CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 34384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Aul ricorso proposto daf_ Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro il 19/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di appello per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale di Catanzaro ricorre avverso il decreto in epigrafe con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto pronunciato dal Tribunale di Catanzaro il 1 giugno 2022, reiettivo della richiesta di sequestro di beni avanzata nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata disattesa la richiesta, dal momento che i beni in essa individuati sono stati acquistati in periodi in cui non esisteva alcuna sproporzione tra il valore dei detti beni e le fonti reddituali lecite della proposta e del nucleo familiare. 2. Con un unico motivo il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, comma 1, lett. b) e c), 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e carenza di motivazione, sul rilievo che non sia sufficiente accertare che nell'anno in cui un bene è stato acquisito dal soggetto proposto la differenza tra il reddito dichiarato e le spese di sussistenza sia positiva, occorrendo verificare anche l'incidenza del costo del bene sul reddito disponibile; e tale verifica nel caso di specie risulta omessa o comunque non correttamente effettuata, non essendosi considerate le spese di mantenimento del nucleo familiare di Parisi in rapporto al reddito netto, né essendosi verificato che il reddito residuo fosse sufficiente a sostenere gli esborsi per l'acquisto dei detti beni. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale per cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6 n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388; Sez 6 n. 31751 del 9/06/2015, Catalano, Rv. 264461). Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto non è stato devoluto in appello ed è comunque articolato in termini generici. 2. Va premesso che il decreto impugnato ha condiviso l'impostazione dei primi Giudici in ordine alla pericolosità, generica e qualificata, di [OSCURATO:PERSONA] (oggi deceduta) correlata a diverse condotte associative alla stessa ascritte, per avere dato vita ad un'organizzazione criminale dedita al traffico ed allo smaltimento abusivo di rifiuti, nonché ad illecita attività estrattiva di cava e ad altre attività, parimenti illecite e lucro-genetiche. La pronuncia reiettiva è stata motivata, in sintesi, nei seguenti termini: - la sproporzione reddituale, anche a prescindere dalle date di riscontro giudiziario, non si è manifestata in maniera ininterrotta e continuativa, essendosi lo scostamento esteriorizzato in due diversi e circoscritti periodi, che vanno dal 1998 al 2004, il primo, e dal 2011 al 2019, il secondo; - i beni oggetto della richiesta ablativa sono entrati a far parte del patrimonio di Parisi in anni che non sono riconnpresi in tali finestre temporali. Il decreto impugnato analizza, poi, in dettaglio/ caratteristiche e tempi di acquisizione di quattro categorie di beni, evidenziando che, di questi, il terreno sub a) risale ad epoca antecedente alla manifestazione della pericolosità, mentre gli altri beni immobili e mobili registrati (lettere b, c, d) sono stati acquis tati — o deve presumersi siano stati acquistati - in tempi in cui il saldo a della tabella sperequativa era attivo e i redditi leciti ai tempi percepiti erano adeguati a coprire gli esborsi per l'impianto delle nuove attività imprenditoriali. Per gli ulteriori beni — osserva la Corte di appello - in relazione ai quali non sono stati formulati motivi in appello, vi è chiaramente difetto di devoluzione. 3. Tanto premesso, il proposto motivo non era stato posto all'attenzione della Corte territoriale ed implica valutazioni di merito che, sottratte alla cognizione di tale Giudice, è precluso in questa Sede esaminare a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632, secondo la quale "non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione"). In appello si erano dedotte erronee valutazioni in punto di perimetrazione temporale della manifestazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle date di acquisto dei beni, sul rilievo che tali manifestazioni avessero invece connotato l'intera esperienza di vita della predetta, mentre solo in ricorso è stata censurata la ritenuta assenza di sproporzione. 4. In ogni caso, il ricorrente confuta in termini generici la tesi della compatibilità reddituale, mediante la comparazione tra il valore dei detti beni e le fonti di guadagno lecito di Parisi, assumendo che non siano detratti i costi di acquisizione dei beni dalla tabella posta all'attenzione del Collegio, posto che, a ben vedere, il costo di acquisizione, rectius, di edificazione quanto al fabbricato sub b della tabella, non viene neppure indicato nella detta tabella ricostruttiva.