CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 2024
Cassazione n. 24258/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 30 dicembre 2024, con cui veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2018, per effetto della condanna alla pena di un anno di reclusione riportata dal ricorrente per il reato di cui all'art. 476 cod. pen., deliberata con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Messina del 18 giugno 2020. Ritenuto che, nel caso di specie, è incontroverso che la sentenza emessa, per ultimo, è quella pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2022 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 476 cod. pen., commesso il 26 settembre 2017 -, per effetto della quale veniva disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 168 cod. pen. Ritenuto che, ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento impugnato, è il Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a doversi ritenere competente in ordine all'istanza di applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2018, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez., 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600 - 01; Sez., 1, n. 2141 del 20/12/2011, M., Rv. 251684 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno