso l’illustrazione (per il vero non chiara) della censura, PANELLI IMPIANTi avesse inteso sostenere che il principio della risolubilità del concordato anche prima del termine previsto per l’adempimento non può trovare applicazione qualora detto termine sia indicato in via meramente prudenziale, il motivo risulterebbe manifestamente infondato.L’art. 186 l.f. non contempla, infatti,un termine iniziale di procedibilità della domanda di risoluzione ( prima del quale , cioè, non sarebbe possibile avanzarla)ma solo un termine finale, di decadenza, oltre il quale la domanda non può più essere proposta. Non è dunque riscontrabile alcun contrasto logico - giuridico tra il principio giurisprudenzialesecondo cui, in mancanza di fissazione della data dell’ultimo pagamento, il dies a quo per proporre la domanda di risoluzione decorr e dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione ( che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive:Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27666 del 20/12/2011 ; Sez. 1 , Se ntenza n. 22273 del 25/09/2017 ), e il principio , ripetutamente enunciato da questa Corte (Cass. nn. 15035/2022; 20652/019; 13446/2011) , richiamato dalla stessa ricorrente e evidentemente fatto proprio dalla corte del merito laddove ha ritenuto “concettualmente improponibile” il contrario assunto dell ’allora reclamante, secondoil qualela risoluzione può essere pronunciata in qualsiasi momento, quando le prospettive della liquidazione re n dano certa l’impossibilità di conseguimento degli obiettivi del concordato. Detto altrimenti, il fatto che, in mancanza di previsione della scadenza dell’ultimo pagamento, il creditore non decada dalla possibilità di richiedere la risoluzione sino a quando non si esauriscono le operazioni di liquidazione non esclude che l’inadempimento possa anche manifestarsi anteriormente e che la risoluzione possa essere richiesta prima dell’ultimazione della liquidazionestessa. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 324 c.p.c. in relazione agli artt.180 e 186 l. fall . Osser va la ricorrente che , stante il passaggio in giudicato della “ sentenza” (recte: del decreto) di omologazione, l’impugnata sentenza risulterebbe illegittima e meritevole di riforma nella parte in cui si fonda sulla asserita “improponibilità concettuale” dellaproposta di concordato che si limiti a stimare i tempi prevedibili di liquidazione del patrimonio della debitrice, senza vincolare la proponente al risp etto di un termine fisso per l’esecuzione dei pagamenti, e ciò non solo perch é tale asserita “improponibilità concettuale”non risulterebbe conforme a legge, ma anche perchénon sarebbe possibile , in sede di risoluzione ex art. 186 l. fall. , interpretare i tempi di esecuzione della proposta in modo difforme da quanto indicato dal proponente con la proposta omologata con provvedimento ormai passatoin giudicato. 2.1 Anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile. Lacensura risulta infatti estranea - per quanto già specificato in relazione al primo motivo - alla ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda, in realtà, sul travisamento della frase relativa alla “concettuale improponibilità” di una proposta concordataria eseguibile sine die , non riferita all’omologazione ma alla tesi difensiva dell’allora reclamante. La corte territoriale non ha espresso (né avrebbe potuto esprimere), nel provvedimento impugnato, un giudizio ex post di improponibilità del concordato omologato della società ricorrente, ma si è limitata a dissentire dalla tesi da questa avanzata secondo cui un concordato che non preveda tempi certi di pagamento non possa essere dichiarato risolto per inadempimento prima della conclusione delle operazioni di liquidazione. Non viene dunque in rilievo alcun profilo di lesionedel giudicato relativo alla omologazione del concordato. Senza contare che – diversamente da quanto opinato dalla ricorrente – neanche potrebbe parlarsi di un “giudicato”formatosi sul contenuto del piano e sulla proposta concordatariaomologati con decreto non impugnato, perché il passaggio in giudicato riguarderebbe più propriamente il provvedimento giurisdizionale di omologazione, il cui contenuto ne goziale, quanto alla regolazione dei rapporti tra debitore e creditori, può comunque essere oggetto di risoluzione secondo la peculiare procedura descritta dall’art. 186 l. fall. : il t ribunale, prima, e la c orte di appello, dopo, si sono infatti limitati a dichiarare la risoluzione del concordato, accertando un inadempimento di non scarsa rilevanza rispetto al programma concordatario di liquidazione dei beni offerti ai creditori. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La ricorrente s ostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata dall’omessa valutazione d i circostanze decisive, riguardanti l'esito d elle attività liquidatorie e gli elementi di fatto posti a base di una valutazione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori. Deduce, sotto il primo profilo, che, grazie alle attività liquidatorie compiutenel corso della procedura tutte le passività prededucibili erano state integralmente estintee, sotto il secondo, che da un lato, stante l ’ inte r venuta prescrizione della maggior parte dei crediti concorsuali (attestata da un elaborato peritale di parte, corredato da ampia documentazione e atto a consentire il relativo accertamento incidentale) l'ammontare dei crediti privilegiati mobiliari si era notevolmente ridotto (da € 3.104.941,13 ad € 1.130.614,97), con l'effetto di elevare sensibilmente l a percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario, e. dall’altro, il patrimonio residuo da liquidare era costituito da crediti verso terzi facilmente esigibili. 3.1 Il motivo è inammissibile al pari dei precedenti. . 3.1.1 La prima doglianza (omessa valutazione da parte della corte d’appello dell’asserita soddisfazione integrale dei crediti prededucibili) attinge una circostanza irrilevante, posto che il giudice del reclamo ha fondato la decisione sul rilievo del mancato pagamento integrale dei privilegiati e sull’omesso pagamento,anche in minima parte, dei chirografari . 3.1.2 La seconda doglianza, co ncernente la mancata ricognizione dell’intervenuta prescrizione dei crediti privilegiati - al di là di ogni valutazione in relazione alla possibilità del decorso della prescrizione durante l’esecuzione del concordato preventivo ( possibilità che è stat a di recente espressamente esclusa da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 35960/2022) - non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della sua assoluta genericità, essendo stata illustrata dalla società ricorrente in via meramente assertiva, anziché negli specifici termini richiesti dall’art.360, 1° comma, n. 5 c.p.c.. 3.1.3 Infine, il terzo profilo di doglianza (oltre ad essere stato dedotto in termini altrettanto generici) risulta inammissibile in ragione della novità della questionedi fatto con esso prospettata, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnatae d a l ricorso introduttivo che l a stess a sia stat a oggetto di discussione in sede di merito, ed avendo, al contrario, la Corte territoriale affermato che le attività liquidatorie ancora da compiere consistevano nella vendita di immobili e terreni. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre nte al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tito
Sentenza Cassazione n. 01665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris