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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15037/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato in considerazione della riconosciuta recidiva reiterata equivalente alle attenuanti, che determina l'allungamento del termine di prescrizione poiché la recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti i deve essere considerata, dato che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude fespressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (conseguentemente il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci non è decorso, considerata la data di consumazione del reato del 27 novembre 2014) . ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Co1: re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato in considerazione della riconosciuta recidiva reiterata equivalente alle attenuanti, che determina l'allungamento del termine di prescrizione poiché la recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti i deve essere considerata, dato che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude fespressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (conseguentemente il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci non è decorso, considerata la data di consumazione del reato del 27 novembre 2014) . ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Co1: re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15037/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris