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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01396/2024

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Sul ricorso n. 29607/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 269; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3741/9/2016, depositata il 14 giugno 2016.

Visto l’atto depositato in cancelleria il14 ottobre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver richiesto la rottamazione dei carichi; considerato chepertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 29607/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 269; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3741/9/2016, depositata il 14 giugno 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il14 ottobre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver richiesto la rottamazione dei carichi; considerato chepertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 01396/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris