Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16735/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ICUPERO C.E. m tic e ao. tem DM 115/02 ORDINANZA sul ricorso n. 14257 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso Trieste, n. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 1521 - 15.3/11.4.2017 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] f 42(("

1. Con sentenza n. 1040/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nelle cause riunite iscritte al n. 1235/2012 r.g. ed al n. 1440/2012 r.g., rigettava le domande proposte dalla "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rigettava l'opposizione proposta dalla "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2012, condannava gli attori - opponenti a rimborsare a controparte le spese di lite.

2. La "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, proponevano appello.

Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione.

3. Con sentenza del 15.10.2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." nonché di [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso tale sentenza la "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo ex art. 18 I.fall. alla Corte d'Appello di Milano.

5. Medio tempore, la Corte d'Appello di Milano dichiarava, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'interruzione del giudizio scaturito dall'appello proposto avverso la sentenza n. 1040/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 1273/2015 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il reclamo ex art. 18 I.fall. e revocava la dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza del 15.10.2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 26331/2016 questa Corte di legittimità confermava la sentenza n. 1273/2015 della Corte di Milano.7.

Con ricorso depositato in data 14.5.2015 la "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio, attendevano alla riassunzione del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza n. 1040/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione.

8. Con sentenza n. 1521 dei 15.3/11.4.2017 la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'estinzione del giudizio e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Evidenziava - la corte - che il ricorso per la riassunzione del giudizio era stato depositato in data 14.5.2015, allorché erano decorsi tre mesi a far data dal 22.1.2015, dì dell'udienza nel corso della quale era stata dichiarata l'interruzione.

Evidenziava altresì, in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., in relazione all'art. 43, 3 0 co., I.fall., nella parte in cui non fa decorrere il termine di tre mesi dalla riacquisizione da parte del fallito della capacità processuale con riferimento all'evenienza in cui la revoca della dichiarazione di fallimento sopraggiunga allorché il termine di tre mesi sia già decorso, che la quaestio legitimitatis risultava manifestamente infondata alla luce della pronuncia n. 13100/2013 di questa Corte.

9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria.\ Id

11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Premettono che hanno domandato alla Corte di Milano di far luogo alla interpretazione dell'art. 305 cod. proc. civ.

"secondo Costituzione", di guisa che il termine di tre mesi per la riassunzione decorra dal momento della riacquisizione da parte del soggetto già dichiarato fallito della piena capacità processuale.

Deducono dunque che la corte ha omesso di pronunciarsi al riguardo, siccome si è pronunciata unicamente in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., in relazione all'art. 43, 3 0 co., I.fall., sollevata in via alternativa ed autonoma (cfr. altresì memoria, pagg. 2 - 3).

Deducono quindi che l'impugnata sentenza è affetta da nullità.

12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., l'illogicità della motivazione Premettono che la Corte di Milano ha reputato, alla stregua della pronuncia n. 13100/2013 di questo Giudice del diritto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale all'uopo sollevata.

Indi deducono che l'anzidetta pronuncia non esplica alcuna valenza e per nulla si attaglia alla quaestio legitimitatis all'uopo sollevata con riferimento agli artt.305 cod. proc. civ. e 43, 30 co., I.fall., nella parte in cui non prevedono che il termine di tre mesi per la riassunzione decorra dalla riacquisizione della capacità processuale da parte del fallito a seguito dell'accoglimento del reclamo (cfr. altresì memoria, pag. 8).Deducono segnatamente che l'impossibilità di far luogo alla riassunzione del giudizio, in quanto privi di capacità processuale, ha comportato irrimediabilmente, senza che ad essi sia ascrivibile alcuna colpevole inerzia, il sacrificio del loro diritto di difesa, quale garantito e dall'art. 24 Cost. e dalla C.E.D.U.

Deducono ulteriormente che la questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante pur con riferimento agli artt. 3 e 111, 2° co., Cost.13.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° cc., n. 3, cod. proc. civ. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Deducono che la motivazione dell'impugnato dictum, ancorata ad un "precedente" del tutto inconferente, è fin troppo concisa e del tutto inadeguata in rapporto alle quaestiones sollevate (cfr. altresì memoria, pag. 11).

14. Con il quarto motivo i ricorrenti ripropongono la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 cod. proc. civ. e 43, 3° co., I.fall. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

15. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi d'impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

16. Con specifico riguardo al primo motivo si rimarca che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la Corte di Milano ha pronunciato in merito alla sollecitata interpretazione "secondo Costituzione" dell'art. 305 cod. proc. civ.

Allorché la corte distrettuale ha opinato per la manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis prospettata, ha evidentemente, in tal guisa, assunto che la patrocinata interpretazione dell'art. 305 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 43, 30 co., I.fall. - alla stregua della quale ha ritenuto che il termine trimestrale ex art. 305 cod. proc. civ. fosse già decorso e non potesse computarsi dalla data in cui gli appellanti, già dichiarati falliti, avevano riacquistato la capacità processuale - non palesasse alcuna controindicazione con riferimento al piano dei valori costituzionali e dunque che fosse in pari tempo interpretazione "costituzionalmente orientata".

Si tenga conto che non si configura vizio di omessa pronuncia, sebbene manchi una specifica argomentazione, un'espressa statuizione, allorché debba ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, qualora la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (Cass. 4.10.2011, n. 20311; Cass. 29.4.2006, n. 10052, secondo cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda).

17. Con specifico riguardo al secondo motivo si concorda con la deduzione dei ricorrenti, secondo cui la pronuncia n. 13100 del 27.5.2013 di questa Corte - con cui si è reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 I.fall., nella parte in cui non prevede che la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione della stessa o in subordine dalla data della sua pubblicazione presso il registro delle imprese, perché, tra l'altro, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, diversa e privilegiata è la posizione dei creditori rispetto al debitore - non ha diretta attinenza al caso di specie.Invero, il disposto normativo che rileva nella specie, è, viceversa, il dettato del penultimo comma dell'art. 18 I.fall., alla cui stregua "se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura".

18. Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Per un verso, la determinazione di non attendere alla riassunzione del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 1040/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento degli appellanti, id est della s.a.s. e del suo accomandatario qui ricorrenti, è stata in maniera formale assunta dall'ufficio fallimentare.

Difatti, la statuizione in questa sede impugnata riferisce espressamente che il curatore del fallimento aveva chiesto l'autorizzazione a non riassumere il giudizio di gravame e, previa autorizzazione del giudice delegato, aveva lasciato decorrere il termine per la riassunzione.

D'altronde, che gli organi fallimentari abbiano assunto una formale e dunque consapevole determinazione, lo si desume, al contempo, dal rilievo dei ricorrenti, secondo cui avevano esplicitamente prospettato al curatore il loro proposito di far luogo alla riassunzione (cfr. ricorso, pag. 36).

Per altro verso, qualora avessero avuto motivo per dubitare della legittimità della determinazione dell'ufficio fallimentare di non far luogo alla riassunzione dell'appello pendente, ben avrebbero potuto e dovuto i falliti esperire reclamo ex art. 26 I.fall.

Per altro verso ancora, a fronte della legittima determinazione dell'ufficio fallimentare di non dar corso alla riassunzione ed, in pari tempo, dell'omessa proposizione da parte dei falliti, qui ricorrenti, del reclamo ex art. 26 I.fall., non può che esplicar valenza l'elaborazione di questa Corte a tenor della quale, se l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando - come è accaduto nella specie - consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2016, n. 13814).

19. In questo quadro non possono che formularsi i seguenti postulati.

E' la previsione del penultimo comma dell'art. 18 I.fall. che esplica valenza nel caso di specie ed è all'insegna di tale previsione normativa - attesa l'omessa proposizione del reclamo ex art. 26 I.fall. da parte dei falliti, qui ricorrenti - che va, ai sensi dell'art. 384, u.c., cod. proc. civ., corretta la motivazione dell'impugnato dictum.

Evidentemente nel solco dell'operata correzione motivazionale resta assorbita la doglianza veicolata dal terzo motivo circa la presunta inadeguatezza, la presunta insufficienza della motivazione del secondo dictum.

Ovviamente, non vi è motivo alcuno per dubitare della legittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 18 I.fall.

Cosicché la quaestio legitimitatis reiterata con il quarto motivo non ha alcuna rilevanza.

20. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va perciò assunta.

21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei 4- ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICUPERO C.E. m tic e ao. tem DM 115/02 ORDINANZA sul ricorso n. 14257 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso Trieste, n. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 1521 - 15.3/11.4.2017 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] f 42((" 1. Con sentenza n. 1040/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nelle cause riunite iscritte al n. 1235/2012 r.g. ed al n. 1440/2012 r.g., rigettava le domande proposte dalla "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rigettava l'opposizione proposta dalla "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2012, condannava gli attori - opponenti a rimborsare a controparte le spese di lite. 2. La "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, proponevano appello. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione. 3. Con sentenza del 15.10.2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." nonché di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale sentenza la "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo ex art. 18 I.fall. alla Corte d'Appello di Milano. 5. Medio tempore, la Corte d'Appello di Milano dichiarava, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'interruzione del giudizio scaturito dall'appello proposto avverso la sentenza n. 1040/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 1273/2015 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il reclamo ex art. 18 I.fall. e revocava la dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza del 15.10.2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 26331/2016 questa Corte di legittimità confermava la sentenza n. 1273/2015 della Corte di Milano.7. Con ricorso depositato in data 14.5.2015 la "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio, attendevano alla riassunzione del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza n. 1040/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione. 8. Con sentenza n. 1521 dei 15.3/11.4.2017 la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'estinzione del giudizio e condannava gli appellanti alle spese del grado. Evidenziava - la corte - che il ricorso per la riassunzione del giudizio era stato depositato in data 14.5.2015, allorché erano decorsi tre mesi a far data dal 22.1.2015, dì dell'udienza nel corso della quale era stata dichiarata l'interruzione. Evidenziava altresì, in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., in relazione all'art. 43, 3 0 co., I.fall., nella parte in cui non fa decorrere il termine di tre mesi dalla riacquisizione da parte del fallito della capacità processuale con riferimento all'evenienza in cui la revoca della dichiarazione di fallimento sopraggiunga allorché il termine di tre mesi sia già decorso, che la quaestio legitimitatis risultava manifestamente infondata alla luce della pronuncia n. 13100/2013 di questa Corte. 9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]. di C. Bottigelli & C." nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. 10. I ricorrenti hanno depositato memoria.\ Id 11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Premettono che hanno domandato alla Corte di Milano di far luogo alla interpretazione dell'art. 305 cod. proc. civ. "secondo Costituzione", di guisa che il termine di tre mesi per la riassunzione decorra dal momento della riacquisizione da parte del soggetto già dichiarato fallito della piena capacità processuale. Deducono dunque che la corte ha omesso di pronunciarsi al riguardo, siccome si è pronunciata unicamente in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., in relazione all'art. 43, 3 0 co., I.fall., sollevata in via alternativa ed autonoma (cfr. altresì memoria, pagg. 2 - 3). Deducono quindi che l'impugnata sentenza è affetta da nullità. 12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., l'illogicità della motivazione Premettono che la Corte di Milano ha reputato, alla stregua della pronuncia n. 13100/2013 di questo Giudice del diritto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale all'uopo sollevata. Indi deducono che l'anzidetta pronuncia non esplica alcuna valenza e per nulla si attaglia alla quaestio legitimitatis all'uopo sollevata con riferimento agli artt.305 cod. proc. civ. e 43, 30 co., I.fall., nella parte in cui non prevedono che il termine di tre mesi per la riassunzione decorra dalla riacquisizione della capacità processuale da parte del fallito a seguito dell'accoglimento del reclamo (cfr. altresì memoria, pag. 8).Deducono segnatamente che l'impossibilità di far luogo alla riassunzione del giudizio, in quanto privi di capacità processuale, ha comportato irrimediabilmente, senza che ad essi sia ascrivibile alcuna colpevole inerzia, il sacrificio del loro diritto di difesa, quale garantito e dall'art. 24 Cost. e dalla C.E.D.U. Deducono ulteriormente che la questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante pur con riferimento agli artt. 3 e 111, 2° co., Cost.13. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° cc., n. 3, cod. proc. civ. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Deducono che la motivazione dell'impugnato dictum, ancorata ad un "precedente" del tutto inconferente, è fin troppo concisa e del tutto inadeguata in rapporto alle quaestiones sollevate (cfr. altresì memoria, pag. 11). 14. Con il quarto motivo i ricorrenti ripropongono la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 cod. proc. civ. e 43, 3° co., I.fall. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. 15. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi d'impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare. 16. Con specifico riguardo al primo motivo si rimarca che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la Corte di Milano ha pronunciato in merito alla sollecitata interpretazione "secondo Costituzione" dell'art. 305 cod. proc. civ. Allorché la corte distrettuale ha opinato per la manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis prospettata, ha evidentemente, in tal guisa, assunto che la patrocinata interpretazione dell'art. 305 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 43, 30 co., I.fall. - alla stregua della quale ha ritenuto che il termine trimestrale ex art. 305 cod. proc. civ. fosse già decorso e non potesse computarsi dalla data in cui gli appellanti, già dichiarati falliti, avevano riacquistato la capacità processuale - non palesasse alcuna controindicazione con riferimento al piano dei valori costituzionali e dunque che fosse in pari tempo interpretazione "costituzionalmente orientata". Si tenga conto che non si configura vizio di omessa pronuncia, sebbene manchi una specifica argomentazione, un'espressa statuizione, allorché debba ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, qualora la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (Cass. 4.10.2011, n. 20311; Cass. 29.4.2006, n. 10052, secondo cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda). 17. Con specifico riguardo al secondo motivo si concorda con la deduzione dei ricorrenti, secondo cui la pronuncia n. 13100 del 27.5.2013 di questa Corte - con cui si è reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 I.fall., nella parte in cui non prevede che la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione della stessa o in subordine dalla data della sua pubblicazione presso il registro delle imprese, perché, tra l'altro, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, diversa e privilegiata è la posizione dei creditori rispetto al debitore - non ha diretta attinenza al caso di specie.Invero, il disposto normativo che rileva nella specie, è, viceversa, il dettato del penultimo comma dell'art. 18 I.fall., alla cui stregua "se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura". 18. Su tale scorta si rimarca quanto segue. Per un verso, la determinazione di non attendere alla riassunzione del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 1040/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento degli appellanti, id est della s.a.s. e del suo accomandatario qui ricorrenti, è stata in maniera formale assunta dall'ufficio fallimentare. Difatti, la statuizione in questa sede impugnata riferisce espressamente che il curatore del fallimento aveva chiesto l'autorizzazione a non riassumere il giudizio di gravame e, previa autorizzazione del giudice delegato, aveva lasciato decorrere il termine per la riassunzione. D'altronde, che gli organi fallimentari abbiano assunto una formale e dunque consapevole determinazione, lo si desume, al contempo, dal rilievo dei ricorrenti, secondo cui avevano esplicitamente prospettato al curatore il loro proposito di far luogo alla riassunzione (cfr. ricorso, pag. 36). Per altro verso, qualora avessero avuto motivo per dubitare della legittimità della determinazione dell'ufficio fallimentare di non far luogo alla riassunzione dell'appello pendente, ben avrebbero potuto e dovuto i falliti esperire reclamo ex art. 26 I.fall. Per altro verso ancora, a fronte della legittima determinazione dell'ufficio fallimentare di non dar corso alla riassunzione ed, in pari tempo, dell'omessa proposizione da parte dei falliti, qui ricorrenti, del reclamo ex art. 26 I.fall., non può che esplicar valenza l'elaborazione di questa Corte a tenor della quale, se l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando - come è accaduto nella specie - consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2016, n. 13814). 19. In questo quadro non possono che formularsi i seguenti postulati. E' la previsione del penultimo comma dell'art. 18 I.fall. che esplica valenza nel caso di specie ed è all'insegna di tale previsione normativa - attesa l'omessa proposizione del reclamo ex art. 26 I.fall. da parte dei falliti, qui ricorrenti - che va, ai sensi dell'art. 384, u.c., cod. proc. civ., corretta la motivazione dell'impugnato dictum. Evidentemente nel solco dell'operata correzione motivazionale resta assorbita la doglianza veicolata dal terzo motivo circa la presunta inadeguatezza, la presunta insufficienza della motivazione del secondo dictum. Ovviamente, non vi è motivo alcuno per dubitare della legittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 18 I.fall. Cosicché la quaestio legitimitatis reiterata con il quarto motivo non ha alcuna rilevanza. 20. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va perciò assunta. 21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei 4- ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ
Decreto Cassazione n. 16735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris