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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 32375/2026

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l 18/3/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18.3.2026, la Corte d’appello di Bari ha provveduto suuna richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggettodi cinque sentenze di condanna irrevocabili di [OSCURATO:PERSONA]: 1) sentenza delTribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990commesso a Palo del [OSCURATO:PERSONA] il 22.1.2014; 2) sentenza del Tribunale di Bari per ilreato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Palo delColle il 25.9.2015; 3) sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari per i reati di cuiagli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Trani,Bisceglie, Ruvo, Molfetta e Palo del [OSCURATO:PERSONA] tra marzo e maggio 2016; 4) sentenzadel Tribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commesso a Palo del [OSCURATO:PERSONA] il 24.11.2016; 5) sentenza della Corte d’appellodi Bari per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a [OSCURATO:PERSONA] tra il 10.10.2017 e il 12.12.2017.La Corte ha ritenuto che manchino elementi certi che consentano di ritenerele singole condotte quali esecuzione di un programma unitario prefissato.

Lascansione cronologica delle violazioni e la diversità delle modalità esecutive (chespaziano dallo spaccio di lieve entità fino alla partecipazione a un'associazione adelinquere) suggeriscono una scelta di vita dedicata al crimine.In particolare, il passaggio dalle fattispecie di lieve entità alla strutturaorganizzata di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è indice di un salto di qualitànelle condotte criminali che mal si concilia con l'ipotesi della continuazione, inquanto il reato associativo, per sua natura, presuppone una programmazione atempo indeterminato che travalica il concetto di disegno criminoso di cui all'art.81 cod. pen.Inoltre, l'intervallo temporale tra i diversi reati e i periodi di libertà delcondannato induce a ritenere che le singole violazioni siano state determinate danuove e autonome determinazioni volitive sorte di volta in volte, non da un pianopreordinato sin dal 2014.L’istanza, pertanto, è stata rigettata.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, in primo luogo, la illogicità dellamotivazione, perché la Corte d’appello non ha esaminato le sentenze prodotte, inalcune delle quali i giudici di merito avevano già unificato sotto il vincolo dellacontinuazione singole violazioni in materia di stupefacenti sottoposte al lorogiudizio.

Tutte le sentenze prodotte, peraltro, riguardano reati commessi nelterritorio di Palo del [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, inoltre, è erronea e si traduce in una vera e propriamotivazione apparente, che non tiene conto che ben quattro delle cinquesentenze hanno riguardato una condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990.

L'ultima sentenza della Corte di appello di Baririguarda il traffico di sostanze quali eroina, cocaina, marijuana e hashish e anchealcune delle sentenze precedenti riguardano sostanza del tipo hashish o del tipoeroina, sicché si può affermare che le condotte per cui è stato condannatoBufano si caratterizzano anche per l'identità di sostanza stupefacente, aspetto,questo, che è stato trascurato dal giudice dell'esecuzione.Peraltro, l'ordinanza è illogica anche quando afferma che il passaggio dallalieve entità all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 testimoniaun'evoluzione criminale.

In realtà, è vero il contrario, nel senso che propriol'ultima condanna dimostra che i reati successivi al primo non sono il risultato diuna determinazione improvvisa, ma di una unitaria ideazione di più violazionidella normativa in materia di stupefacenti.3.

Con requisitoria scritta trasmessa l’11.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, inquanto la Corte d’appello ha omesso di valutare la ricorrenza degli indicatoripotenzialmente sintomatici di un medesimo disegno criminoso, quanto meno inrelazione ai reati di cui alle sentenze sub 3) e 4), omogenei per titolo, permodalità esecutive (spaccio di lieve entità), caratterizzati da prossimità spazio-temporale (marzo, maggio, novembre 2016, in Trani e Palo del [OSCURATO:PERSONA]), ed haillogicamente escluso l’applicazione, anche solo parziale, dell’istituto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il rigetto dell’istanza di applicazione della continuazione si fonda suargomenti del tutto congrui.La motivazione sulla distanza cronologica è, per un verso, certamenteragionevole, perché tra i reati oggetto delle singole sentenze di condannaintercorrono periodi di tempo considerevoli (anche superiori a un anno), e, peraltro verso, non contraddice affatto il riconoscimento della continuazione in sededi cognizione tra violazioni concentrate invece nell’arco di due o tre mesi.Sotto questo profilo, anche l’obiezione del Procuratore generale secondo cuila continuazione avrebbe potuto essere riconosciuta almeno tra alcuni dei reatipiù ravvicinati deve essere misurata – a prescindere dalla sua eventualefondatezza nel merito – con l’orientamento di legittimità secondo cui «l'esigenzadi analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra i reaticomplessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cui l'interessato,con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a faremergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampio themadecidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato,enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazioneparziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 –01, in motivazione).

