CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA CORTE ROSA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27582/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e Rosa Della Corte sono inammissibili perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Per quanto riguarda il primo due motivi di ricorso, deve osservarsi che la Corte di appello ha puntualmente evidenziato il contenuto aggressivo delle condotte minatorie sino al loro trasmodare in atti di aggressione fisica miranti a contrastare il compimento di atti del pubblico servizio (p. 6-7). Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nel caso in esame, la Corte di appello, ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche dopo avere rimarcato che le condotte delle imputate son state frutto di una progressione criminosa inserita in un più ampio contesto di violenza alle persone e sulle cose. 2. Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il