CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 20141/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11371/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL],dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1481/2023 depositata il9/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1481 del 2023 della Corte di appello di Milano, esponendo che: - aveva convenuto la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni indicati come subiti a séguito della presentazione di tre esposti nei suoi confronti quale avvocato, senza dedurre fatti di rilevanza disciplinare; - la società si era costituita resistendo e, in particolare, controdeducendo la propria carenza di legittimazione passiva quanto a due degli esposti, perché presentati da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non quale legale rappresentate della compagine; - il Tribunale, dopo aver pronunciato l’estinzione parziale del processo per mancata rinnovazione della citazione di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata nulla, aveva rigettato la domanda nei confronti della s.p.a., condannando l’attore deducente al pagamento, in favore di quella, di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata; - la Corte di appello aveva confermato la sentenza di prime cure, osservando in particolare che: - la convenuta aveva trasmesso un solo esposto, non potendo ritenersi che uno dei due successivi, trasmessi personalmente da [OSCURATO:PERSONA] al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, fosse riferibile alla s.p.a. solo perché era stato allegato il primo, trattandosi pur sempre di atti diversi e provenienti da soggetti differenti, così come, per lo stesso motivo, neppure avrebbe potuto rilevare la sola circostanza dell’assunto invio dalla posta elettronica certificata della società: era dunque mancata la reiterazione richiesta dall’art. 612-bis, cod. pen., ipotizzato; - con l’esposto riferibile a [OSCURATO:SOCIETA] era stata trasmessa una sentenza penale di condanna in primo grado, con indicazione per relazione dei fatti di rilevanza disciplinare, né il deducente aveva prodotto la sentenza di secondo grado da cui sarebbe emersa la riforma della decisione in parola, ferma la sufficienza anche solamente di quest’ultima per giustificare l’esposto medesimo e, più in generale, tenuto conto della correttezza nell’esposizione dei fatti e la forma espositiva limitata a una serena obiettività; quanto, infine, alla condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, vi era stata soccombenza finale completa dell’istante, non avendo rilievo questioni preliminari come quella afferente alla legittimazione passiva; vi era stata produzione attorea documentale sovrabbondante in specie dopo la desistenza dall’azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo invece rilievo l’esibizione dei documenti della controparte vittoriosa; la domanda nel merito era risultata chiaramente infondata attese le inequivoche previsioni contenute nel codice penale, e la circostanza per cui anche solo la sentenza penale di prime cure aveva assunto significato potenzialmente disciplinare; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; il Consigliere delegato dal Presidente ha proposto la definizione anticipata del giudizio, attese le valutazioni fattuali complessivamente riservate al giudice di merito, e il corretto vaglio del criterio della soccombenza e dei suoi effetti; il ricorrente si è opposto chiedendo la decisione; rilevato che: con il primo motivo si prospetta, in particolare, la violazione o falsa applicazione dell’art. 96, cod., proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto meno con riferimento a uno degli esposti, con conseguente esclusione del presupposto di soccombenza integrale; con il secondo motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, cod., proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato apprezzando, peraltro in misura difforme rispetto all’attore e al convenuto, la produzione documentale invece che l’agire o resistere in giudizio; con il terzo motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 342, cod. proc. civ., 612-bis, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato considerando profili, quali quello della reiterazione o in ordine al diritto di fare esposti, non allegati specificatamente dalla controparte né coltivati in appello, e comunque confondendo gli aspetti attinenti alla fondatezza della domanda con quelli inerenti alla responsabilità processuale aggravata; con il quarto motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 360, n. 5, cod. proc. civ., 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che si era trattato non di esposti ma di un’attività ibrida utile solo ad aprire un procedimento disciplinare, fermo restando che una decisione giurisdizionale di prime cure non poteva spiegare di per sé alcuna rilevanza disciplinare e, comunque, non potendo confondersi, anche in tal caso, gli aspetti attinenti alla fondatezza della domanda con quelli inerenti alla responsabilità processuale aggravata; con il quinto motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non poteva trovare fondamento il distinguo tra presentare un esposto e consegnare documenti consentendo l’uso della posta elettronica certificata, dando valore a profili non oggetto di allegazione di parte, e alla reiterazione della condotta non necessaria e comunque provata sia pure a carico di altro soggetto rimasto infine estraneo al residuo rapporto processuale; considerato che: il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; come osservato dalla Corte di appello e nella proposta di definizione anticipata, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con riferimento, cioè, all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr., solo ad esempio, Cass., 2/09/2014, n. 18503, menzionata, sempre esemplificativamente, di recente da Cass., 16/01/2024, n. 1701, pag. 5); i residui motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; la deduzione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito; ciò ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (già art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., quale poi reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022); né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); per completezza si osserva che non è neppure specificato quale sarebbe il fatto storico potenzialmente decisivo non esaminato neppure implicitamente dalla sentenza oggetto di gravame; ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente apprezzato i fatti emersi ai fini della valutazione della fondatezza o meno della domanda, e di riflesso, al fine di vagliare l’agire in giudizio dell’attore in relazione alla pronuncia di responsabilità processuale aggravata, all’evidenza indicandolo privo di ogni fondamento, sia per la carenza di reiterazione al fine, in ottica civilistica, di sussumere i fatti nella fattispecie di cui all’art. 612-bis, cod. pen., sia perché la trasmissione di una sentenza di condanna penale, anche se di primo grado e non definitiva, può avere un chiaro rilievo in termini disciplinari inerenti all’esercizio della professione forense, sia perché non era risultato un tenore diffamatorio o anche solo denigratorio; questa la ragione decisoria dirimente, risultando pertanto non decisiva la distinta osservazione afferente alla produzione documentale; la reiterazione, poi, è richiesta in effetti testualmente dalla richiamata norma penale, potenzialmente rilevante ai fini della responsabilità civile, e, com’è chiaro, essa dev’essere opera del medesimo soggetto sia pure eventualmente in concorso, nel caso escluso, nell’ambito del sindacato fattuale riservato al giudice di merito, non potendo aver rilievo l’allegazione di un precedente esposto di altri soggetti, come neppure il semplice utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata della società, da parte del legale rappresentante nel trasmettere, però, l’esposto, a titolo personale e non nella qualità, circostanza peraltro negata dalla parte controricorrente e non è dato sapere quando e come dimostrata atteso che lo stesso ricorrente indica che un solo esposto, quello riferito a [OSCURATO:SOCIETA], fu trasmesso in questa forma telematica; peraltro parte ricorrente afferma che la decisione penale di prime cure sarebbe stata travolta nel grado successivo, ma non si misura con la motivazione del Collegio di merito in ordine alla mancata produzione della statuizione di secondo grado adottata nel giudizio penale, e neppure chiarisce gli esatti termini dell’evoluzione di questo quando discorre di successiva cassazione, laddove parte controricorrente allega che la riforma di merito sarebbe stata solo parziale e poi parzialmente annullata da questa Corte con rinvio che non ha inciso sulla condanna penale rimasta confermata in seconde cure: al riguardo il ricorso è quindi privo di ogni specificità e compiuta concludenza; in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce indice di mala fede o colpa grave, e, quindi, di abuso del diritto processuale, la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero il non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza di quelle, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo e argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass., 28/10/2022, n. 32001); la palesata pretestuosità delle deduzioni, quale sopra fondatamente ricostruita dalla Corte territoriale, integra perciò la fattispecie; le spese debbono seguire la soccombenza così come le previste statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., di cui sussistono i presupposti per quanto sopra osservato (cfr., Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 38540, Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069), tenuto conto, quale parametro, in specie per il primo dei due profili, dell’importo liquidato a titolo di spese di lite; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di 2.000,00 euro in favore di parte controricorrente, e al pagamento dell’ulteriore somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussisten