Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03077/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 424/15/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania,pubblicata il 18 gennaio 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento sintetico, basato su redditi accertati in € 64.294,00 per il 2008, a fronte di quanto dichiarato (€ 28.742,00).

La CTP respingeva il ricorso e la contribuente ricorreva alla CTR che accoglieva in parte, nel merito, il ricorso, riducendo il reddito a € 41.482,00. [OSCURATO:PERSONA]:tributi contribuente, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia resiste a mezzo di mero atto di costituzione non depositato nei termini.

Ragioni della decisione 1.Col primo mezzo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per motivazione incompleta, contraddittoria e apparente.

1.1. Dei vizi citati l’unico che abbia riscontro normativo è quello della motivazione apparente, ma nella specie tale vizio non è riscontrabile, visto che la pronuncia, pur succintamente , motiva in ordine alla rejezione della questione inerente al difetto di delega in capo al funzionario che sottoscrisse l’avviso di accertamento, avendo ritenuto la CTR la validità dell’atto in quanto ha ritenuto che la delega stessa costituisca atto interno e pertanto non sindacabile dal giudice.

Anche nel merito i giudici d’appello hanno esaminato le difese e ritenuto le stesse parzialmente fondate condividendo le “analitiche riduzioni” condivise anche dall’ufficio, facendo riferimento a quanto ricavabile dal procedimento di accertamento con adesione, pertanto un elemento ben conosciuto dalla contribuente.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156, cod. proc. civ., 42, d.p.r. n. 600/1973, 17 e 52, d.lgs. n. 165/2001, per aver ritenuto la CTRla valenza interna della delega, soprattutto in relazione alla asserita non rispondenza del concetto di delega di firma all’ordinamento vigente, e nel merito per “l’assurdità e l’abnormità del calcolo sintetico…”.

2.1. Il motivo, prima ancora che infondato, rispondendo la distinzione fra delega di firma e delega di funzioni ad una nozione amministrativistica pienamente recepita dall’ordinamento e fatta propria da numerose pronunce anche di questa Suprema Corte (cfr. ex plurimis, Cass. 29/03/2019, n.8814), è inammissibile sia per essere caratterizzato da indebita commistione di questioni tra loro differenti, sia perché, con riferimento alle questioni attinenti al merito, si limita a generiche doglianzeprive di specifico contenuto.

3. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione allegata per giustificare gli elementi-indice.

3.1. Anche tale motivo è infondato.

Infatti non solo i giudici d’appello erano ben consci della documentazione descritta dal ricorrente, dal momento che a pag. 1 si fa riferimento alla dimostrazione analitica che il ricorrente stesso ritiene di aver fatto recato circa l’erroneità del risultato dell’ufficio, ma, soprattutto nella parte motiva, la CTR tiene conto espressamente delle “eccezioni in merito alla ricostruzione sintetica del reddito”, reputando poi di condividere e fare proprie quelle riscontrate dall’ufficio in sede di procedimento di accertamento con adesione.

4. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese non avendol’Amministrazione svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 424/15/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania,pubblicata il 18 gennaio 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento sintetico, basato su redditi accertati in € 64.294,00 per il 2008, a fronte di quanto dichiarato (€ 28.742,00). La CTP respingeva il ricorso e la contribuente ricorreva alla CTR che accoglieva in parte, nel merito, il ricorso, riducendo il reddito a € 41.482,00. [OSCURATO:PERSONA]:tributi contribuente, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di mero atto di costituzione non depositato nei termini. Ragioni della decisione 1.Col primo mezzo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per motivazione incompleta, contraddittoria e apparente. 1.1. Dei vizi citati l’unico che abbia riscontro normativo è quello della motivazione apparente, ma nella specie tale vizio non è riscontrabile, visto che la pronuncia, pur succintamente , motiva in ordine alla rejezione della questione inerente al difetto di delega in capo al funzionario che sottoscrisse l’avviso di accertamento, avendo ritenuto la CTR la validità dell’atto in quanto ha ritenuto che la delega stessa costituisca atto interno e pertanto non sindacabile dal giudice. Anche nel merito i giudici d’appello hanno esaminato le difese e ritenuto le stesse parzialmente fondate condividendo le “analitiche riduzioni” condivise anche dall’ufficio, facendo riferimento a quanto ricavabile dal procedimento di accertamento con adesione, pertanto un elemento ben conosciuto dalla contribuente. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156, cod. proc. civ., 42, d.p.r. n. 600/1973, 17 e 52, d.lgs. n. 165/2001, per aver ritenuto la CTRla valenza interna della delega, soprattutto in relazione alla asserita non rispondenza del concetto di delega di firma all’ordinamento vigente, e nel merito per “l’assurdità e l’abnormità del calcolo sintetico…”. 2.1. Il motivo, prima ancora che infondato, rispondendo la distinzione fra delega di firma e delega di funzioni ad una nozione amministrativistica pienamente recepita dall’ordinamento e fatta propria da numerose pronunce anche di questa Suprema Corte (cfr. ex plurimis, Cass. 29/03/2019, n.8814), è inammissibile sia per essere caratterizzato da indebita commistione di questioni tra loro differenti, sia perché, con riferimento alle questioni attinenti al merito, si limita a generiche doglianzeprive di specifico contenuto. 3. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione allegata per giustificare gli elementi-indice. 3.1. Anche tale motivo è infondato. Infatti non solo i giudici d’appello erano ben consci della documentazione descritta dal ricorrente, dal momento che a pag. 1 si fa riferimento alla dimostrazione analitica che il ricorrente stesso ritiene di aver fatto recato circa l’erroneità del risultato dell’ufficio, ma, soprattutto nella parte motiva, la CTR tiene conto espressamente delle “eccezioni in merito alla ricostruzione sintetica del reddito”, reputando poi di condividere e fare proprie quelle riscontrate dall’ufficio in sede di procedimento di accertamento con adesione. 4. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese non avendol’Amministrazione svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 03077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris