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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23347/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, quanto al trattamento sanzionatorio prescelto nelle sue diverse componenti, con particolare riferimento al regime circostanziale, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (pag. 3 e segg. e seguenti dove è stata valorizzata la gravità della condotta e la particolare intensità della capacità a delinquere, tenuto conto altresì degli effetti dannosi della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] M_ liePOSITATA CANCE ;A si 2 4 G Rinrionan UdIZI" [OSCURATO:PERSONA] ti6 11, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, quanto al trattamento sanzionatorio prescelto nelle sue diverse componenti, con particolare riferimento al regime circostanziale, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (pag. 3 e segg. e seguenti dove è stata valorizzata la gravità della condotta e la particolare intensità della capacità a delinquere, tenuto conto altresì degli effetti dannosi della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] M_ liePOSITATA CANCE ;A si 2 4 G Rinrionan UdIZI" [OSCURATO:PERSONA] ti6 11, 2
Sentenza Cassazione n. 23347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris