CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 987/2022proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , con sede legale in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 94, in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 1973 ed ivi domiciliato al V iale Abruzzi n. 94, rappresentata difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL]; fax: n. 02.89096505) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]; fax n. 06.45509151), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla Via degli Scialoja n. 18, come da procura a margine delcontroricorso; -controricorrente – -avverso l a sente nza n. 1 9 91 / 16/ 20 2 1 emessa d a l la CTR Lombard ia in data 27/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro concernente l’anno 2007, con il quale l’Ufficio aveva riqualificato come atto di cessione d’azienda un trasferimento di quote sociali, applicando, in luogo della tassa fissa, quella proporzionale del 3% sul prezzo stabilito tra le parti, determinando, per l’effetto, un’imposta di euro 95.232,09. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, evidenziando che nel caso di specie l’intenzione effettiva delle parti era quella di trasferire non un pacchetto azionario, ma un ramo d’azienda. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, rilevando che le leggi di bilancio del 2017 e del 2018, fornendone una interpretazione autentica e, quindi, con efficacia retroattiva, avevano riformulato l’art. 20 Tuir, stabilendo che non fosse più possibile disattendere la formalità dell’atto, attribuendogli un significato ed uno scopo differenti da quelli fatti propri dalle parole, sicchè una cessione di quote non poteva essere intesa come trasferimento d’azienda. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione apparente, con “violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.”, nonché “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi la CTR limitata a svolgere, in ordine all’ipotesi di contestazione di abuso del diritto, generiche considerazioni, del tutto ipotetiche. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2 d.lgs. n. 546/1992, 20 e 53 bis d.P.R. n. 131/1986 e 10 bis l. n. 212/2000”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sui presupposti di imposta “dal momento che sia dall’avviso di liquidazione che dall’attività endoprocedimentale scaturivano gli elementi tesi a dimostrare la natura abusiva dell’operazione”. 3. Va preliminarmente osservato che, con nota inoltrata per via telematica il 7 giugno 2023, la società contribuente ha dato atto di aver depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della l. n. 197/2022; la nota è corredata da copia dell’istanza di definizione e dall’attestazione del versamento, in corso di causa, dell’importo dovuto. L’Amministrazione nulla ha dedotto a fronte del deposito telematico dell’istanza e della relativa documentazione. In applicazione dell’art. 1, comma 198, della medesima legge, ove è stabilito che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». Va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese, in ossequio alla medesima previsione, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio.Cosìdeciso in R