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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 36066/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 163-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il30/06/2021; Ric. 2022 n. 00163 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 380 del 30.6.2021, la Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame di Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli aumenti periodici di anzianità;ha accertato il diritto del lavoratore all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale;ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto;

2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato;

3. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

4. la parte ricorrente ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.”, limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa,e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi;

5. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese; Ric. 2022 n. 00163 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3-

6. la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quintomotivo di ricorso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v.

Cass. n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata);

2. il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), ed esposto al metus a fronte del datore di lavoro, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro.

3. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come Ric. 2022 n. 00163 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf.

Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass.n. 30958 del 2022);

4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.

SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.

SS.UU. n. 11747 del 2019); Ric. 2022 n. 00163 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -5-

5. complessivamente va rigettato il ricorso e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore del controricorrente dichiaratosi anticipatario;

6. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022;

7. nella presente causa che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v.

Cass.

SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass.

SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso;

8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato antistatario.

Ric. 2022 n. 00163 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -6- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 163-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il30/06/2021; Ric. 2022 n. 00163 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 380 del 30.6.2021, la Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame di Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli aumenti periodici di anzianità;ha accertato il diritto del lavoratore all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale;ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto; 2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato; 3. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. 4. la parte ricorrente ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.”, limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa,e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi; 5. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese; Ric. 2022 n. 00163 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- 6. la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quintomotivo di ricorso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v. Cass. n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata); 2. il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), ed esposto al metus a fronte del datore di lavoro, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro. 3. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come Ric. 2022 n. 00163 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass.n. 30958 del 2022); 4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); Ric. 2022 n. 00163 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- 5. complessivamente va rigettato il ricorso e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore del controricorrente dichiaratosi anticipatario; 6. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; 7. nella presente causa che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso; 8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato antistatario. Ric. 2022 n. 00163 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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