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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46782/2021

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 17 gennaio 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2014, con la quale Luigi RUSSO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., così qualificati i fatti al medesimo originariamente ascritti sub a) ai sensi dell'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 cod. pen., con le statuizioni accessorie e la confisca del 100% delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché delle quote, intestate all'imputato, pari al 25% della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..

1.1. Secondo le conformi sentenze di merito, l'imputato, in qualità di gestore dell'hotel Flag e proprietario del locale notturno [OSCURATO:PERSONA], aveva volontariamente messo a disposizione dell'associazione del clan dei casalesi, di cui facevano parte il fratello Ferdinando RUSSO ed il cognato Jhon [OSCURATO:PERSONA], le strutture ricettive nella sua disponibilità, consentendo che all'interno del [OSCURATO:PERSONA] si svolgessero riunioni e incontri tra gli associati e fornendo ai latitanti Letizia e Spagnuolo rifugio e accoglienza presso la struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA].

Un ulteriore segmento della condotta riguarda le informazioni riservate fornite dall'imputato agli associati del predetto clan, prestando così un contributo, qualificato in termini di concorso nel reato associativo, al mantenimento o al consolidamento dell'associazione.

In particolare, l'imputato aveva consapevolmente e costantemente prestato attività di assistenza e di supporto logistico, fornendo nel tempo e con continuità ai numerosi latitanti dell'organizzazione criminosa, tra cui i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il concreto e stabile apporto per far fronte alle giornaliere necessità personali ed operative delinquenziali, ospitandoli in tempi diversi presso la propria struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA] senza che venisse eseguita la obbligatoria registrazione e, in tal modo, assicurando un luogo sicuro; consentendo loro di utilizzare il parcheggio antistante la sua abitazione, nascosto e poco controllato dalle forze dell'ordine, e le strutture sportive adiacenti per incontrarsi sia con gli altri affiliati al clan dei casalesi, per concordare le strategie da eseguire per le attività illecite da compiere, sia con gli imprenditori a cui volgere le richieste estorsive; contattando agenti della polizia stradale con i quali aveva un rapporto stabile per acquisire informazioni sulle targhe e le intestazioni delle autovetture avvistate e ritenute sospette dal gruppo di latitanti che ospitava; provvedendo, di concerto con [OSCURATO:PERSONA], alla vendita delle autovetture utilizzate, nel periodo della sua latitanza, anche per commettere delitti e formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA], altro affiliato al clan dei casalesi nonché suo cognato, così impedendo la tracciabilità dei veicoli e l'individuazione degli stessi come serventi i trasferimenti del SETOLA durante la latitanza.

Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato, invece, assolto dal reato di cui all'art. 12 quinquies della L. n. 356/1992, contestato ai capi C), D), F), G), H), I) e L).1.2.

E' stata disposta a carico del Russo la confisca ex art. 12-sexies

I. 356/1992, ora 240-bis cod. pen. del 100% delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché delle quote, intestate all'imputato, pari al 25% della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in assenza della dimostrazione di fonti lecite atte a giustificare le predette partecipazioni.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, per essere la Corte territoriale incorsa nel medesimo error in iudicando della sentenza di primo grado in riferimento agli elementi costitutivi del ritenuto concorso esterno in associazione mafiosa.

Con un primo punto, relativo alla ospitalità accordata, presso l'[OSCURATO:PERSONA], ai latitanti Spagnuolo e Letizia, evidenzia il ricorrente un insanabile profilo di contraddittorietà tra le sentenze di primo (ff.13-14 ) e di secondo grado (f.6), in quanto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Oreste SPAGNUOLO erano state chiare nell'indicare nel fratello dell'imputato, Ferdinando RUSSO, la persona che aveva consentito ai predetti latitanti accesso e riparo in tali strutture, sì da escludere la responsabilità penale del ricorrente, invece apoditticamente affermata in relazione alla mera contitolarità dell'albergo, disattendendo con motivazione apparente la tesi difensiva, volta alla dimostrazione dell'affitto d'azienda ai fratelli Ninno, che avevano gestito l'esercizio dal gennaio 2008 al luglio 2009 - e dunque nel periodo marzo-maggio 2008 nel quale i citati Spagnuolo e Letizia vi avevano soggiornato - come comprovato dalle dichiarazioni dei predetti.

Al riguardo, oltre a ritenere contraddittoriamente da un lato comprovato l'affitto d'azienda e, dall'altro, comunque accertata la perdurante gestione dell'imputato, la Corte territoriale ha altresì travisato le decisive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il medesimo aveva asserito di aver richiesto a [OSCURATO:PERSONA] come regolarsi sull'ospitalità dello Spagnuolo e del Letizia, ricevendo, in risposta, l'indicazione di determinarsi autonomamente "senza nessun obbligo di fare entrare nessuno", in tal guisa escludendo qualsivoglia ingerenza dell'imputato.

Apodittica e meramente ipotetica è, inoltre - ad avviso del ricorrente - l'affermazione secondo la quale l'affitto d'azienda non avrebbe, comunque, escluso "che il Russo conservasse il potere di far alloggiare persone da lui conosciute".Per altro verso, la perdurante presenza dell'imputato presso la citata struttura ricettiva è giustificata dal suo apporto manutentivo, mentre l'interesse mostrato per la regolarizzazione edilizia dell'immobile e la disponibilità a mostrare la struttura a potenziali acquirenti sono del tutto in linea con la titolarità della stessa e non incompatibili con la gestione esclusivamente ceduta ai Ninno.

Su quest'ultimo punto, peraltro, il ricorrente evidenzia come le conversazioni intercettate, riportate nella sentenza, da cui discenderebbe l'occasionale presenza del RUSSO preso l'[OSCURATO:PERSONA], sono avvenute nella primavera dell'anno 2009, ossia circa un anno dopo l'alloggio dei latitanti SPAGNUOLO e LETIZIA.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen..

Premessi gli elementi costitutivi del concorso esterno nel reato associativo e la funzione selettiva dell'accertamento del nesso causale, da accertarsi con giudizio ex ante, lamenta il ricorrente come il contributo del Russo sia stato ritenuto in via apodittica, impropriamente valorizzando: 1) la mera disponibilità prestata al fratello Ferdinando, riconducibile a millanteria, a svolgere accertamenti sugli intestatari di veicoli avvistati in prossimità della sua abitazione o segnalate come sospette dai latitanti ospitati, trattandosi, in ogni caso, di contributo privo di efficienza eziologica al mantenimento o al rafforzamento della consorteria, in quanto relativo alla acquisizione e propalazione di dati liberamente acquisibili mediante accesso a pubblici archivi; 2) l'utilizzazione del parcheggio antistante la propria abitazione e le strutture sportive adiacenti al fine di favorire incontri e riunioni tra gli associati, senza specificazione alcuna dell'oggetto di siffatti convegni, né del collegamento con un preesistente pactum sceleris, in contrasto con l'imputazione che, invece, aveva indicato la finalità di concordare le strategie criminali e con le dichiarazioni - chiaramente incentrate a delineare la disponibilità del ricorrente come coartata - rese dallo Spagnuolo, che aveva ivi collocato solo fugaci incontri, precisando come le riunioni di vertice avvenissero presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia, altresì, come ai predetti convegni avesse partecipato solo [OSCURATO:PERSONA], con conseguente affermazione della responsabilità del ricorrente solo per traslazione, mediante assimilazione probatoria di diverse posizioni ed in assenza di specifico approfondimento della condotta di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte della dimostrazione di una mera tolleranza e dell'occasionale presenza in loco, senza specificazione di alcun vantaggio perseguito dall'imputato, le conformi sentenze di merito hanno - ad avviso del ricorrente - reputato comprovato un contributo causale invece irrilevante e, in ogni caso, indotto da una sorta di necessità, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Per gli stessi motivi, non comprovato resta l'elemento soggettivo del reato, nei termini postulati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 12-sexies dl. n. 306/92 in relazione al rigetto della richiesta di revoca della confisca, per avere la Corte territoriale - nella condivisa premessa che le risorse impiegate derivassero da redditi leciti non dichiarati - obliterato il principio per cui la sproporzione tra redditi e impieghi può essere superata mediante dimostrazione di risorse derivanti da evasione fiscale, risultando dalla stessa sentenza impugnata come il denaro, utilizzato per l'acquisizione delle quote sottoposta ad ablazione, derivasse dalle lecite attività di gestione del complesso [OSCURATO:PERSONA] e della discoteca [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, risultano ingiustificatamente trascurati gli apporti resi dal consulente della difesa, che aveva affermato come le risorse impiegate per l'acquisto delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero inferiori rispetto agli incassi registrati, nel medesimo periodo, dall'imputato e dalla consorte nella gestione dell'[OSCURATO:PERSONA], come documentato dai relativi estratti conto, allegati all'atto d'appello.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 28 aprile 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo è fondato mentre il ricorso è, nel resto, inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

1.2. Nel quadro così delineato, la censura con la quale si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in punto di affermazione della responsabilità, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla concludenza delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Per ciascuno dei segmenti fattuali riferiti all'imputato, reputati nelle conformi sentenze di merito espressione di un contributo concorsuale rilevante al mantenimento ed al rafforzamento del clan dei casalesi, il ricorrente prospetta profili di contraddittorietà ed illogicità del costrutto motivazionale che si rivelano, invece, insussistenti.

1.3. In riferimento alla riconducibilità (anche) all'imputato della disponibilità prestata ad ospitare i latitanti Spagnuolo e Letizia presso l'hotel Flag, dove effettivamente i predetti dimorarono nel periodo marzo-maggio 2008, su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ravvisa profili di contraddittorietà tra l'affidamento in gestione a terzi della struttura e la ricostruzione di una forma di consenso prestata dall'imputato, ritenuto "reale gestore" dell'hotel; sennonchè dal testo della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha, in primis, condiviso il giudizio di inattendibilità delle fonti di prova deponenti per l'asserita stipula di un contratto di affitto di azienda in favore dei fratelli Ninno, non supportata da dati obiettivi, argomentando, altresì, come anche a voler ritenere effettivamente subentrati nella gestione i predetti, l'ospitalità dei due latitanti aveva dovuto ricevere l'assenso del titolare [OSCURATO:PERSONA], come peraltro confermato non solo da ulteriori elementi probatori - deponenti per la presenza in loco e la amministrazione straordinaria dell'immobile - ma dalle stesse dichiarazioni rese dal Ninno, che aveva affermato di aver riferito della presenza degli ospiti latitanti all'imputato, in tal modo dimostrando la prassi di tenere al corrente il gestore formale dei fatti inerenti i servizi alberghieri.

Trattasi di un percorso argomentativo che, nel rappresentare una duplice declinazione del dato probatorio, non evidenzia in alcuna sua parte il concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635): in via principale si è, difatti, esclusa la prova certa dell'effettiva cessione della gestione a terzi e, in via subordinata, si è comunque ritenuta l'inidoneità, in concreto, dell'affitto d'azienda ad escludere il consenso dell'imputato a favorire la latitanza dello Spagnuolo e del Letizia, implicando il soggiorno di questi in una struttura alberghiera l'adozione di tutta una serie di cautele che, ben lungi dall'essere esaurite dalla mera omissione della comunicazione delle generalità degli ospiti alla Questura, implicano, all'evidenza e secondo validate massime d'esperienza, tutta una serie di precauzioni quotidiane, delle quali sarebbe stata impossibile l'osservanza, per il tempo rilevante della permanenza, senza il consapevole apporto dell'imputato, comunque presente nella struttura e - come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], sia pure in una prospettiva a discarico - coinvolto anche nella gestione.

Per altro verso, inammissibilmente formulata si rivela la deduzione di travisamento delle dichiarazioni del Ninno, nella parte in cui il medesimo, nel giudizio di primo grado, ha affermato "...il nostro referente era Gino, chiamammo lui per chiedergli la situazione e lui ci ha sempre risposto che eravamo noi attualmente responsabili della struttura e dovevamo prendere le decisioni senza nessun obbligo di fare entrare nessuno": il travisamento della prova dichiarativa, invero, si configura solo quando sussista la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione - come invece preteso dal ricorrente - del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Riguardata sotto il versante dell'illogicità, la stessa deduzione è manifestamente infondata, non evidenziando la valutazione della predetta deposizione alcuna frattura logica evidente (nei termini di cui Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105) tra la premessa, ovvero l'essere l'imputato referente dei (pretesi) affittuari, e le conseguenze che ne sono state tratte riguardo il coinvolgimento del medesimo nell'effettiva gestione.

In ogni caso, la doppia motivazione sopra richiamata, e la natura concessiva dell'apparato argomentativo svolto, in via subordinata, anche a voler reputare incontroversa la cessione ai fratelli Ninno, esclude ex se il connotato di decisività della prova asseritamente travisata, in quanto comunque inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio, svolto nell'ambito di una piattaforma ben più ampia del brano di testimonianza censurato, tale da radicare in ogni caso l'assidua frequentazione della struttura da parte del suo amministratore formale.

Nel resto, le deduzioni che mirano a circoscrivere l'ingestione del Russo agli aspetti manutentivi e ad iniziative involgenti la straordinaria amministrazione dell'immobile costituiscono mera rilettura minimalista dell'esito della prova, e non implicano alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, censurabile nella presente sede di legittimità.

2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile. 2.1 Sebbene rubricato sub specie di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett.

B) cod. proc. pen., il motivo svolge doglianze che, nel censurare la valutazione probatoria dei segmenti fattuali reputati indicativi della condotta di partecipazione esterna, ne propongono una soggettiva riedizione e finiscono per richiederne, impropriamente, la rivalutazione in questa sede.

Quanto all'offerta di identificazione degli intestatari di autoveicoli per mezzo di dipendenti della discoteca [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente - oltre ad assumere l'inidoneità della mera promessa ad integrare la condotta tipica, su cui ci si soffermerà infra - denuncia il travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, in tal guisa esorbitando esplicitamente dalla censura così come intitolata; del tutto versata in fatto è la deduzione afferente il segmento relativo alla "messa a disposizione del parcheggio dell'abitazione e del locale [OSCURATO:PERSONA]", soffermandosi il ricorso sulla durata degli incontri, sul contenuto dei relativi argomenti di conversazione e sul significato da attribuire alla presenza del ricorrente; isolatamente valorizzato un mero passaggio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Spagnuolo riguardo il "soggettivo inquadramento" di [OSCURATO:PERSONA] (...non posso collocarlo come un simpatizzante o un fiancheggiatore...lo posso classificare come fratello di [OSCURATO:PERSONA]...) ed i sentimenti (malincuore, per forza maggiore) al medesimo attributi dal dichiarante nella prestazione di un contributo comunque reso (...ci dava ospitalità...); enfatizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Amatrudi, nella parte in cui il medesimo ha affermato di accedere in un luogo, rimasto imprecisato nel ricorso, aprendo direttamente il cancello, senza tuttavia contestare il punto della sentenza che al medesimo dichiarante riconduce la disponibilità accordata per incontri riservati con gli affiliati.

Trattasi di deduzioni reiterative dell'appello oltre che, all'evidenza, rivalutative, e che non si confrontano con la sentenza impugnata che, ponendosi in rapporto di analitica confutazione rispetto alle censure proposte con il gravame, ha ravvisato la prestazione di un contributo concorsuale all'associazione mafiosa dei casalesi attraverso la multiforme disponibilità mostrata dall'imputato.

Risultano, al riguardo, valorizzati - oltre all'ospitalità assicurata ai latitanti Spagnuolo e Letizia - la messa a disposizione di siti appartati, anche mentre uno dei locali era sottoposto a sequestro, per lo svolgimento di incontri e colloqui tra soggetti la cui qualità di associati era ben nota al ricorrente, tanto da rendere altrettanto certi i relativi argomenti di discussione, tali da rendere necessario il consesso dei colloquianti in ambiente protetto.

La concludenza dei predetti elementi, fondati su fonti di prova richiamate (dichiarazioni dei collaboratori Spagnuolo, Candiano e Amatrudi; riscontri di PG e intercettazioni telefoniche), ampiamente disaminate nella sentenza di primo grado e rimaste solo parzialmente contestate nel ricorso, è stata posta, nella sentenza del Tribunale e con valutazione finanche minimalista, a fondamento della riqualificazione del fatto in termini di concorso eventuale nel reato associativo, ed è stata confermata dalla Corte territoriale facendo corretta applicazione - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - dei principi enunciati da questa Corte regolatrice in riferimento alla prova degli elementi costitutivi del reato.

2.2. Nell'elaborazione ermeneutica di questa Corte, da ultimo organicamente ricostruita da Sez.

Un.

N. 36958 del 27 maggio 2021, Modafferi, ed anche da Sez.

Un. n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione), gli elementi distintivi del concorso eventuale nel reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. trovano definizione, per comparazione e specificazione, rimarcando le differenze rispetto alla condotta di partecipazione, sulla quale si innesta il modello di imputazione plurisoggettiva delineato dall'art. 110 cod. pen..

E' proprio la norma estensiva della responsabilità appena richiamata, alle condizioni dalla medesima previste, a conferire rilevanza penale a condotte agevolative atipiche e non strutturali, rispetto alle quali l'attitudine causale alla conservazione ed al rafforzamento del sodalizio del contributo individuale ed il dolo generico svolgono funzione selettiva e tipizzante.

Va, al riguardo, appena rilevato - nel solco dell'elaborazione progressiva della più autorevole giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386, Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 20290; Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 22418, Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671) - come nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno sia di tipo qualitativo (Sez. 2, n.34147 del 30/04/2015, P.G in proc.

Agostino, Rv. 264625) e risieda nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della "affectio societatis", laddove il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente (ex multis Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458; Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356; Sez. 5, n.30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n.49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112).

Nella delineata prospettiva, risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770) e, dunque, presti la propria attività nell'interesse di esso, non richiedendosi la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione ed assumendo, invece, rilievo la mera messa a disposizione dei sodali del proprio contributo, ove lo stesso sia idoneo a consolidare e rafforzare le capacità operative dell'organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841).

Sotto l'ultimo profilo evocato, è necessario che il contributo dell'extraneus esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178).

In riferimento, infine, all'elemento soggettivo, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ED.S.

SOC. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276768).

2.3. Nel quadro così delineato, le censure svolte nel secondo motivo non si confrontano né con la qualità del contributo prestato dal Russo, tale da esprimere la richiesta attitudine causale, né con la ricostruzione dell'elemento soggettivo resa nelle sentenze di merito.

Quanto al primo profilo, l'assicurazione di un habitat protetto ai latitanti Spagnuolo e Letizia, ospitandoli in clandestinità, e a noti esponenti di spicco del clan dei casalesi, riservando loro aree appartate destinate a plurimi consessi dispiega, per la caratura dei beneficiari e nel peculiare contesto del clan Setola, indubbia rilevanza eziologica sul mantenimento dell'associazione, in una fase peraltro di criticità, mentre le censure svolte sul punto si rivelano del tutto aspecifiche, nella misura in cui, riducendo la condotta a mera "messa a disposizione", stigmatizzano la mancata dimostrazione dei temi trattati nelle riunioni di vertice o riducono la presenza fisica dell'imputato a mero spettatore occasionale.

Allo stesso modo, l'identità ed il ruolo associativo svolto dai destinatari dell'ospitalità e della disponibilità del Russo fondano, secondo validate massime di esperienza, la consapevolezza e volontà del predetto di apportare, attraverso la protezione di latitanti e la salvaguardia di summit, un contributo, conservativo e di rafforzamento, al clan, integrando il dolo concorsuale diretto.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ruolo attribuito al ricorrente risulta riduttivamente apprezzato nel ricorso, delineandosi invece nella forma di una disponibilità, non occasionale e sporadica, effettivamente assicurata alle richieste degli esponenti del clan.

Nei termini indicati, la motivazione dell'impugnata sentenza s'appalesa perfettamente aderente alla posizione individuale del ricorrente, ed anzi spiccatamente personalizzata, senza alcuna trasposizione sul medesimo del ruolo associativo invece accertato a carico del fratello Ferdinando e di altri familiari, e senza che siffatti legami abbia introdotto semplificazioni probatorie; anzi, il radicamento della fattispecie concreta nell'ambito di relazioni anche familiari, idonee esse stesse a rafforzare la pericolosità del vincolo associativo (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184), ed il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non a causa delle numerose attività commerciali allo stesso riferibili, rendono non pertinente il richiamo, evocato nel ricorso, alla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683) in tema di imprenditore colluso ed alla tematica dei reciproci vantaggi che siffatta ambientazione del concorso eventuale nel reato associativo involge.Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile. 3.E', invece, fondato il terzo motivo.

3.1. Nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, è stato affermato (f. 82) come le risorse impiegate per l'acquisizione delle partecipazioni societarie, oggetto di confisca, siano pervenute al Russo dall'esercizio di attività d'impresa, i cui proventi non sono mai stati dichiarati ai fini delle imposte; e da tale rilievo, le conformi sentenze di merito hanno tratto la sussistenza dei presupposti della confisca di cui all'art. 12-sexies

I. 356-1992, ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen..

In particolare, le conformi sentenze di merito non attestano la sproporzione degli impieghi rispetto ai redditi percepiti, affermando, invece, l'utilizzazione di risorse congrue, di provenienza lecita e percepite in un ragionevole contesto temporale in quanto prossimo all'acquisto delle partecipazioni, sottratte al fisco.

Hanno, a sostegno della conforme statuizione, richiamato i principi direttivi enunciati dal massimo consesso di questa Corte nella sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso».

In tal guisa, incorrendo nella violazione di legge denunciata.

3.2. Quanto alle modalità di ricostruzione della sproporzione di valori tra redditi e investimenti, invero, il giudice del merito ha operato una evidente 'confusione di piani' tra il giudizio penale e quello di prevenzione, con impropria dilatazione applicativa dei principi di diritto espressi dalla citata sentenza Repaci al caso in esame.

Con il citato arresto, infatti, le Sezioni unite sono intervenute in tema di prevenzione patrimoniale, ossia in un campo che - sebbene marcatamente affine, quanto a finalità e a disciplina della ablazione, alla cd. confisca estesa o allargata - resta caratterizzato da una diversa modalità ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità, nel senso che nella materia della prevenzione il principio di tassatività, pur presente, è declinato in modo parzialmente diverso, dato l'utilizzo - da parte del legislatore - di locuzioni più ampie quanto alla descrizione della pericolosità generica rilevante (in particolare si veda il testo dell'art. 1 co.1 lett.

B del d.igs. n.159 del 2011, disposizione rimasta in vigore anche dopo la decisione Corte Cost. n.24 del 2019 che ha - per converso - espunto dall'ordinamento, proprio per deficit di tassatività, la previsione di cui alla lettera A della medesima disposizione di legge).

Da ciò deriva che in sede di prevenzione è possibile fondare il presupposto di pericolosità soggettiva anche su condotte di sistematica e ricorrente evasione fiscale.

La rilevanza probatoria, in sede di prevenzione, di una condotta contra legem come l'evasione fiscale - sia pure a fini di riequilibrio della sproporzione - finirebbe, pertanto, col renderne incoerente la disciplina, fondata sulla stigmatizzazione della condizione di pericolosità soggettiva che abbia aderenza concreta con i presupposti applicativi delle misure personali previste dalla legge.

Da ciò è, essenzialmente, derivata la regola juris, espressa nel citato arresto Repaci, per cui in sede di prevenzione - a differenza di quanto accade per la confisca estesa penale - non è consentito fare ricorso, da parte del proposto, alla dimostrazione in positivo di condotte di evasione degli obblighi tributari.

E' proprio il citato arresto nomofilattico - ex adverso - a confermare pertanto che, almeno sino all'anno 2017, la prova delle condotte di evasione fiscale, a fini di riequilibrio della sproporzione di valore tra redditi e investimenti, è da ritenersi consentita, anche in ragione del fatto che le condotte di evasione fiscale non sono ricomprese nel - pur numeroso - elenco dei reati sorgente presupposto, in linea con l'applicazione del principio di tassatività in campo patrimoniale.

Del resto, la stessa sentenza non manca di rimarcare come la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata" presentino presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato, ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata; solo per la confisca di prevenzione è, tuttavia, prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita, ovvero ne costituiscano il reimpiego.

Su tale aspetto, di recente, Sez.

II n. 45105 del 4 luglio 2019, riprendendo un consolidato orientamento, ha ribadito che - in tema di confisca allargata - la presunzione di illegittima provenienza delle risorse accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato a fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benchè non evidenziate - in tutto o in parte - nella dichiarazione dei redditi; principio al quale consegue che è onere dell'interessato dimostrare che i beni oggetto di sequestro sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco.

Non vi è dubbio alcuno, pertanto, circa la erroneità della tesi in diritto sostenuta nella decisione impugnata, che ha negato accesso alla dimostrazione probatoria richiesta dalla parte destinataria del provvedimento di sequestro.

3.3. Un ulteriore argomento di conforto a quanto rilevato si rinviene nell'art. 31 della

I. n. 161 del 2017, lì dove si è espressamente previsto, anche in sede di confisca allargata penale che «... in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale...» .

La norma, che marca un ulteriore allineamento tra lo statuto delle ablazioni patrimoniali disposte nel processo penale e nel procedimento di prevenzione, rende esplicita la voluntas legis, intesa ad introdurre, anche in sede di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la preclusione alla dimostrazione di assenza (o di ridimensionamento) della sproporzione di valori, pur non essendo inserita l'evasione fiscale tra i reati presupposto.

L'applicazione della predetta norma alle misure ablative disposte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore è stata, tuttavia, esclusa (Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggieri, Rv. 278171) in quanto, in tema di confisca allargata, la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione - in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento - non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione.

Nella sentenza indicata si è, in particolare, osservato che il tempus della legge regolatrice non va correlato «all'actum del sequestro, trattandosi - invece - di considerare - in riferimento alla generale previsione dell'art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) la natura del divieto probatorio e la specifica modalità ricostruttiva dello squilibrio patrimoniale da realizzarsi nella procedura di confisca», in linea con la natura giuridica della confisca allargata, che è quella di misura di sicurezza atipica, come più volte precisato da questa Corte di legittimità (V.

Sez.

Il n. 56374 del 12 ottobre 2018, Rv 276299), che trova applicazione - in presenza dei necessari presupposti - a compendi patrimoniali acquisiti in epoca anteriore alla disposizione che nel 1994 ha introdotto l'istituto.

Secondo la sentenza Ruggieri, la questione in diritto non riguarda, pertanto, l'applicazione dell'istituto, quanto la dimensione probatoria di uno degli aspetti che realizzano la condizione ablativa, rappresentato dalla sproporzione di valori tra redditi e investimenti.

«Se sino al novembre del 2017 la presunzione di accumulazione illecita poteva essere 'superata' attraverso la dimostrazione dell'avvenuto esercizio di una attività economica lecita, accompagnato dalla mancata sottoposizione dei guadagni alla imposizione fiscale, è evidente che il legislatore ha introdotto - solo nel 2017 - un divieto probatorio che non può dirsi ricollegato alla dimensione penalistica dell'istituto (non essendo stata elevata l'evasione fiscale a presupposto della ablazione) ma alla sua dimensione 'civilistica' di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti contrapposte, in un ambito che (come precisato da Sez.

Un. 2003 Montella) impone una ricostruzione non in termini 'riassuntivi' (confronto globale) ma in termini 'scomposti' anno per anno (ricostruzione della capacità di realizzare o meno gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti).

Ne deriva, per dovere di interpretazione secondo ragionevolezza e principio generale di tutela dell'affidamento, che al divieto probatorio in parola debba attribuirsi natura procedimentale, il che comporta che il medesimo non può trovare applicazione - anche nei procedimenti in corso - in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni antecedenti a quello (2017) in cui è stato introdotto, in conformità agli assetti raggiunti in sede civile su temi analoghi (si veda, quanto alla inapplicabilità retroattiva di presunzioni favorevoli alla amministrazione fiscale quanto deciso, tra le altre, da Sez.

VI Civ. ord, n. 2662 del 2018)».

Per quanto sinora precisato, dovrà essere consentita - in sede di giudizio di rinvio - la allegazione probatoria della parte privata, al fine della verifica cronologica della sproporzione, relativamente alla capacità di produzione di reddito lecito anche se sottratto ad imposizione fiscale.

4. Alla luce di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione di confisca, perché la Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 17 gennaio 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2014, con la quale Luigi RUSSO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., così qualificati i fatti al medesimo originariamente ascritti sub a) ai sensi dell'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 cod. pen., con le statuizioni accessorie e la confisca del 100% delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché delle quote, intestate all'imputato, pari al 25% della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. 1.1. Secondo le conformi sentenze di merito, l'imputato, in qualità di gestore dell'hotel Flag e proprietario del locale notturno [OSCURATO:PERSONA], aveva volontariamente messo a disposizione dell'associazione del clan dei casalesi, di cui facevano parte il fratello Ferdinando RUSSO ed il cognato Jhon [OSCURATO:PERSONA], le strutture ricettive nella sua disponibilità, consentendo che all'interno del [OSCURATO:PERSONA] si svolgessero riunioni e incontri tra gli associati e fornendo ai latitanti Letizia e Spagnuolo rifugio e accoglienza presso la struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA]. Un ulteriore segmento della condotta riguarda le informazioni riservate fornite dall'imputato agli associati del predetto clan, prestando così un contributo, qualificato in termini di concorso nel reato associativo, al mantenimento o al consolidamento dell'associazione. In particolare, l'imputato aveva consapevolmente e costantemente prestato attività di assistenza e di supporto logistico, fornendo nel tempo e con continuità ai numerosi latitanti dell'organizzazione criminosa, tra cui i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il concreto e stabile apporto per far fronte alle giornaliere necessità personali ed operative delinquenziali, ospitandoli in tempi diversi presso la propria struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA] senza che venisse eseguita la obbligatoria registrazione e, in tal modo, assicurando un luogo sicuro; consentendo loro di utilizzare il parcheggio antistante la sua abitazione, nascosto e poco controllato dalle forze dell'ordine, e le strutture sportive adiacenti per incontrarsi sia con gli altri affiliati al clan dei casalesi, per concordare le strategie da eseguire per le attività illecite da compiere, sia con gli imprenditori a cui volgere le richieste estorsive; contattando agenti della polizia stradale con i quali aveva un rapporto stabile per acquisire informazioni sulle targhe e le intestazioni delle autovetture avvistate e ritenute sospette dal gruppo di latitanti che ospitava; provvedendo, di concerto con [OSCURATO:PERSONA], alla vendita delle autovetture utilizzate, nel periodo della sua latitanza, anche per commettere delitti e formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA], altro affiliato al clan dei casalesi nonché suo cognato, così impedendo la tracciabilità dei veicoli e l'individuazione degli stessi come serventi i trasferimenti del SETOLA durante la latitanza. Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato, invece, assolto dal reato di cui all'art. 12 quinquies della L. n. 356/1992, contestato ai capi C), D), F), G), H), I) e L).1.2. E' stata disposta a carico del Russo la confisca ex art. 12-sexies I. 356/1992, ora 240-bis cod. pen. del 100% delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché delle quote, intestate all'imputato, pari al 25% della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in assenza della dimostrazione di fonti lecite atte a giustificare le predette partecipazioni. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, per essere la Corte territoriale incorsa nel medesimo error in iudicando della sentenza di primo grado in riferimento agli elementi costitutivi del ritenuto concorso esterno in associazione mafiosa. Con un primo punto, relativo alla ospitalità accordata, presso l'[OSCURATO:PERSONA], ai latitanti Spagnuolo e Letizia, evidenzia il ricorrente un insanabile profilo di contraddittorietà tra le sentenze di primo (ff.13-14 ) e di secondo grado (f.6), in quanto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Oreste SPAGNUOLO erano state chiare nell'indicare nel fratello dell'imputato, Ferdinando RUSSO, la persona che aveva consentito ai predetti latitanti accesso e riparo in tali strutture, sì da escludere la responsabilità penale del ricorrente, invece apoditticamente affermata in relazione alla mera contitolarità dell'albergo, disattendendo con motivazione apparente la tesi difensiva, volta alla dimostrazione dell'affitto d'azienda ai fratelli Ninno, che avevano gestito l'esercizio dal gennaio 2008 al luglio 2009 - e dunque nel periodo marzo-maggio 2008 nel quale i citati Spagnuolo e Letizia vi avevano soggiornato - come comprovato dalle dichiarazioni dei predetti. Al riguardo, oltre a ritenere contraddittoriamente da un lato comprovato l'affitto d'azienda e, dall'altro, comunque accertata la perdurante gestione dell'imputato, la Corte territoriale ha altresì travisato le decisive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il medesimo aveva asserito di aver richiesto a [OSCURATO:PERSONA] come regolarsi sull'ospitalità dello Spagnuolo e del Letizia, ricevendo, in risposta, l'indicazione di determinarsi autonomamente "senza nessun obbligo di fare entrare nessuno", in tal guisa escludendo qualsivoglia ingerenza dell'imputato. Apodittica e meramente ipotetica è, inoltre - ad avviso del ricorrente - l'affermazione secondo la quale l'affitto d'azienda non avrebbe, comunque, escluso "che il Russo conservasse il potere di far alloggiare persone da lui conosciute".Per altro verso, la perdurante presenza dell'imputato presso la citata struttura ricettiva è giustificata dal suo apporto manutentivo, mentre l'interesse mostrato per la regolarizzazione edilizia dell'immobile e la disponibilità a mostrare la struttura a potenziali acquirenti sono del tutto in linea con la titolarità della stessa e non incompatibili con la gestione esclusivamente ceduta ai Ninno. Su quest'ultimo punto, peraltro, il ricorrente evidenzia come le conversazioni intercettate, riportate nella sentenza, da cui discenderebbe l'occasionale presenza del RUSSO preso l'[OSCURATO:PERSONA], sono avvenute nella primavera dell'anno 2009, ossia circa un anno dopo l'alloggio dei latitanti SPAGNUOLO e LETIZIA. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.. Premessi gli elementi costitutivi del concorso esterno nel reato associativo e la funzione selettiva dell'accertamento del nesso causale, da accertarsi con giudizio ex ante, lamenta il ricorrente come il contributo del Russo sia stato ritenuto in via apodittica, impropriamente valorizzando: 1) la mera disponibilità prestata al fratello Ferdinando, riconducibile a millanteria, a svolgere accertamenti sugli intestatari di veicoli avvistati in prossimità della sua abitazione o segnalate come sospette dai latitanti ospitati, trattandosi, in ogni caso, di contributo privo di efficienza eziologica al mantenimento o al rafforzamento della consorteria, in quanto relativo alla acquisizione e propalazione di dati liberamente acquisibili mediante accesso a pubblici archivi; 2) l'utilizzazione del parcheggio antistante la propria abitazione e le strutture sportive adiacenti al fine di favorire incontri e riunioni tra gli associati, senza specificazione alcuna dell'oggetto di siffatti convegni, né del collegamento con un preesistente pactum sceleris, in contrasto con l'imputazione che, invece, aveva indicato la finalità di concordare le strategie criminali e con le dichiarazioni - chiaramente incentrate a delineare la disponibilità del ricorrente come coartata - rese dallo Spagnuolo, che aveva ivi collocato solo fugaci incontri, precisando come le riunioni di vertice avvenissero presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, altresì, come ai predetti convegni avesse partecipato solo [OSCURATO:PERSONA], con conseguente affermazione della responsabilità del ricorrente solo per traslazione, mediante assimilazione probatoria di diverse posizioni ed in assenza di specifico approfondimento della condotta di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della dimostrazione di una mera tolleranza e dell'occasionale presenza in loco, senza specificazione di alcun vantaggio perseguito dall'imputato, le conformi sentenze di merito hanno - ad avviso del ricorrente - reputato comprovato un contributo causale invece irrilevante e, in ogni caso, indotto da una sorta di necessità, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Per gli stessi motivi, non comprovato resta l'elemento soggettivo del reato, nei termini postulati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 12-sexies dl. n. 306/92 in relazione al rigetto della richiesta di revoca della confisca, per avere la Corte territoriale - nella condivisa premessa che le risorse impiegate derivassero da redditi leciti non dichiarati - obliterato il principio per cui la sproporzione tra redditi e impieghi può essere superata mediante dimostrazione di risorse derivanti da evasione fiscale, risultando dalla stessa sentenza impugnata come il denaro, utilizzato per l'acquisizione delle quote sottoposta ad ablazione, derivasse dalle lecite attività di gestione del complesso [OSCURATO:PERSONA] e della discoteca [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, risultano ingiustificatamente trascurati gli apporti resi dal consulente della difesa, che aveva affermato come le risorse impiegate per l'acquisto delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero inferiori rispetto agli incassi registrati, nel medesimo periodo, dall'imputato e dalla consorte nella gestione dell'[OSCURATO:PERSONA], come documentato dai relativi estratti conto, allegati all'atto d'appello. 3. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 28 aprile 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo è fondato mentre il ricorso è, nel resto, inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. Nel quadro così delineato, la censura con la quale si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in punto di affermazione della responsabilità, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla concludenza delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Per ciascuno dei segmenti fattuali riferiti all'imputato, reputati nelle conformi sentenze di merito espressione di un contributo concorsuale rilevante al mantenimento ed al rafforzamento del clan dei casalesi, il ricorrente prospetta profili di contraddittorietà ed illogicità del costrutto motivazionale che si rivelano, invece, insussistenti. 1.3. In riferimento alla riconducibilità (anche) all'imputato della disponibilità prestata ad ospitare i latitanti Spagnuolo e Letizia presso l'hotel Flag, dove effettivamente i predetti dimorarono nel periodo marzo-maggio 2008, su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ravvisa profili di contraddittorietà tra l'affidamento in gestione a terzi della struttura e la ricostruzione di una forma di consenso prestata dall'imputato, ritenuto "reale gestore" dell'hotel; sennonchè dal testo della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha, in primis, condiviso il giudizio di inattendibilità delle fonti di prova deponenti per l'asserita stipula di un contratto di affitto di azienda in favore dei fratelli Ninno, non supportata da dati obiettivi, argomentando, altresì, come anche a voler ritenere effettivamente subentrati nella gestione i predetti, l'ospitalità dei due latitanti aveva dovuto ricevere l'assenso del titolare [OSCURATO:PERSONA], come peraltro confermato non solo da ulteriori elementi probatori - deponenti per la presenza in loco e la amministrazione straordinaria dell'immobile - ma dalle stesse dichiarazioni rese dal Ninno, che aveva affermato di aver riferito della presenza degli ospiti latitanti all'imputato, in tal modo dimostrando la prassi di tenere al corrente il gestore formale dei fatti inerenti i servizi alberghieri. Trattasi di un percorso argomentativo che, nel rappresentare una duplice declinazione del dato probatorio, non evidenzia in alcuna sua parte il concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635): in via principale si è, difatti, esclusa la prova certa dell'effettiva cessione della gestione a terzi e, in via subordinata, si è comunque ritenuta l'inidoneità, in concreto, dell'affitto d'azienda ad escludere il consenso dell'imputato a favorire la latitanza dello Spagnuolo e del Letizia, implicando il soggiorno di questi in una struttura alberghiera l'adozione di tutta una serie di cautele che, ben lungi dall'essere esaurite dalla mera omissione della comunicazione delle generalità degli ospiti alla Questura, implicano, all'evidenza e secondo validate massime d'esperienza, tutta una serie di precauzioni quotidiane, delle quali sarebbe stata impossibile l'osservanza, per il tempo rilevante della permanenza, senza il consapevole apporto dell'imputato, comunque presente nella struttura e - come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], sia pure in una prospettiva a discarico - coinvolto anche nella gestione. Per altro verso, inammissibilmente formulata si rivela la deduzione di travisamento delle dichiarazioni del Ninno, nella parte in cui il medesimo, nel giudizio di primo grado, ha affermato "...il nostro referente era Gino, chiamammo lui per chiedergli la situazione e lui ci ha sempre risposto che eravamo noi attualmente responsabili della struttura e dovevamo prendere le decisioni senza nessun obbligo di fare entrare nessuno": il travisamento della prova dichiarativa, invero, si configura solo quando sussista la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione - come invece preteso dal ricorrente - del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Riguardata sotto il versante dell'illogicità, la stessa deduzione è manifestamente infondata, non evidenziando la valutazione della predetta deposizione alcuna frattura logica evidente (nei termini di cui Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105) tra la premessa, ovvero l'essere l'imputato referente dei (pretesi) affittuari, e le conseguenze che ne sono state tratte riguardo il coinvolgimento del medesimo nell'effettiva gestione. In ogni caso, la doppia motivazione sopra richiamata, e la natura concessiva dell'apparato argomentativo svolto, in via subordinata, anche a voler reputare incontroversa la cessione ai fratelli Ninno, esclude ex se il connotato di decisività della prova asseritamente travisata, in quanto comunque inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio, svolto nell'ambito di una piattaforma ben più ampia del brano di testimonianza censurato, tale da radicare in ogni caso l'assidua frequentazione della struttura da parte del suo amministratore formale. Nel resto, le deduzioni che mirano a circoscrivere l'ingestione del Russo agli aspetti manutentivi e ad iniziative involgenti la straordinaria amministrazione dell'immobile costituiscono mera rilettura minimalista dell'esito della prova, e non implicano alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, censurabile nella presente sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile. 2.1 Sebbene rubricato sub specie di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., il motivo svolge doglianze che, nel censurare la valutazione probatoria dei segmenti fattuali reputati indicativi della condotta di partecipazione esterna, ne propongono una soggettiva riedizione e finiscono per richiederne, impropriamente, la rivalutazione in questa sede. Quanto all'offerta di identificazione degli intestatari di autoveicoli per mezzo di dipendenti della discoteca [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente - oltre ad assumere l'inidoneità della mera promessa ad integrare la condotta tipica, su cui ci si soffermerà infra - denuncia il travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, in tal guisa esorbitando esplicitamente dalla censura così come intitolata; del tutto versata in fatto è la deduzione afferente il segmento relativo alla "messa a disposizione del parcheggio dell'abitazione e del locale [OSCURATO:PERSONA]", soffermandosi il ricorso sulla durata degli incontri, sul contenuto dei relativi argomenti di conversazione e sul significato da attribuire alla presenza del ricorrente; isolatamente valorizzato un mero passaggio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Spagnuolo riguardo il "soggettivo inquadramento" di [OSCURATO:PERSONA] (...non posso collocarlo come un simpatizzante o un fiancheggiatore...lo posso classificare come fratello di [OSCURATO:PERSONA]...) ed i sentimenti (malincuore, per forza maggiore) al medesimo attributi dal dichiarante nella prestazione di un contributo comunque reso (...ci dava ospitalità...); enfatizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Amatrudi, nella parte in cui il medesimo ha affermato di accedere in un luogo, rimasto imprecisato nel ricorso, aprendo direttamente il cancello, senza tuttavia contestare il punto della sentenza che al medesimo dichiarante riconduce la disponibilità accordata per incontri riservati con gli affiliati. Trattasi di deduzioni reiterative dell'appello oltre che, all'evidenza, rivalutative, e che non si confrontano con la sentenza impugnata che, ponendosi in rapporto di analitica confutazione rispetto alle censure proposte con il gravame, ha ravvisato la prestazione di un contributo concorsuale all'associazione mafiosa dei casalesi attraverso la multiforme disponibilità mostrata dall'imputato. Risultano, al riguardo, valorizzati - oltre all'ospitalità assicurata ai latitanti Spagnuolo e Letizia - la messa a disposizione di siti appartati, anche mentre uno dei locali era sottoposto a sequestro, per lo svolgimento di incontri e colloqui tra soggetti la cui qualità di associati era ben nota al ricorrente, tanto da rendere altrettanto certi i relativi argomenti di discussione, tali da rendere necessario il consesso dei colloquianti in ambiente protetto. La concludenza dei predetti elementi, fondati su fonti di prova richiamate (dichiarazioni dei collaboratori Spagnuolo, Candiano e Amatrudi; riscontri di PG e intercettazioni telefoniche), ampiamente disaminate nella sentenza di primo grado e rimaste solo parzialmente contestate nel ricorso, è stata posta, nella sentenza del Tribunale e con valutazione finanche minimalista, a fondamento della riqualificazione del fatto in termini di concorso eventuale nel reato associativo, ed è stata confermata dalla Corte territoriale facendo corretta applicazione - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - dei principi enunciati da questa Corte regolatrice in riferimento alla prova degli elementi costitutivi del reato. 2.2. Nell'elaborazione ermeneutica di questa Corte, da ultimo organicamente ricostruita da Sez. Un. N. 36958 del 27 maggio 2021, Modafferi, ed anche da Sez. Un. n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione), gli elementi distintivi del concorso eventuale nel reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. trovano definizione, per comparazione e specificazione, rimarcando le differenze rispetto alla condotta di partecipazione, sulla quale si innesta il modello di imputazione plurisoggettiva delineato dall'art. 110 cod. pen.. E' proprio la norma estensiva della responsabilità appena richiamata, alle condizioni dalla medesima previste, a conferire rilevanza penale a condotte agevolative atipiche e non strutturali, rispetto alle quali l'attitudine causale alla conservazione ed al rafforzamento del sodalizio del contributo individuale ed il dolo generico svolgono funzione selettiva e tipizzante. Va, al riguardo, appena rilevato - nel solco dell'elaborazione progressiva della più autorevole giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386, Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 20290; Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 22418, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671) - come nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno sia di tipo qualitativo (Sez. 2, n.34147 del 30/04/2015, P.G in proc. Agostino, Rv. 264625) e risieda nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della "affectio societatis", laddove il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente (ex multis Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458; Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356; Sez. 5, n.30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n.49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112). Nella delineata prospettiva, risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770) e, dunque, presti la propria attività nell'interesse di esso, non richiedendosi la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione ed assumendo, invece, rilievo la mera messa a disposizione dei sodali del proprio contributo, ove lo stesso sia idoneo a consolidare e rafforzare le capacità operative dell'organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841). Sotto l'ultimo profilo evocato, è necessario che il contributo dell'extraneus esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178). In riferimento, infine, all'elemento soggettivo, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ED.S. SOC. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276768). 2.3. Nel quadro così delineato, le censure svolte nel secondo motivo non si confrontano né con la qualità del contributo prestato dal Russo, tale da esprimere la richiesta attitudine causale, né con la ricostruzione dell'elemento soggettivo resa nelle sentenze di merito. Quanto al primo profilo, l'assicurazione di un habitat protetto ai latitanti Spagnuolo e Letizia, ospitandoli in clandestinità, e a noti esponenti di spicco del clan dei casalesi, riservando loro aree appartate destinate a plurimi consessi dispiega, per la caratura dei beneficiari e nel peculiare contesto del clan Setola, indubbia rilevanza eziologica sul mantenimento dell'associazione, in una fase peraltro di criticità, mentre le censure svolte sul punto si rivelano del tutto aspecifiche, nella misura in cui, riducendo la condotta a mera "messa a disposizione", stigmatizzano la mancata dimostrazione dei temi trattati nelle riunioni di vertice o riducono la presenza fisica dell'imputato a mero spettatore occasionale. Allo stesso modo, l'identità ed il ruolo associativo svolto dai destinatari dell'ospitalità e della disponibilità del Russo fondano, secondo validate massime di esperienza, la consapevolezza e volontà del predetto di apportare, attraverso la protezione di latitanti e la salvaguardia di summit, un contributo, conservativo e di rafforzamento, al clan, integrando il dolo concorsuale diretto. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ruolo attribuito al ricorrente risulta riduttivamente apprezzato nel ricorso, delineandosi invece nella forma di una disponibilità, non occasionale e sporadica, effettivamente assicurata alle richieste degli esponenti del clan. Nei termini indicati, la motivazione dell'impugnata sentenza s'appalesa perfettamente aderente alla posizione individuale del ricorrente, ed anzi spiccatamente personalizzata, senza alcuna trasposizione sul medesimo del ruolo associativo invece accertato a carico del fratello Ferdinando e di altri familiari, e senza che siffatti legami abbia introdotto semplificazioni probatorie; anzi, il radicamento della fattispecie concreta nell'ambito di relazioni anche familiari, idonee esse stesse a rafforzare la pericolosità del vincolo associativo (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184), ed il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non a causa delle numerose attività commerciali allo stesso riferibili, rendono non pertinente il richiamo, evocato nel ricorso, alla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683) in tema di imprenditore colluso ed alla tematica dei reciproci vantaggi che siffatta ambientazione del concorso eventuale nel reato associativo involge.Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile. 3.E', invece, fondato il terzo motivo. 3.1. Nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, è stato affermato (f. 82) come le risorse impiegate per l'acquisizione delle partecipazioni societarie, oggetto di confisca, siano pervenute al Russo dall'esercizio di attività d'impresa, i cui proventi non sono mai stati dichiarati ai fini delle imposte; e da tale rilievo, le conformi sentenze di merito hanno tratto la sussistenza dei presupposti della confisca di cui all'art. 12-sexies I. 356-1992, ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen.. In particolare, le conformi sentenze di merito non attestano la sproporzione degli impieghi rispetto ai redditi percepiti, affermando, invece, l'utilizzazione di risorse congrue, di provenienza lecita e percepite in un ragionevole contesto temporale in quanto prossimo all'acquisto delle partecipazioni, sottratte al fisco. Hanno, a sostegno della conforme statuizione, richiamato i principi direttivi enunciati dal massimo consesso di questa Corte nella sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso». In tal guisa, incorrendo nella violazione di legge denunciata. 3.2. Quanto alle modalità di ricostruzione della sproporzione di valori tra redditi e investimenti, invero, il giudice del merito ha operato una evidente 'confusione di piani' tra il giudizio penale e quello di prevenzione, con impropria dilatazione applicativa dei principi di diritto espressi dalla citata sentenza Repaci al caso in esame. Con il citato arresto, infatti, le Sezioni unite sono intervenute in tema di prevenzione patrimoniale, ossia in un campo che - sebbene marcatamente affine, quanto a finalità e a disciplina della ablazione, alla cd. confisca estesa o allargata - resta caratterizzato da una diversa modalità ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità, nel senso che nella materia della prevenzione il principio di tassatività, pur presente, è declinato in modo parzialmente diverso, dato l'utilizzo - da parte del legislatore - di locuzioni più ampie quanto alla descrizione della pericolosità generica rilevante (in particolare si veda il testo dell'art. 1 co.1 lett. B del d.igs. n.159 del 2011, disposizione rimasta in vigore anche dopo la decisione Corte Cost. n.24 del 2019 che ha - per converso - espunto dall'ordinamento, proprio per deficit di tassatività, la previsione di cui alla lettera A della medesima disposizione di legge). Da ciò deriva che in sede di prevenzione è possibile fondare il presupposto di pericolosità soggettiva anche su condotte di sistematica e ricorrente evasione fiscale. La rilevanza probatoria, in sede di prevenzione, di una condotta contra legem come l'evasione fiscale - sia pure a fini di riequilibrio della sproporzione - finirebbe, pertanto, col renderne incoerente la disciplina, fondata sulla stigmatizzazione della condizione di pericolosità soggettiva che abbia aderenza concreta con i presupposti applicativi delle misure personali previste dalla legge. Da ciò è, essenzialmente, derivata la regola juris, espressa nel citato arresto Repaci, per cui in sede di prevenzione - a differenza di quanto accade per la confisca estesa penale - non è consentito fare ricorso, da parte del proposto, alla dimostrazione in positivo di condotte di evasione degli obblighi tributari. E' proprio il citato arresto nomofilattico - ex adverso - a confermare pertanto che, almeno sino all'anno 2017, la prova delle condotte di evasione fiscale, a fini di riequilibrio della sproporzione di valore tra redditi e investimenti, è da ritenersi consentita, anche in ragione del fatto che le condotte di evasione fiscale non sono ricomprese nel - pur numeroso - elenco dei reati sorgente presupposto, in linea con l'applicazione del principio di tassatività in campo patrimoniale. Del resto, la stessa sentenza non manca di rimarcare come la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata" presentino presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato, ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata; solo per la confisca di prevenzione è, tuttavia, prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita, ovvero ne costituiscano il reimpiego. Su tale aspetto, di recente, Sez. II n. 45105 del 4 luglio 2019, riprendendo un consolidato orientamento, ha ribadito che - in tema di confisca allargata - la presunzione di illegittima provenienza delle risorse accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato a fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benchè non evidenziate - in tutto o in parte - nella dichiarazione dei redditi; principio al quale consegue che è onere dell'interessato dimostrare che i beni oggetto di sequestro sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, circa la erroneità della tesi in diritto sostenuta nella decisione impugnata, che ha negato accesso alla dimostrazione probatoria richiesta dalla parte destinataria del provvedimento di sequestro. 3.3. Un ulteriore argomento di conforto a quanto rilevato si rinviene nell'art. 31 della I. n. 161 del 2017, lì dove si è espressamente previsto, anche in sede di confisca allargata penale che «... in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale...» . La norma, che marca un ulteriore allineamento tra lo statuto delle ablazioni patrimoniali disposte nel processo penale e nel procedimento di prevenzione, rende esplicita la voluntas legis, intesa ad introdurre, anche in sede di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la preclusione alla dimostrazione di assenza (o di ridimensionamento) della sproporzione di valori, pur non essendo inserita l'evasione fiscale tra i reati presupposto. L'applicazione della predetta norma alle misure ablative disposte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore è stata, tuttavia, esclusa (Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggieri, Rv. 278171) in quanto, in tema di confisca allargata, la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione - in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento - non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione. Nella sentenza indicata si è, in particolare, osservato che il tempus della legge regolatrice non va correlato «all'actum del sequestro, trattandosi - invece - di considerare - in riferimento alla generale previsione dell'art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) la natura del divieto probatorio e la specifica modalità ricostruttiva dello squilibrio patrimoniale da realizzarsi nella procedura di confisca», in linea con la natura giuridica della confisca allargata, che è quella di misura di sicurezza atipica, come più volte precisato da questa Corte di legittimità (V. Sez. Il n. 56374 del 12 ottobre 2018, Rv 276299), che trova applicazione - in presenza dei necessari presupposti - a compendi patrimoniali acquisiti in epoca anteriore alla disposizione che nel 1994 ha introdotto l'istituto. Secondo la sentenza Ruggieri, la questione in diritto non riguarda, pertanto, l'applicazione dell'istituto, quanto la dimensione probatoria di uno degli aspetti che realizzano la condizione ablativa, rappresentato dalla sproporzione di valori tra redditi e investimenti. «Se sino al novembre del 2017 la presunzione di accumulazione illecita poteva essere 'superata' attraverso la dimostrazione dell'avvenuto esercizio di una attività economica lecita, accompagnato dalla mancata sottoposizione dei guadagni alla imposizione fiscale, è evidente che il legislatore ha introdotto - solo nel 2017 - un divieto probatorio che non può dirsi ricollegato alla dimensione penalistica dell'istituto (non essendo stata elevata l'evasione fiscale a presupposto della ablazione) ma alla sua dimensione 'civilistica' di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti contrapposte, in un ambito che (come precisato da Sez. Un. 2003 Montella) impone una ricostruzione non in termini 'riassuntivi' (confronto globale) ma in termini 'scomposti' anno per anno (ricostruzione della capacità di realizzare o meno gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti). Ne deriva, per dovere di interpretazione secondo ragionevolezza e principio generale di tutela dell'affidamento, che al divieto probatorio in parola debba attribuirsi natura procedimentale, il che comporta che il medesimo non può trovare applicazione - anche nei procedimenti in corso - in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni antecedenti a quello (2017) in cui è stato introdotto, in conformità agli assetti raggiunti in sede civile su temi analoghi (si veda, quanto alla inapplicabilità retroattiva di presunzioni favorevoli alla amministrazione fiscale quanto deciso, tra le altre, da Sez. VI Civ. ord, n. 2662 del 2018)». Per quanto sinora precisato, dovrà essere consentita - in sede di giudizio di rinvio - la allegazione probatoria della parte privata, al fine della verifica cronologica della sproporzione, relativamente alla capacità di produzione di reddito lecito anche se sottratto ad imposizione fiscale. 4. Alla luce di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione di confisca, perché la Cort
Sentenza Cassazione n. 46782/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris