CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24195/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore sito in Modena alla via Castellaro, n. 31 con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2063/03/2022, depositata in data20 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. Din. Rimb. IRAP 2003/04/05/06/07 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], attore cinematografico, presentava istanza di rimborso per la somma complessiva di € 161.116,61, versata a titolo di IRAP negli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; in particolare, riteneva insussistente il presupposto del tributo, atteso lo svolgimento dell'attività̀ professionale in assenza di elementi organizzativi, dipendenti, collaboratori anche occasionali; senza lo sfruttamento di beni immobili, essendo l’attività̀esercitata presso sedi o strutture messe a disposizione dai committenti o nella propria abitazione e a mezzo di pochi beni strumentali di modico valore. L'amministrazione finanziaria, tuttavia, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso il silenzio - rifiuto , il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità̀del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 5856/13/2019, accoglieva il ricorso, ritenendo che il ricorrente fosse totalmente estraneo alla struttura organizzativa di Agidi ed anzi fosse solo uno dei tanti fattori produttivi a mezzo dei quali l’Agente esercitava la propria attività di produzione. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi al la C.t.r. della Lombardia e resisteva il contribuente con controdeduzioni. 5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2063/03/2022, depositata in data 20 maggio 2022, confermava la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., nonché 132, cod. proc. civ. e 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. c iv. » l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente avesse provato l’assenza di autonoma organizzazione grazie alla scrittura privata del 2004 e ad altri contratti di tenore analogo. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso la configurabilità dell’IRAP, pur in assenza della stabile organizzazione di fatto stabilitasi nel trio artistico Aldo, Giovanni e Giacomo. 2. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili. Il ricorso dell’Agenzia, nella sua interezza, sebbene contenga doglianze svolte ai sensi dell’art. 360 n. 4 (primo motivo) e 3 (secondo motivo) cod. p roc . c iv ., non prospetta violazione astratte delle denunciate norme, ma violazioni in concreto delle norme medesime, la cui delibazione passa attraverso l’inevitabile esame di elementi probatori acquisiti in giudizio. Ne consegue che la valutazione del ricorso implica il sindacato sulle modalità di accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità. 2.1. Con riferimento ai vizi denunciati, invero, le Sezioni Unite della Corte (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476) hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 9558/2018 e n. 33679/2018. 2.2. È stato così precisato che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. 2.3 Ancora, si è rilevato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie né tampoco il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della menzionata norma. 2.3. Pure,nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Quest'ultimo vizio, non riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. p roc . c iv ., va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 n. 4 c.p.c. ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione. 2.4. Nella fattispecie in esame, anche a prescindere dal principio della c.d. doppia conforme ed anche voler ritenere non vincolanti le formulazioni delle rubriche, le critiche mosse alla sentenza impugnata non sono sussumibili in alcuno dei vizi rilevanti ex art. 360 cod.p roc . c iv . perché non vi è sta ta omessa pronuncia , avendo la C.t.r. deciso in relazione all’insussistenza dell’obbligazione tributaria, ciò che ̀ tra l’altro evincibile proprio attraverso il percorso logico interpretativo degli atti di causa, effettuato nella sentenza impugnata; ancora le argomentazioni poste a base della decisione della Corte territoriale vanno ben oltre il “minimo costituzionale” imposto dalla norma di riferimento, così come univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Vieppiù che va condivisa la riflessione dei giudici di seconde cure secondo la quale il fatto che il trio Aldo, Giovanni e Giacomo abbia svolto attività artistica comune non è di per sé sufficiente ad ipotizzare una stabile società di fatto, avendo costoro operato anche singolarmente in opere teatrali, cinematografiche e televisive. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Possono essere compensate le spese dei gradi di merito, avuto riguardo al fatto che la presente vicenda processuale si inserisce in un più ampio contenzioso tra le parti con esiti alterni. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese d el giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00, oltr