CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 03857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10583-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 10876 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il suo reddito di partecipazione al 25% nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in conseguenza dell’accertamento eseguito nei confronti di quest’ultima (che aveva escluso la deducibilità di costi correlati a operazioni oggettivamente inesistenti); a seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP di Caserta, il contribuente propose appello dinanzi alla CTRdella Campania, che, con la sentenza in questa sede impugnata, lo accolse, in considerazione del fatto che, nella stessa data, aveva accolto l’appello della società, annullando l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato; l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattromotivi; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.; con ordinanza interlocutoria depositata il 20/07/2017, la Sesta Sezione civile di questa Corte rinviò il procedimento alla Sezione Tributaria, per l’eventuale riunione con i procedimenti nn. 2668/2016, 2671/2016 e 2672/2016; Considerato che: in data 18/01/2023 il controricorrente ha depositato istanza ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiedendo la sospensione del giudizio; sussistono i presupposti previsti dalla legge; P.Q.M. Sospende il processo fino al 10/07/2023 e rinvia a nuovo ruolo. Co