CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 1984
Cassazione n. 35448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1984 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di GANINO Sandro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro, in data 29 aprile 2021, ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 605, 628 commi 1 e 3, 648 cod. pen. e 10, 12, 14 L. 497/1974, delitti aggravati ex art. 416 bis, 1 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Assume che la motivazione era carente in ordine alla mancata valutazione di nuovi elementi in grado di determinare una rivalutazione delle esigenze cautelari e che il tribunale non aveva tenuto in considerazione che il ricorrente, oltre ad esser incensurato, aveva subito la revoca del reddito di cittadinanza a seguito dell'applicazione della misura detentiva e che, di conseguenza, aveva la necessità di trovare un lavoro per garantire il sostentamento della propria famiglia. Lamenta, ancora, che i giudici di merito avevano erroneamente affermato l'irrilevanza del significativo lasso temporale trascorso in vinculis (dal 19.12.2019 al 16.12.2021) e del corretto comportamento del ricorrente il quale aveva sempre rispettato le prescrizioni conseguenti all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è da ritenere inammissibile in ragione della genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. Osserva il Collegio che, in realtà, detto ricorso indica elementi e reitera questioni già sottoposte ai giudici del merito e che hanno avuto nell'ordinanza impugnata una risposta adeguata, logica, non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Il tribunale ha precisato, invero, come la difesa non aveva allegato elementi tali giustificare la revoca della misura precisando, in particolare, come il mero dato del decorso del tempo non appariva in sé decisivo, ragionamento a fronte del quale l'indagato con i motivi proposti del ricorso formula delle censure generiche, non confrontandosi adeguatamente con il complessivo iter argomentativo. Va, del resto, considerato che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. (Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015 Cc. (dep. 27/10/2015 ) Rv. 265652 - 01, elementi che nel caso in esame non sono stati adeguatamente allegati dalla difesa. A fronte di una motivazione, come detto, perfettamente congrua il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 Giugno 2022