CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 11895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
53-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e'‘.\s quale erede universale con beneficio d'inventario del marito e padre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -avverso la sentenza n. 2904/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il loro figlio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarati simulati, ovvero in subordine inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., due atti di compravendita nelle date dell'8 febbraio e del 27 marzo 2008 coi quali i coniugi convenuti avevano ceduto al loro figlio [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di una serie di immobili. A sostegno della domanda la parte attrice espose, tra l'altro, che i coniugi convenuti avevano rilasciato, in data 31 luglio 2007, una fideiussione in favore della Banca per le obbligazioni della società [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultima risultava esposta per la somma di euro 587.000. Si costituirono in giudizio i convenuti„ chiedendo il rigetto della domanda. Nel giudizio intervenne la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, associandosi alle domande della [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale accolse la domanda principale di simulazione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio di appello è stato dichiarato interrotto a causa della morte dell'appellato contumace [OSCURATO:PERSONA]. Indi, riassunto il giudizio dagli appellanti, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 17 ottobre 2019, in riforma della decisione di primo grado, ha Ric. 2019 n. 38053 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2-rigettato la domanda di simulazione ed ha accolto quella di revocatoria, dichiarando inefficaci nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], successore nel credito della [OSCURATO:PERSONA], i due atti di compravendita suindicati, compensando le spese dei due gradi di giudizio per la reciproca soccombenza. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la domanda di simulazione doveva essere rigettata, in quanto gli appellanti avevano dimostrato che gli atti di compravendita erano autentici, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un mutuo di euro 260.000 proprio allo scopo di acquistare gli immobili in oggetto; e vi era quietanza notarile in data 12 gennaio 2009 dalla quale risultava che detta somma era stata versata ai genitori venditori tramite due assegni. Ciò premesso, la Corte di merito ha ritenuto fondata la domanda di revocatoria. Ha innanzitutto osservato la Corte che tale domanda era esaminabile perché, anche se non riportata nelle conclusioni della prima comparsa di risposta della parte appellata, essa era stata riproposta nel corpo della medesima e nelle conclusioni depositate nella fase successiva alla riassunzione. Dovevano poi ritenersi dimostrate tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della relativa domanda, perché la vendita dei beni aveva comunque indebolito la garanzia patrimoniale del creditore; i debitori erano perfettamente a conoscenza del debito verso la banca e della trasformazione peggiorativa del loro patrimonio, così come doveva esserne consapevole anche l'acquirente, in considerazione dello stretto vincolo di parentela che c'è tra genitori e figlio. Quanto, poi, all'assunto dei debitori secondo cui il denaro ottenuto dalle vendite dei beni era stato utilizzato per ridurre il debito verso la Banca, la sentenza ha rilevato che detta circostanza era stata dedotta in modo generico e privo «di qualsiasi supporto probatorio». Ric. 2019 n. 38053 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3-3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di cui in epigrafe, con unico atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso la doValue s.p.a. in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. :375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per essere la sentenza viziata da ultrapetizione, avendo la stessa esaminato la domanda di revocatoria che non era stata riproposta in grado di appello. Osservano i ricorrenti che la doBank s.p.a, nel costituirsi in grado di appello in riassunzione, si era riportata alla precedente comparsa di costituzione, nella quale la domanda di revocatoria non era stata proposta. Per cui la Corte d'appello avrebbe deciso violando i limiti del rapporto tra chiesto e pronunciato. 1.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha chiarito che la domanda di revocatoria, benché non formalmente riproposta nelle conclusioni della prima comparsa di risposta, era comunque chiaramente desumibile dal contesto della comparsa stessa; e che in sede di riassunzione la domanda era stata anche formalmente inserita nelle conclusioni. In conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite dall'accoglimento della domanda principale (in questo caso la simulazione), debbono essere riproposte in sede di appello, senza Ric. 2019 n. 38053 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4-necessità di appello incidentale (v. la sentenza 12 maggio 2017, n. 11799) e senza uno specifico vincolo di forma. È stato anche affermato che l'appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione (sentenze 14 aprile 2015, n. 7457, e 3 luglio 2020, n. 13721). Dagli atti di causa risulta che l'[OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in appello con l'originaria comparsa di risposta, dopo aver ripreso la questione della simulazione, ha anche rilevato (v. pp. 16 e ss.) che la sentenza di primo grado non aveva in alcun modo affrontato il tema della revocatoria, per cui su questo punto non vi era alcuna decisione da impugnare. Tuttavia, ha proseguito la Banca, in quella sede dovevano essere ribadite le argomentazioni che avrebbero potuto essere poste «a fondamento di un'eventuale pronuncia di revocatoria degli atti di compravendita per cui è causa». Ne consegue che, pur non essendo stato chiesto raccoglimento della domanda di revocatoria nelle conclusioni contenute nella comparsa di risposta — precisazione che è poi contenuta nella comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della riassunzione — deve affermarsi che il tenore dell'atto sia più che idoneo a far ritenere che tale domanda fu correttamente e tempestivamente riproposta. Il lamentato vizio di ultrapetizione, pertanto, non sussiste. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa Ric. 2019 n. 38053 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -5-applicazione degli artt. 2901 cod. civ., sul rilievo che non sussistevano, nel caso di specie, le condizioni per accogliere la domanda di revocatoria. Osservano i ricorrenti che la legge vieta di assoggettare a revocatoria il pagamento di un debito scaduto; nella specie, la stessa Banca creditrice avrebbe dato atto che in data 15 marzo 2008 era stato compiuto dai debitori un versamento in riduzione dell'esposizione debitoria. La seconda fideiussione, rilasciata in data 30 maggio 2008 — e quindi in un momento successivo alla stipulazione dei due atti oggetto di revocatoria — era per la somma di euro 80.000, quindi minore rispetto alla prima fideiussione. Poiché gli atti dispositivi sono successivi a tale seconda fideiussione, i ricorrenti sostengono che doveva essere dimostrata anche la partecipati° fraudis da parte del terzo acquirente, trattandosi di atti dispositivi antecedenti il sorgere del credito. 2.1. Il motivo non è fondato per una serie di convergenti ragioni. Rileva il Collegio, innanzitutto, che la censura non supera la motivazione della sentenza là dove essa afferma che era rimasta del tutto sfornita di prova l'affermazione che le somme frutto delle vendite in questione erano state versate in adempimento (parziale) del debito scaduto. La sentenza dà atto, infatti, che il versamento dei due assegni ebbe luogo, in favore dei coniugi Venturi, solo il 12 gennaio 2009, mentre la riduzione del credito cui fa riferimento il ricorso si colloca in un momento antecedente (2008). In secondo luogo, ai fini della anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi, ciò che conta è la prima fideiussione, che risale al 2007 cioè ad un momento antecedente le due vendite; per cui ne risulta infondata la censura circa la presunta anteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito. Ric. 2019 n. 38053 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -6-Il tutto non senza trascurare che il motivo in esame fa riferimento ad una serie di pagamenti senza indicare se e dove i relativi atti siano stati messi a disposizione di questa Corte, per cui sussiste anche un vizio di non autosufficienza del motivo stesso. 3. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P P.Q.M