Nel caso di specie, l’istanza di verifica dell’applicabilità dellacontinuazione a singoli gruppi di reati non era stata formulata specificamente dalcondannato e non se ne fa menzione nemmeno nel successivo ricorso.Anche la censura secondo cui i reati si caratterizzano per l’identità dellasostanza stupefacente è infondata e, comunque, irrilevante perché l’imputato haceduto praticamente tutti i tipi di sostanza, sicché nemmeno potrebbe sostenersiche la soluzione di continuità temporale tra le singole condotte delittuose possaessere supplita dal dato sintomatico della medesimezza della sostanza trattata.Infine, è del tutto logica anche la considerazione del giudice dell’esecuzionerelativa al reato associativo, perché, a differenza di quello che sostiene il ricorso,non vi può essere collegamento finalistico tra una serie di cessioni di lieve entitàe l’ultimo addebito, in ordine di tempo, di partecipazione ad associazione ex art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 con relativi reati-fine: è la dimostrazione, piuttosto,che i primi reati rispondessero a logiche occasionali e a dedizione generica alcrimine e che solo a partire da un secondo momento l’attività delittuosa delcondannato si è verosimilmente inserita in un programma associativostrutturato.2.

Di conseguenza, la conclusione dell’ordinanza impugnata secondo cui “lesingole violazioni sono state determinate da nuove e autonome determinazionivolitive, sollecitate da contingenze economiche o opportunità di mercato illecitosorte di volta in volta” è nient’affatto illogica o contraddittoria.Il ricorso, dal canto suo, si risolve essenzialmente – in modo non consentitonel giudizio di legittimità – nella sollecitazione di una rilettura degli elementiposti a fondamento della decisione impugnata, mediante l’autonoma adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Viceversa, l’ordinanza della Corte d’appello di Bari è provvista di unamotivazione adeguata, che bene si conforma ai criteri ermeneutici in materia diapplicazione della disciplina del reato continuato e che rende appropriatamenteragione dell’apprezzamento svolto circa la riconducibilità dei reati a un abitualericorso al crimine come sistema stabile di autosostentamento.La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche sedovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipataideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti allamente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma,cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896 - 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’8/1/2016.

P.M. in proc.

Eloumari, Rv. 266615 – 01).3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 18/3/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18.3.2026, la Corte d’appello di Bari ha provveduto suuna richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggettodi cinque sentenze di condanna irrevocabili di [OSCURATO:PERSONA]: 1) sentenza delTribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990commesso a Palo del [OSCURATO:PERSONA] il 22.1.2014; 2) sentenza del Tribunale di Bari per ilreato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Palo delColle il 25.9.2015; 3) sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari per i reati di cuiagli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Trani,Bisceglie, Ruvo, Molfetta e Palo del [OSCURATO:PERSONA] tra marzo e maggio 2016; 4) sentenzadel Tribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commesso a Palo del [OSCURATO:PERSONA] il 24.11.2016; 5) sentenza della Corte d’appellodi Bari per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a [OSCURATO:PERSONA] tra il 10.10.2017 e il 12.12.2017.La Corte ha ritenuto che manchino elementi certi che consentano di ritenerele singole condotte quali esecuzione di un programma unitario prefissato. Lascansione cronologica delle violazioni e la diversità delle modalità esecutive (chespaziano dallo spaccio di lieve entità fino alla partecipazione a un'associazione adelinquere) suggeriscono una scelta di vita dedicata al crimine.In particolare, il passaggio dalle fattispecie di lieve entità alla strutturaorganizzata di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è indice di un salto di qualitànelle condotte criminali che mal si concilia con l'ipotesi della continuazione, inquanto il reato associativo, per sua natura, presuppone una programmazione atempo indeterminato che travalica il concetto di disegno criminoso di cui all'art.81 cod. pen.Inoltre, l'intervallo temporale tra i diversi reati e i periodi di libertà delcondannato induce a ritenere che le singole violazioni siano state determinate danuove e autonome determinazioni volitive sorte di volta in volte, non da un pianopreordinato sin dal 2014.L’istanza, pertanto, è stata rigettata.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, in primo luogo, la illogicità dellamotivazione, perché la Corte d’appello non ha esaminato le sentenze prodotte, inalcune delle quali i giudici di merito avevano già unificato sotto il vincolo dellacontinuazione singole violazioni in materia di stupefacenti sottoposte al lorogiudizio. Tutte le sentenze prodotte, peraltro, riguardano reati commessi nelterritorio di Palo del [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, inoltre, è erronea e si traduce in una vera e propriamotivazione apparente, che non tiene conto che ben quattro delle cinquesentenze hanno riguardato una condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'ultima sentenza della Corte di appello di Baririguarda il traffico di sostanze quali eroina, cocaina, marijuana e hashish e anchealcune delle sentenze precedenti riguardano sostanza del tipo hashish o del tipoeroina, sicché si può affermare che le condotte per cui è stato condannatoBufano si caratterizzano anche per l'identità di sostanza stupefacente, aspetto,questo, che è stato trascurato dal giudice dell'esecuzione.Peraltro, l'ordinanza è illogica anche quando afferma che il passaggio dallalieve entità all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 testimoniaun'evoluzione criminale. In realtà, è vero il contrario, nel senso che propriol'ultima condanna dimostra che i reati successivi al primo non sono il risultato diuna determinazione improvvisa, ma di una unitaria ideazione di più violazionidella normativa in materia di stupefacenti.3. Con requisitoria scritta trasmessa l’11.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, inquanto la Corte d’appello ha omesso di valutare la ricorrenza degli indicatoripotenzialmente sintomatici di un medesimo disegno criminoso, quanto meno inrelazione ai reati di cui alle sentenze sub 3) e 4), omogenei per titolo, permodalità esecutive (spaccio di lieve entità), caratterizzati da prossimità spazio-temporale (marzo, maggio, novembre 2016, in Trani e Palo del [OSCURATO:PERSONA]), ed haillogicamente escluso l’applicazione, anche solo parziale, dell’istituto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il rigetto dell’istanza di applicazione della continuazione si fonda suargomenti del tutto congrui.La motivazione sulla distanza cronologica è, per un verso, certamenteragionevole, perché tra i reati oggetto delle singole sentenze di condannaintercorrono periodi di tempo considerevoli (anche superiori a un anno), e, peraltro verso, non contraddice affatto il riconoscimento della continuazione in sededi cognizione tra violazioni concentrate invece nell’arco di due o tre mesi.Sotto questo profilo, anche l’obiezione del Procuratore generale secondo cuila continuazione avrebbe potuto essere riconosciuta almeno tra alcuni dei reatipiù ravvicinati deve essere misurata – a prescindere dalla sua eventualefondatezza nel merito – con l’orientamento di legittimità secondo cui «l'esigenzadi analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra i reaticomplessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cui l'interessato,con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a faremergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampio themadecidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato,enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazioneparziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 –01, in motivazione). Nel caso di specie, l’istanza di verifica dell’applicabilità dellacontinuazione a singoli gruppi di reati non era stata formulata specificamente dalcondannato e non se ne fa menzione nemmeno nel successivo ricorso.Anche la censura secondo cui i reati si caratterizzano per l’identità dellasostanza stupefacente è infondata e, comunque, irrilevante perché l’imputato haceduto praticamente tutti i tipi di sostanza, sicché nemmeno potrebbe sostenersiche la soluzione di continuità temporale tra le singole condotte delittuose possaessere supplita dal dato sintomatico della medesimezza della sostanza trattata.Infine, è del tutto logica anche la considerazione del giudice dell’esecuzionerelativa al reato associativo, perché, a differenza di quello che sostiene il ricorso,non vi può essere collegamento finalistico tra una serie di cessioni di lieve entitàe l’ultimo addebito, in ordine di tempo, di partecipazione ad associazione ex art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 con relativi reati-fine: è la dimostrazione, piuttosto,che i primi reati rispondessero a logiche occasionali e a dedizione generica alcrimine e che solo a partire da un secondo momento l’attività delittuosa delcondannato si è verosimilmente inserita in un programma associativostrutturato.2. Di conseguenza, la conclusione dell’ordinanza impugnata secondo cui “lesingole violazioni sono state determinate da nuove e autonome determinazionivolitive, sollecitate da contingenze economiche o opportunità di mercato illecitosorte di volta in volta” è nient’affatto illogica o contraddittoria.Il ricorso, dal canto suo, si risolve essenzialmente – in modo non consentitonel giudizio di legittimità – nella sollecitazione di una rilettura degli elementiposti a fondamento della decisione impugnata, mediante l’autonoma adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Viceversa, l’ordinanza della Corte d’appello di Bari è provvista di unamotivazione adeguata, che bene si conforma ai criteri ermeneutici in materia diapplicazione della disciplina del reato continuato e che rende appropriatamenteragione dell’apprezzamento svolto circa la riconducibilità dei reati a un abitualericorso al crimine come sistema stabile di autosostentamento.La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche sedovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipataideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti allamente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma,cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896 - 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’8/1/2016. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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