CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17287/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dell'Orologio 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MbC redit Solution s Spa ( [OSCURATO:PERSONA] ), in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1297/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo la dichiarazione di nullità della fideiussione rilasciata in data 5 ottobre 2012 sul presupposto della apertura di credito convenuta in data 25 settembre 2012, l’accertamento della illegittimità della revoca degli affidamenti concessi alla società debitrice principale, disposta con l’intimazione di data 30 novembre 2012 e motivata con l’indicazione dell’entità dello scoperto, nonché l’accertamento della inesistenza di debiti della società nei confronti della convenuta, oltre il risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’Urbani. Con sentenza di data 27 marzo 2019 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, con riferimento alla fideiussione prevista per l’adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal fido del valore di Euro 200.000,00, che si trattava di fideiussione non in violazione dell’art. 1938 cod. civ. perché riferita ad obbligazioni future, ma derivanti da un preciso rapporto bancario per il quale risultava fissato un limite quantitativo. Aggiunse che, a fronte delle risultanze documentali relative ai contratti per i quali era stata emessa l’intimazione del 30 novembre 2012, della produzione degli estratti conto attestanti il saldo negativo e dei contratti di affidamento con l’indicazione delle scadenze, spettava all’attore, che aveva proposto l’azione di accertamento negativo, provare che lo scoperto di conto non era riferibile alle garanzie prestate e/o che era frutto di prassi contrattuali illegittime. Precisò al riguardo che l’appellante aveva avuto tutte le possibilità di attivarsi per tempo per procurarsi la prova documentale della domanda, in particolare ottenendo copia dei contratti, essendo stato egli socio e componente del consiglio di amministrazione della società fino al 9 novembre 2012 e potendo comunque esercitare le prerogative di fideiussore, e che, in mancanza della produzione documentale necessaria sull’invalidità di alcune clausole relative agli addebiti in conto, le istanze di ordine di esibizione apparivano esplorative. Osservò ancora, quanto alla denunciata contrarietà a buona fede del comportamento della banca in relazione alla disposta revoca dei quattro affidamenti, due dei quali in scadenza lo stesso giorno dell’intimazione (30 novembre 2012), che non era ingiustificato che la banca avesse revocato anche gli altri due affidamenti, proprio in ragione del mancato rientro degli affidamenti in scadenza, e che l’Urbani, a conoscenza della situazione dei conti correnti in qualità di socio e amministratore, non aveva motivo di confidare in una proroga degli affidamenti. Aggiunse che la banca era stata verosimilmente indotta ad attivarsi il giorno stesso della scadenza dei fidi, senza attendere oltre, a causa dei seguenti gravi segnali di allarme giunti nel novembre 2012: protesti levati con riguardo ad assegni della cliente, un pignoramento presso terzi notificato alla stessa Unicredit, il disconoscimento di una fattura da parte di un cliente ceduto, trasferimenti immobiliari effettuati dai garanti in modo da spogliarsi dei beni in pregiudizio dei creditori. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1938 cod. civ. e della legge n. 154 del 1992. Osserva il ricorrente, che essendo il fido per il quale è stata concessa la fideiussione utilizzabile mediante anticipo fatture e anticipo foglio sfb, la banca ha esteso la fideiussione al rapporto di conto corrente e non all’affidamento per il fido promiscuo e che il fido per il quale è stata prestata la garanzia non è mai stato concesso. Aggiunge che l’indicazione “200.000” non delimita l’obbligazione del garante perché la garanzia è estesa a qualsiasi obbligazione. Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha ritenuto che la fideiussione prestata per qualsiasi obbligazione derivante dall’affidamento concesso per Euro 200.000,00 contenga la previsione dell’importo massimo garantito, secondo quanto previsto dall’art.1938 cod. civ.. L’esistenza della previsione dell’importo massimo garantito costituisce un giudizio di fatto in ordine al contenuto contrattuale che il ricorrente impugna, in modo inammissibile, sotto il profilo della confutazione dell’apprezzamento di merito della corte territoriale, e non mediante la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La censura è anche inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. e per difetto di specificità. Nel motivo vengono sovrapposti, senza che possa cogliersi la linea di distinzione, la denuncia di nullità della fideiussione per quanto da essa previsto e la circostanza che il rapporto garantito non avrebbe mai avuto attuazione. Quest’ultima costituisce una circostanza di fatto non oggetto di accertamento da parte del giudicedel merito e rispetto alla quale non si indica neanche specificatamente in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 la sede di ingresso nei gradi di merito. Non si comprende a quale scopo venga denunciata la mancata attuazione del rapporto garantito, postoche la nullità attiene al profilo genetico del regolamento contrattuale e non alle vicende dello svolgimento del rapporto, per di più relativo all’obbligazione principale e non a quella di cui si predica la nullità. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 119 T.U.B.. Osserva il ricorrente che la corte territoriale non ha considerato l’effetto di istanza di deposito dei documenti ai sensi dell’art. 119 T.U.B. derivante dall’atto di citazione, il quale concreta sostanzialmente tale istanza, e che il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato anche in corso di causa. Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata non nega che il diritto previsto dall’art. 119 T.U.B. possa essere esercitato in sede giudiziaria attraverso l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., secondo un determinato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 24181 del 2020, n. 3875 del 2019, n. 11554 del 2017; in senso difforme, nel senso che l’esercizio del diritto in sede giudiziale presuppone che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che quest’ultima senza giustificazione non abbia ottemperato, Cass. n. 24641 del 2021 e n. 23861 del 2022). La censura mira quindi ad affermare un principio di diritto che la corte territoriale non nega. Ciò che il giudice di appello ha affermato è che, a fronte del fatto che risulta pienamente documentato in atti, anche mediante gli estratti conto attestanti il saldo negativo, il buon diritto della banca, l’istanza proposta ai sensi dell’art. 210 appare generica e meramente esplorativa. Evidentemente per il giudice del merito la presenza già in atti della documentazione relativa al rapporto garantito comportava che l’istanza di esibizione avesse uno specifico contenuto, che nella specie è stato ritenuto mancante. Tale ratio decidendi non è stata impugnata con il motivo in esame, da cui la non decisività della censura, peraltro priva di oggetto effettivo, come si è rilevato, alla lucedell’indirizzo interpretativo soggiacente la decisione di merito.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. Osserva la parte ricorrente che il giudice del merito ha scorrettamente gravato il fideiussore, terzo rispetto al rapporto principale, dell’onere di provare l’infondatezza della pretesa della banca contenuta nell’intimazione di revoca degli affidamenti, spettando anche in presenza di domanda di accertamento negativo l’onere del creditore di provare il diritto fatto valere. Il motivo è infondato. Il giudice del merito ha accollato al fideiussore l’onere della prova della non riferibilità dello scoperto di conto alle garanzie prestate e/o della dipendenza dello scoperto da prassi contrattuali illegittime, dopo avere accertato che la banca, mediante la produzione documentale in atti, aveva provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere. Al cospetto della prova del credito spettava dunque al fideiussore provare il fatto impeditivo o della estraneità del credito alla fideiussione prestata o della invalidità dei patti a fondamento del credito, secondo quanto rilevato dal giudice del merito. Onerando il fideiussore della prova del fatto impeditivo, onere nella specie ritenuto non assolto sulla base del giudizio riservato al giudice del merito, il giudice di appello non ha violato la regola sull’onere della prova. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Osserva il ricorrente, con riferimento alla comunicazione di data 30novembre 2021, che il fatto che l’Urbani fosse al corrente della situazione contabile della debitrice principale non sposta la responsabilità della banca, la quale nell’accordare la fideiussione non poteva, pena la violazione del canone di buona fede, fare affidamento esclusivamente sul patrimonio del garante a fronte della manifesta incapienza del patrimonio dell’obbligato principale, sul punto richiamando Cass. n.6414 del 1998. Aggiunge che la violazione del canone di buona fede comporta la liberazionedel garante in base all’art. 1956 cod. civ.. Il motivo è inammissibile. Il giudice del merito ha ritenuto non contrario a buona fede il recesso della banca dagli affidamenti, sia per quelli in scadenza il medesimo giorno del recesso, sia per quelli non ancora scaduti. La censura, benché prenda le mosse dalla comunicazione del recesso, non verte, in realtà, sulla contrarietà a buona fede del recesso, ma sulla violazione della normativa di correttezza che si sarebbe verificata per avere la banca concesso il credito facendo affidamento esclusivamente sul patrimonio del fideiussore a fronte della manifesta incapienza del patrimonio della debitrice principale. Aggiunge il ricorrente che tale condotta dovrebbe comportare la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956. Va premesso che Cass. n. 6414 del 1998, richiamata nel motivo in esame, concerneva un’ipotesi di fideiussione omnibus e sottolineava, fra l’altro, che una banca garantita da una siffatta fideiussione ha il dovere di buona fede di non concedere il credito in presenza della prevedibile inadempienza del debitore e facendo affidamento solo sulla responsabilità del debitore. Una tale identificazione del dovere di correttezza è imposta dalla necessità di fissare dei limiti di legittimità per una fideiussione per obbligazioni future priva dell’importo massimo garantito. La fideiussione per cui è causa contiene, alla luce del giudizio di fatto del giudice del merito, la previsione dell’importo massimo garantito e dunque gli obblighi di buona fede andrebbero riparametrati su una siffatta fideiussione. Soccorre comunque la disciplina dell’art. 1956, per cui il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo la gravità delle condizioni patrimoniali di costui.Al riguardo vanno fatto le seguenti osservazioni. In primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente non ha specificatamente indicato se, ed in quale sede del giudizio di merito, sia stata dedotta come fatto costitutivo della domanda non solo l’illegittimità della revoca degli affidamenti per contrarietà a buona fede, su cui verte la ratio decidendi della sentenza impugnata in risposta al terzo motivo di appello, ma anche l’illegittimità dell’erogazione del credito facendo esclusivo affidamento sul patrimonio del fideiussore. In secondo luogo, è lo stesso ricorrente, in sede di sommaria esposizione dei fatti, ad affermare che la fideiussione è stata prestata in data 5 ottobre 2012 sul presupposto che la banca concedesse il credito convenuto in data 25 settembre 2012. Dunque, alla stregua di quanto affermato dal medesimo ricorrente, la fideiussione è stata prestata proprio sulla base dello specifico credito che la banca avrebbe dovuto fare alla debitrice principale. Alla luce di tale rilievo non si comprende quale sia lo scopo della censura, che risulta così affetta, oltre che da inammissibilità per la rilevata violazione dell’onere processuale di cui all’art. 366 n. 6, anche da mancanza di specificità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dareatto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M.Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da