CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, essenzialmente incentrati sulla violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., propongono censure non consentite in questa Sede; - che, in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con il quale si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cit., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, fra le quali non rientrano quelle in ricorso enunciate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); - che, pur prescindendo dalla genericità dei motivi, l'accordo intervenuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (v, tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); - che a tale verifica si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto immune da vizi censurabili nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa