CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20135/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLIGABRIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NOVI2026 ERRICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TREZZI2263 GIANLUCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCIVINCENZO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE;Numero registro generale 13608/2025- controricorrente -N umero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 20135/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCARINZIMASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 4263/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 3959/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ilricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe i quali, avendopartecipato ad una selezione indetta dalla Rai con avviso del24.2.2014 per il reclutamento di cento giornalisti professionistida assumere con contratto a tempo determinato ed essendosicollocati nella graduatoria del 2015 dei «partecipanti nonvincitori» ma ritenuti idonei, chiedevano «di accertare il proprioNumero registro generale 13608/2025diritto all’assunzione con priorità rispetto ad eventuali altri eN umero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 20135/2026diversi partecipanti a graduatorie da selezioni Rai celebrate o daData pubblicazione 16/06/2026celebrarsi nel ruolo organico della Rai con qualifica di giornalistaprofessionista dal 12.6.2019 ovvero da altra data ritenuta digiustizia», con condanna della società a procedereall’assunzione o, in subordine, a risarcire il danno.2. La Corte territoriale ha preliminarmente individuato la causapetendi posta a fondamento della domanda di condanna dellasocietà sull’asserita illegittimità della nuova selezione indetta il12.6.2019 per «contrasto» con la legge n. 205 del 2017, art. 1,comma 1096, sopravvenuta alla pubblicazione della graduatoriadel 2015, della quale veniva dedotta l’ultrattività e la cogenzaoltre l’originaria scadenza di validità triennale intervenuta il15.10.2018.La Corte, in sintesi estrema, ha condiviso col primo giudicel’interpretazione dell’art. 1, comma 1096 cit., argomentandoche «il senso letterale delle parole e la ratio legis (art. 12preleggi) fanno ritenere che il legislatore abbia previsto unamera possibilità (“può”) per la [OSCURATO:SOCIETA]., in ipotesi di nuoveassunzioni, di attingere “in primis” al personale idoneo inseritonelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti riconosciuti idonei».3. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con un articolato motivo; ha resistito concontroricorso l’intimata società.Ha depositato controricorso anche l’INPS.4. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevandone la improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché «non risulta depositatacopia autentica e completa della sentenza impugnata».5. Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini istanzaper chiedere la decisione della causa; è stato, quindi, avviato ilNumero registro generale 13608/2025Numero sezionale 2263/2026procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 38N0um berios d.i 1ra ccolta generale 20135/2026Data pubblicazione 16/06/2026c.p.c.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi del n. 3dell’art. 360 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione di normedi diritto, nella parte in cui ha valutato non vincolante per la Rail’art. 1, comma 1096 della legge n. 205/2007».Si critica diffusamente l’interpretazione offerta dai giudici dimerito alla disposizione richiamata, sostenendo che la stessaabbia stabilito una previsione cogente per la RAI, che avrebbedovuto garantire – per evitare spese inutili o superflue – unaproroga della validità della graduatoria del 2015, qualoral’azienda avesse dovuto immettere in organico delle figureprofessionali analoghe a quelle selezionate o anche di livelloretributivo più basso, stabilendo un ordine di priorità eobbligando la società ad assumere coloro che erano già statigiudicati idonei in quella graduatoria.2. Preliminarmente il Collegio reputa che il ricorso pongaquestioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico, ancheavuto riguardo alla procedibilità del ricorso per cassazione nelcaso in cui venga depositato telematicamente un file contenentesolo la prima e l’ultima facciata della sentenza impugnata;pertanto si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinchévenga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo»privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma diNumero registro generale 13608/2025Numero sezionale 2263/2026sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzioneNu mtrerao dli era ccolta generale 20135/2026Data pubblicazione 16/06/2026parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di dirittodi particolare rilevanza (cfr. Cass n. 32418/2025; Cass. n.13679/2025). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]