CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 34908/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA cui ricorso 23032-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Ca- vour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresen- tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, de- positata il 10/06/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 08/07/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- ONE: l'unico motivo si risolve in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove ac- quisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il pos- sesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impug- nata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, control- larne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risul- tanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 -2- (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] , og91, 1 7 NOV 2