CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 21041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 luglio 2024, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 14 novembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non ricompresa nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua genericità. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025